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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35469/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione, da parte della cassa previdenziale privatizzata dei dottori commercialisti, della decisione di merito che aveva dichiarato illegittima l'imposizione di un contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico di un professionista in quiescenza dal luglio 2014. La cassa sosteneva che il prelievo fosse legittimo in base al proprio regolamento e alle delibere adottate, nonché alle disposizioni di legge richiamate, e che fosse funzionale al riequilibrio finanziario e alla stabilità del sistema previdenziale. Con il primo motivo denunciava la violazione delle norme di fonte legislativa e regolamentare indicate, oltre agli artt. 3 e 38 Cost.; con il secondo motivo riproponeva la censura sulla legittimità del contributo, sempre in relazione alla normativa richiamata e all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, dando continuità all'orientamento consolidato secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, mediante atti interni o regolamenti, un contributo di solidarietà su pensioni già determinate secondo i criteri applicabili, perché tale prelievo non incide sui criteri di calcolo della prestazione ma integra una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ex art. 23 Cost. È stata quindi confermata la declaratoria di illegittimità del contributo e la ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2

    non attribuisce agli enti previdenziali privatizzati il potere di imporre un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate, quando il prelievo non si inserisca nei criteri di determinazione del trattamento pensionistico

  • Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa, art. 22

    non può essere interpretato come fonte idonea a introdurre un prelievo patrimoniale riservato alla legge

  • Delibera della Cassa del 27.06.2013

    non è idonea a legittimare il contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già determinati

  • L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12

    richiamata dalla ricorrente come base normativa del prelievo, ma non ritenuta idonea a superare il principio del pro rata e il limite di riserva di legge

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763

    richiamata dalla ricorrente a sostegno della legittimità del contributo, ma non decisiva ai fini dell'esito

  • L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488

    richiamata dalla ricorrente nel quadro delle norme sul riequilibrio finanziario, ma non idonea a fondare il potere della cassa di imporre il contributo

  • L. 27.12.2016

    menzionata nel ricorso come ulteriore riferimento normativo, senza rilievo decisivo nel ragionamento della Corte

  • L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 24, conv. in L. n. 214 del 2011

    invocata dalla ricorrente, ma non tale da autorizzare la cassa a introdurre un contributo di solidarietà autonomo

  • artt. 3 e 38 Cost.

    richiamati dalla ricorrente, ma la Corte ribadisce che il bilanciamento finanziario non consente di derogare alla riserva di legge per prestazioni patrimoniali imposte

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale indicata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, la cui istituzione spetta al legislatore e non alla cassa mediante atti interni

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in conseguenza del rigetto, è stato posto a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con regolamenti o delibere interne, prelievi che incidano in via autonoma su trattamenti pensionistici già determinati, quando tali prelievi non modifichino i criteri di calcolo della prestazione ma operino come trattenute patrimoniali.
  • Il cosiddetto contributo di solidarietà, se applicato a pensioni già liquidate e non riconducibile ai criteri di determinazione della prestazione, integra una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost.
  • Il perseguimento dell'equilibrio di bilancio e della stabilità della gestione non consente alle casse professionali di derogare al principio del pro rata né di introdurre un prelievo non previsto da una fonte legislativa idonea.
  • Quando la questione sia già stata risolta da un orientamento consolidato, la riproposizione di argomentazioni non nuove non è sufficiente a scardinare la ratio decidendi seguita dai precedenti di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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