Cassazione Civile, Ordinanza n. 07648/2026 del 30/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di accertamenti bancari su conti riconducibili alla società, l’Amministrazione finanziaria aveva emesso avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2013 ai fini IRES, IVA e IRAP, ricostruendo il reddito d’impresa sulla base di versamenti e prelevamenti non giustificati. La società, che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi ma aveva tenuto una contabilità solo parzialmente regolare, aveva contestato l’atto chiedendo, tra l’altro, il riconoscimento forfettario dei costi. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva ritenuto deducibili, anche sulla parte di reddito ricostruita induttivamente, costi in misura pari al 53,3% dei ricavi, pari alla percentuale già riconosciuta per la quota analiticamente ricostruita. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione deducendo, in unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 51 del d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 109 del TUIR e degli artt. 2697 e 2728 c.c.; ha sostenuto che la deduzione forfettaria dei costi, alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, poteva riguardare i soli prelevamenti bancari non giustificati e non anche i versamenti, e ha inoltre contestato l’ulteriore riconoscimento di costi forfetari non documentati a fronte di costi già provati e riconosciuti, denunciando una duplicazione illegittima degli oneri deducibili.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti della seconda censura, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione. Ha ritenuto corretta, in linea di principio, l’affermazione secondo cui anche i versamenti bancari non giustificati possono fondare presunzioni di ricavi occulti e consentire al contribuente di opporre prova contraria, inclusa l’incidenza percentuale forfettaria dei costi; tuttavia ha accolto la doglianza dell’Agenzia nella parte in cui la decisione di merito aveva riconosciuto ulteriori costi forfettari su un accertamento unitario già fondato, per una parte, sui costi documentati e riconosciuti. Secondo la Corte, in presenza di accertamento analitico-induttivo con costi già provati e considerati, un’ulteriore deduzione forfetaria determinerebbe una illegittima duplicazione degli oneri deducibili, in contrasto con i principi di capacità contributiva e uguaglianza. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la vicenda attenendosi ai principi indicati e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge.
art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973
Le movimentazioni bancarie non giustificate costituiscono presunzione legale relativa di ricavi occulti; la prova contraria può essere fornita dal contribuente anche per presunzioni. La Corte estende il principio anche ai versamenti, non solo ai prelevamenti.
art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in combinazione con l’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 come norma di riferimento per le indagini finanziarie e l’utilizzabilità dei movimenti bancari ai fini accertativi.
art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
Richiamato quale norma sulla deducibilità dei costi d’impresa nel contesto dell’accertamento del reddito.
Richiamato a sostegno della doglianza sulla ripartizione dell’onere della prova in ordine ai costi e alla loro giustificazione.
Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni legali e prova contraria.
art. 53 Cost.
La Corte richiama il principio di capacità contributiva per escludere duplicazioni di costi deducibili su un unico accertamento del reddito.
art. 3 Cost.
La Corte richiama il principio di uguaglianza per affermare che non è consentita una duplicazione del riconoscimento degli oneri deducibili.
Massime di principio
- In tema di accertamento dei redditi fondato su indagini bancarie, i movimenti bancari non giustificati possono integrare una presunzione legale relativa di ricavi non contabilizzati; il contribuente può vincere la presunzione dimostrando che le somme sono già considerate ai fini fiscali, che non hanno rilevanza reddituale, che risultano dalle scritture contabili o che hanno un beneficiario determinato.
- La regola della deduzione forfettaria dei costi può operare anche rispetto ai versamenti bancari non giustificati, non soltanto rispetto ai prelevamenti, quando il dato bancario venga utilizzato come indice di ricavi occulti e il contribuente alleghi l’incidenza percentuale dei costi di produzione.
- Quando l’accertamento del reddito d’impresa è unitario e i costi già sostenuti e provati sono stati riconosciuti dall’Amministrazione, non è consentito aggiungere un’ulteriore deduzione forfetaria di costi per la medesima componente reddituale, perché ciò determinerebbe una duplicazione illegittima degli oneri deducibili.
- Nel metodo analitico-induttivo, la deducibilità dei costi deve essere coerente con l’unicità dell’accertamento e con il principio di capacità contributiva: il giudice di merito non può frammentare artificialmente il reddito accertato in segmenti autonomi per giustificare riconoscimenti cumulativi di costi.
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