Cassazione Penale, Sentenza n. 32090/2023 del 25/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74: il ricorrente era accusato di avere utilizzato 23 fatture oggettivamente e soggettivamente inesistenti emesse dalla "ELCAVALIERI AGIBA di ABD EL ELAU Ramadan" per indicare elementi passivi fittizi nella dichiarazione PF 2014 (anno 2013) per Euro 57.575, al fine di evadere imposte sui redditi e IVA. L'impugnazione articolava cinque motivi: (1) vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale considerato la richiesta della Procura generale di assoluzione; (2) violazione di legge per presunta valutazione apodittica delle fatture basata sull'accertamento fiscale; (3) contraddittorietà e manifesta illogicità nella valutazione oltre ogni ragionevole dubbio; (4) decisione fondata su mere congetture/indizi insufficienti ai sensi dell'art. 192, comma 2, c.p.p.; (5) censura sulla asprezza delle pene accessorie e mancata concessione del beneficio della non menzione ex art. 175 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella parte relativa ai primi quattro motivi, ritenendoli questioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità alla luce della adeguata motivazione dei giudici di merito (valutazione della genericità delle fatture, mancanza di contratti documentali, assenza di pagamenti tracciabili, profilo anomalo della ditta emittente e incongruenze probatorie). Ha invece accolto parzialmente il quinto motivo nella parte relativa alla mancata valutazione del beneficio della non menzione ex art. 175 c.p.: la Corte d'appello aveva errato nel ritenere che il beneficio non fosse stato invocato e nell'applicare criteri estranei all'art. 133 c.p.; perciò la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla omissione relativa al rilascio del certificato del casellario giudiziale e ha disposto rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano perché, motivando adeguatamente, decida sulla concessione o meno del beneficio secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p. Per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile e la condanna rimane confermata.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020
Regola procedurale che ha consentito la trattazione del ricorso senza discussione orale; citata come parametro procedurale di ammissione del ricorso.
art. 2, D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74
Norma sostanziale delittuosa richiamata per la fattispecie di frode fiscale contestata (uso di fatture per operazioni inesistenti finalizzate all'evasione).
Disposizione sul divieto di menzione della condanna nel certificato del casellario: la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare e motivare il diniego del beneficio quando tale richiesta era stata avanzata nelle conclusioni dell'appello.
Criterio di valutazione degli indizi: il ricorrente sosteneva che gli elementi fossero mere congetture non utilizzabili; la Corte ha ritenuto che, alla luce del complesso probatorio, gli indizi avessero consistenza sufficiente per la condanna.
Richiamo procedurale utilizzato per il riassunto dei motivi di impugnazione nel ricorso per cassazione.
Norma che impone specificità dei motivi d'appello; la Corte ha dichiarato inammissibili come generiche le doglianze relative all'asprezza delle pene accessorie.
Richiamato in relazione al principio devolutivo e alle sue deroghe: la Corte ha ricordato che, se il beneficio è stato sollecitato nelle conclusioni, il giudice d'appello è tenuto a motivare il mancato esercizio del potere-dovere di applicarlo.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della non menzione: il giudice di rinvio dovrà applicare esclusivamente i criteri di questa norma per decidere sulla non menzione.
Giurisprudenza citata (Sez. U. n. 6402/1997; Sez. n. 22533/2018; Sez. 3 n. 13110/2020)
Principi di diritto richiamati: limite del sindacato di legittimità sulla valutazione di merito; obbligo del giudice d'appello di motivare la mancata applicazione di benefici richiesti nelle conclusioni; divieto di usare criteri estranei all'art. 133 c.p. per la non menzione.
Massime di principio
- In materia penale tributaria la mera esistenza di fatture non è sufficiente: la genericità delle descrizioni, l'assenza di contratti o documentazione che giustifichi il rapporto, la mancanza di pagamenti tracciabili e profili anomali del fornitore costituiscono indizi rilevanti e possono giustificare la qualificazione come fatture inesistenti.
- La Corte di Cassazione non riesamina le questioni di fatto quando la motivazione dei giudici di merito è logica e adeguata; le doglianze che chiedono una "rilettura" delle prove sono inammissibili in cassazione.
- Le doglianze generiche circa la 'asprezza' delle pene accessorie o la motivazione non sono ammesse: i motivi devono essere specifici e ben articolati ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
- Se il beneficiario invoca la non menzione in sede di conclusioni d'appello, il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare in merito al mancato riconoscimento; la valutazione deve attenersi ai criteri dell'art. 133 c.p. e non a elementi estranei.
- Ai fini della valutazione probatoria per reati fondati su documentazione (es. fatture), il giudice può comporre elementi indiziari diversi (assenza di tracciabilità dei pagamenti, mancanza di documentazione contrattuale, incongruenze nelle dichiarazioni) purché la motivazione sia congrua e non manifestamente illogica.
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