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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07595/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

Il ricorso per cassazione era stato proposto avverso il decreto del Tribunale di Ferrara relativo allo stato passivo nella procedura di liquidazione giudiziale di una società. Tuttavia, prima della decisione, il difensore del ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta anche personalmente dalla parte; la controricorrente ha poi depositato atto di accettazione della rinuncia. La Corte ha preso atto di tali atti e ha dichiarato l'estinzione del processo. In conseguenza della rinuncia accettata, la Corte ha anche rilevato che non si fa luogo a provvedimento sulle spese di lite e che non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, perché l'estinzione del processo non rientra nelle ipotesi previste dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre precisato che, in caso di rinuncia accettata, non si provvede sulle spese di lite ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c., e che non è dovuto il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché l'estinzione non è ipotesi contemplata da tale disposizione.

Norme richiamate

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    non si dà luogo a decisione sulle spese di lite

    in caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, la Corte non deve pronunciare sulle spese processuali

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato

    il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il processo si estingue per rinuncia accettata, perché l'estinzione non è ipotesi contemplata dalla norma

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte controricorrente, determina l'estinzione del processo.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, non si pronuncia sulle spese di lite.
  • Il raddoppio del contributo unificato non opera quando l'esito del giudizio è l'estinzione del processo per rinuncia accettata, non essendo tale esito compreso tra quelli previsti dalla disciplina sul contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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