Cassazione Civile, Ordinanza n. 35693/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente, agente di calciatori professionisti, aveva impugnato un avviso di accertamento per Irpef, Irap e Iva relativo al 2005, fondato su metodo analitico-induttivo e recante recupero a tassazione di maggior reddito non dichiarato e sanzioni. Dopo un esito solo parzialmente favorevole in appello sul merito tributario, egli proponeva anche ricorso per revocazione contro la sentenza di secondo grado, deducendo tre asseriti errori di fatto: la pretesa errata percezione del contenuto dell’atto di appello quanto ai compensi e ai cespiti contestati; la mancata considerazione della specifica contestazione di elusione fiscale e doppia imposizione; la mancata valutazione della documentazione prodotta per dimostrare il risultato complessivo netto dell’attività della società familiare coinvolta. La Commissione tributaria regionale dichiarava inammissibile la revocazione, ritenendo che le censure investissero non un errore revocatorio ma la valutazione delle prove. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva, con sei motivi, nullità della sentenza per error in procedendo e per motivazione apparente, sostenendo che la CTR avesse mal qualificato i fatti e non avesse spiegato adeguatamente la propria ratio decidendi in relazione ai tre motivi di revocazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi con cui si denunciava motivazione apparente, osservando che la CTR aveva invece esplicitato le ragioni del proprio convincimento, escludendo la sussistenza di vizi revocatori e qualificando le doglianze come critiche alla valutazione del materiale probatorio. Ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi che volevano far passare per errore di fatto revocatorio ciò che era, in realtà, contestazione della valutazione delle risultanze processuali. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con condanna al pagamento di euro 5.600, oltre accessori e rimborso delle spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come base del metodo analitico-induttivo utilizzato nell’avviso di accertamento per determinare il maggiore reddito.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L’errore di fatto revocatorio presuppone una falsa percezione della realtà o una svista materiale, non un’errata valutazione delle risultanze processuali.
art. 64 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma invocata dal ricorrente in relazione alla revocazione nel processo tributario.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato rispetto al dovere di motivazione della sentenza tributaria.
art. 111 Cost.
Evocato per censurare la pretesa motivazione apparente della decisione impugnata.
art. 12 preleggi
Richiamato, tramite i precedenti delle Sezioni Unite, per delimitare le anomalie motivazionali rilevanti in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocazione, l’errore di fatto rilevante ex art. 395, n. 4, c.p.c. consiste in una svista percettiva su un fatto decisivo e non controverso; non vi rientra la contestazione della valutazione delle prove o dell’apprezzamento del materiale documentale.
- La denuncia di motivazione apparente è fondata solo quando la sentenza sia priva, in tutto o in parte essenziale, di una reale esposizione del percorso logico-giuridico; non basta il semplice dissenso della parte dalla soluzione adottata dal giudice.
- Le censure che mirano a trasformare questioni di merito probatorio in vizi revocatori sono inammissibili, perché la revocazione non può essere usata come surrettizio mezzo di revisione della valutazione dei fatti.
- In cassazione, l’anomalia motivazionale rilevante come violazione di legge costituzionalmente rilevante è circoscritta ai casi estremi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35580/2022 del 05/12/2022
- ordinanza_civile · 5 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35581/2022 del 05/12/2022
- ordinanza_civile · 5 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35582/2022 del 05/12/2022
- ordinanza_civile · 5 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35583/2022 del 05/12/2022
- ordinanza_civile · 5 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35584/2022 del 05/12/2022
- ordinanza_civile · 5 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35585/2022 del 05/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →