Cassazione Civile, Ordinanza n. 07598/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Un avvocato, nominato per assistere una società in liquidazione e concordato preventivo in un giudizio avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di leasing traslativo e il recupero di canoni di locazione finanziaria relativi a un immobile, ha chiesto la liquidazione del proprio compenso parametrandolo allo scaglione delle cause di valore superiore a 2.000.000 euro, con aumento per particolare difficoltà. Il giudice delegato, invece, ha liquidato il compenso sullo scaglione delle cause di valore indeterminabile, con maggiorazione per pluralità di parti convenute; il Tribunale ha poi rigettato il reclamo del difensore, ritenendo che la controversia avesse ad oggetto la sola parte di rapporto in contestazione, cioè l’inadempimento relativo ai canoni non versati fino alla data, non predeterminabile, di effettivo rilascio dell’immobile. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 12 c.p.c. e della tariffa forense, sostenendo che, ai fini del valore, andassero cumulate domanda di risoluzione e domanda risarcitoria/restitutoria e che il giudizio avesse riguardato l’intero rapporto contrattuale; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c., extrapetizione e motivazione apparente, lamentando che la liquidazione fosse stata operata sulla base della disciplina della locazione e non della sola fase di risoluzione, nonché che vi fosse contraddizione tra la qualificazione del giudizio come di risoluzione contrattuale e il richiamo ai canoni scaduti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 12 c.p.c. nel senso che, quando è chiesta la risoluzione del contratto, il valore della causa non coincide con l’intero rapporto obbligatorio, ma con la parte di rapporto effettivamente in contestazione e, in caso di risoluzione, con l’ammontare delle restituzioni conseguenti al venir meno anticipato del vincolo contrattuale. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c., osservando che il giudice del reclamo non aveva attribuito un bene diverso da quello richiesto, ma aveva interpretato il contenuto degli atti processuali e la domanda come riferita alla risoluzione e al recupero dei canoni non versati sino alla data di rilascio, ritenuta non predeterminabile. La motivazione è stata giudicata comprensibile e compiuta; il ricorso è stato quindi respinto, con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato e senza spese per mancata costituzione dell’intimato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare la violazione di legge in tema di determinazione del compenso professionale e del valore della causa.
decreto 10 marzo 2014 n. 55
parametro tariffario per la liquidazione dei compensi professionali; la Corte ne conferma l’applicazione secondo lo scaglione corretto in base al valore della causa.
decreto 13 agosto 2022 n. 147
norma di modifica del decreto parametri richiamata dal ricorrente.
il valore delle cause relative all’esistenza, validità e risoluzione di un rapporto obbligatorio si determina in base alla parte del rapporto in contestazione; nella domanda di risoluzione, il valore è dato dall’ammontare delle restituzioni conseguenti alla cessazione anticipata del vincolo.
richiamato dal ricorrente in relazione all’equo compenso nei contratti di leasing traslativo risolti.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma invocata per denunciare nullità processuali e motivazione apparente.
il vizio di ultrapetizione riguarda l’attribuzione di un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, non le ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al dovere di motivazione del provvedimento giudiziale.
richiamato per censurare la supposta motivazione apparente; la Corte ritiene la motivazione invece sufficiente.
richiamati come regole ermeneutiche per l’interpretazione degli atti processuali; la Corte rileva che non ne è stata dedotta la violazione.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
prevede il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di competenza e di determinazione del valore della causa, la regola dell’art. 12 c.p.c. opera in base alla parte del rapporto giuridico obbligatorio effettivamente controversa; solo quando il giudice debba accertare con efficacia di giudicato l’esistenza o la validità dell’intero rapporto questo va considerato integralmente.
- Quando viene chiesta la risoluzione di un contratto, il valore della controversia non si identifica con l’intero rapporto contrattuale né con le domande meramente assertive della parte, ma con l’ammontare delle restituzioni conseguenti alla cessazione anticipata del vincolo.
- Il vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. ricorre solo se il giudice attribuisce un bene della vita diverso o ulteriore rispetto a quello richiesto; non ricorre se il giudice qualifica diversamente la domanda o ne individua la corretta base giuridica e fattuale.
- Il giudice può interpretare il contenuto degli atti processuali e ricostruire la domanda secondo il suo effettivo significato, purché la motivazione consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito e non siano violate le regole legali di interpretazione.
- Ai fini della liquidazione dei compensi professionali, la qualificazione della controversia e la determinazione del relativo scaglione tariffario dipendono dal petitum e dalla causa petendi effettivamente desumibili dagli atti, non dalla prospettazione meramente nominale della parte.
- Una motivazione è sufficiente se indica, in modo comprensibile, le ragioni per cui la domanda è stata ritenuta di valore indeterminabile o diversamente qualificata; non è necessario che sia ampia, purché sia intellegibile e non meramente apparente.
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