Cassazione Civile, Ordinanza n. 14172/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Un titolare di azienda agricola aveva affidato a un professionista la redazione di un piano pastorale aziendale, necessario per il rinnovo di un contratto di affitto di terreni e per il mantenimento di benefici pubblici connessi a un piano di sviluppo rurale. Successivamente la Regione avrebbe revocato i benefici perché il piano non sarebbe stato valido e attendibile, con conseguenti danni economici per l’azienda agricola. Il committente aveva chiesto il risarcimento dei danni e la restituzione del compenso pagato. In appello la domanda era stata accolta in parte, con condanna del professionista al risarcimento di euro 50.000 e alla restituzione di euro 12.040, oltre alla dichiarazione di inoperatività della polizza assicurativa chiamata in causa. Il professionista ricorreva per cassazione con undici motivi, contestando in sintesi: la prova dell’evento di danno e del nesso causale; l’asserita mancata allegazione dei fatti costitutivi; la prova della prestazione professionale; la tardività della contestazione del piano prodotto; il difetto o la contraddittorietà della motivazione sul quantum; l’uso delle prove presuntive e di una e-mail; l’ultrapetizione sulla somma di euro 50.000; la restituzione del compenso in assenza di domanda di risoluzione; l’esclusione della copertura assicurativa per asserito dolo; il valore della sentenza penale di assoluzione. La compagnia assicuratrice aderiva ai primi nove motivi; il committente proponeva ricorso incidentale sulla quantificazione del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e il ricorso incidentale adesivo della compagnia assicuratrice, dichiarando inammissibile l’ulteriore ricorso incidentale del committente. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi del professionista, osservando in particolare che, in tema di responsabilità contrattuale, il creditore deve provare il titolo, allegare l’inadempimento e dimostrare le conseguenze dannose, mentre la verifica del nesso causale e della quantificazione del danno appartiene al giudice di merito; ha inoltre affermato che la domanda di risarcimento per inadempimento può essere proposta autonomamente rispetto alla domanda di risoluzione del contratto, sicché era legittima la condanna alla restituzione del compenso percepito. Quanto alla garanzia assicurativa, ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità la qualificazione fattuale della condotta come dolosa e quindi esclusa dalla copertura. Le spese sono state compensate per reciprocità e sono stati posti gli oneri sul contributo unificato secondo la disciplina applicabile.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale; la Corte distingue le censure di diritto da quelle meramente fattuali, dichiarando inammissibili le seconde in sede di legittimità
la sua violazione è esclusa quando la censura mira in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio o a proporre una diversa lettura dei fatti
non è violato per il solo fatto che il giudice di merito attribuisca valore probatorio a elementi indiziari o desuma il proprio convincimento dal compendio probatorio secondo il libero apprezzamento
in tema di responsabilità contrattuale, il creditore deve allegare e provare il titolo e l’inadempimento, mentre resta al giudice di merito l’accertamento delle conseguenze dannose e del nesso causale
il risarcimento copre il danno conseguenza immediatamente e direttamente derivante dall’inadempimento, da accertarsi in concreto
può giustificare la liquidazione equitativa del danno quando la prova precisa del quantum non sia possibile, purché il danno sia comunque accertato
è richiamato nel quadro della responsabilità contrattuale e della prova del danno, senza un autonomo rilievo decisivo nella decisione
regola il riparto dell’onere della prova: chi agisce per inadempimento deve provare la fonte del rapporto, allegare l’inadempimento e dimostrare il danno conseguenza
richiamato quanto ai requisiti dell’atto introduttivo, ma la censura fondata su stralci del ricorso introduttivo è giudicata inammissibile
richiamato in relazione alla contestazione della domanda e delle difese, ma la censura viene ritenuta non decisiva
richiamato nel contesto delle preclusioni processuali e della contestazione dei fatti e documenti
richiamato in relazione alla contestazione della conformità del documento prodotto, ma senza effetto decisivo sulla decisione
richiamato nel contesto della contestazione dei documenti
il vizio di motivazione è escluso quando la sentenza espone una motivazione, ancorché sintetica, non meramente apparente e coerente con l’iter argomentativo complessivo
art. 111 Cost.
richiamato a presidio dell’obbligo di motivazione della decisione; nel caso concreto la motivazione è ritenuta sufficiente
il vizio di ultrapetizione è escluso quando la condanna impugnata rientra nel petitum e nella causa petendi della domanda risarcitoria proposta
la Corte afferma che la domanda di risarcimento del danno da inadempimento è autonoma rispetto a quella di risoluzione del contratto, perché la norma fa salvo in ogni caso il risarcimento del danno
richiamato in relazione alla domanda di restituzione del compenso, trattata come conseguenza dell’inadempimento accertato
richiamato nel motivo incidentale sulla quantificazione, senza accoglimento
richiamato nella parte relativa alla garanzia assicurativa per delimitare l’operatività della polizza
richiamato nel motivo sull’esclusione della copertura assicurativa per valutare il profilo soggettivo del fatto
richiamato come criterio interpretativo del contratto di assicurazione
richiamato come criterio interpretativo del contratto di assicurazione
la sentenza penale di assoluzione richiamata non è stata ritenuta idonea, nel caso concreto, a escludere la valutazione di dolo operata dal giudice civile
richiamato dal ricorrente per sostenere effetti favorevoli del giudicato penale, ma la censura è considerata fattuale e non decisiva
richiamato dal ricorrente, senza che la Corte ne ravvisi applicazione decisiva nel caso concreto
art. 13 d.p.r. 115/2012
comma 1 quater e comma 1 bis
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico delle parti ricorrenti, se dovuto
Cass. S.U. 13533/2001
richiamata come precedente sulla ripartizione dell’onere probatorio nella responsabilità contrattuale
Cass. S.U. 4315/2020
richiamata per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In tema di responsabilità contrattuale, il creditore che agisce per il risarcimento deve provare la fonte del rapporto, allegare l’inadempimento del debitore e dimostrare le conseguenze dannose, mentre la prova del nesso causale e del danno-conseguenza è rimessa all’accertamento del giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio o una rivalutazione del fatto, poiché il sindacato di legittimità non consente di sostituire l’apprezzamento del giudice di merito con una ricostruzione alternativa.
- La prova dell’inadempimento e del danno può essere fornita anche per presunzioni e tramite un compendio indiziario, quando gli elementi valorizzati dal giudice siano ritenuti gravi e precisi; la censura è inammissibile se mira soltanto a contestare il merito della valutazione probatoria.
- La domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è autonoma rispetto alla domanda di risoluzione del contratto: l’azione risarcitoria non presuppone necessariamente lo scioglimento del vincolo, poiché l’art. 1453 c.c. fa salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
- Il vizio di ultrapetizione è escluso quando la condanna pronunciata dal giudice rientra nell’ambito della domanda risarcitoria proposta, anche se la parte ne contesta la base probatoria o la quantificazione.
- In sede di legittimità, la sentenza penale di assoluzione non impone automaticamente l’esclusione del dolo nel giudizio civile se la relativa valutazione resta ancorata all’apprezzamento del materiale probatorio del processo civile e la censura si risolve in una diversa ricostruzione dei fatti.
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