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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27122/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009, riprendendo a tassazione maggiori redditi ai fini IRAP, IRES e IVA per indebita deduzione di costi relativi a operazioni commerciali ritenute elusive. La società aveva impugnato l'atto; il giudice di primo grado aveva dichiarato cessata la materia del contendere perché l'atto era stato revocato in autotutela, compensando le spese. In appello la società aveva ottenuto solo una parziale riforma, con condanna dell'Ufficio alle spese di primo grado liquidate in misura molto contenuta, motivata dal fatto che la revoca era intervenuta dopo 45 giorni dall'inizio del procedimento. In cassazione la società ha dedotto: (1) violazione del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 92 c.p.c., per liquidazione delle spese in importi irrisori e senza rispetto dei parametri tariffari e delle fasi processuali; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992 e art. 132 n. 4 c.p.c. L'Agenzia ha resistito e proposto ricorso incidentale, lamentando a sua volta difetto di motivazione sulla condanna alle spese a suo carico per entrambi i gradi.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, assorbendo il primo, perché la sentenza d'appello non spiegava in modo controllabile il criterio seguito per la liquidazione delle spese: mancavano l'indicazione dello scaglione applicato, delle attività processuali considerate e della misura dei compensi per ciascun grado. Ha quindi cassato la sentenza limitatamente a tale profilo e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha invece rigettato il ricorso incidentale dell'Agenzia, ritenendo sufficiente la motivazione della condanna alle spese fondata sul principio di soccombenza, anche virtuale. Nessuna condanna alla sanzione ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la soccombente in cassazione, poiché l'Agenzia è amministrazione pubblica patrocinata dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    I compensi professionali liquidati dal giudice devono rispettare i parametri tariffari; il discostamento dai valori minimi richiede specifica motivazione controllabile.

  • d.m. 37/2018

    Ha modificato il d.m. n. 55/2014; i parametri applicabili restano vincolanti ai fini della liquidazione delle spese.

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    Norma richiamata per la regolazione delle spese nel processo tributario.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla regolazione delle spese di lite.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La sentenza tributaria deve essere sorretta da motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso decisorio.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione non può essere meramente apparente; deve consentire di ricostruire il ragionamento del giudice.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Vieta una liquidazione praticamente simbolica dei compensi professionali, non consone al decoro della professione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non trova applicazione per l'amministrazione pubblica patrocinata dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Quando la liquidazione delle spese e dei compensi professionali avviene secondo i parametri ministeriali, il giudice non può discostarsi dai valori minimi senza una motivazione specifica e verificabile.
  • La motivazione sulla liquidazione delle spese deve indicare in modo chiaro lo scaglione applicato, le attività professionali considerate e la misura concreta dei compensi, così da consentire il controllo in sede di legittimità.
  • Una liquidazione delle spese meramente simbolica o irragionevolmente inferiore ai parametri trova limite nell'art. 2233, comma 2, c.c., che impone un compenso non svilente per il decoro professionale.
  • Nel processo tributario, la condanna alle spese può essere fondata anche sulla soccombenza virtuale, purché la relativa motivazione sia espressa e comprensibile.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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