Cassazione Civile, Ordinanza n. 18383/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Gli eredi di un ex pensionato hanno chiesto la condanna della controparte al pagamento di differenze sul trattamento pensionistico aziendale per il periodo luglio 2008-giugno 2013. Essi hanno sostenuto che la domanda non riguardasse la perequazione aziendale in sé, ma l’esatto adempimento di un giudicato formatosi su una precedente sentenza del 1994, che aveva riconosciuto il diritto a conservare il meccanismo di perequazione automatica della pensione integrativa secondo la disciplina anteriore al d.lgs. n. 503 del 1992. La Corte d’appello ha invece ritenuto che il dante causa avesse aderito all’opzione statutaria di capitalizzazione della prestazione integrativa, ricevendo una somma una tantum nel 2003, con conseguente estinzione della pensione integrativa periodica. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti dieci motivi, tutti incentrati su: errore nell’individuazione del petitum e della causa petendi; violazione del giudicato; mancata considerazione della distinzione tra obbligazione derivante dalla sentenza del 1994 e rapporto estinto per capitalizzazione; errata interpretazione dell’art. 47 dello Statuto del Fondo e della procedura di accettazione dello zainetto; insussistenza di una volontà abdicativa espressa e specifica; erroneo richiamo di precedenti giurisprudenziali non pertinenti; nullità della sentenza per motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l’oggetto del giudicato invocato fosse il meccanismo di perequazione della quota di pensione integrativa, non un autonomo diritto alla pensione a carico della gestione speciale INPS. Ha quindi affermato che, una volta intervenuta la capitalizzazione della prestazione integrativa e pagata la somma una tantum, si è determinata l’estinzione della pensione integrativa periodica con effetto da tale momento. Ne consegue che le pretese azionate per il periodo successivo alla capitalizzazione non potevano fondarsi sul giudicato del 1994. La Corte ha inoltre ricondotto l’art. 47 dello Statuto del Fondo e la capitalizzazione nel sistema legislativo della previdenza complementare, valorizzando la propria giurisprudenza già formatasi sul punto. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per il recente consolidarsi della giurisprudenza.
Norme richiamate
richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo, senza autonoma elaborazione della Corte
richiamato per lamentare ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte ha escluso errori nell’individuazione dell’oggetto del giudizio
richiamato nei motivi di ricorso senza specifica applicazione autonoma
evocato come parametro di nullità della sentenza per motivazione
richiamato ai fini della dedotta nullità processuale
richiamato ai fini della dedotta nullità processuale
richiamato per sostenere l’efficacia del giudicato; la Corte ha precisato il perimetro del giudicato stesso
richiamato in relazione al giudicato formale
richiamati in tema di formazione e interpretazione dell’accordo di capitalizzazione
richiamati per contestare la portata del modulo di accettazione predisposto unilateralmente
richiamati per l’interpretazione dello Statuto del Fondo e dei documenti di adesione alla capitalizzazione
richiamato per sostenere l’inefficacia di rinunce non espresse o non assistite nelle sedi protette
richiamati per qualificare la pretesa come inadempimento dell’obbligo derivante dal giudicato
richiamati nei motivi, senza autonoma trattazione specifica
richiamati in via subordinata/argomentativa dai ricorrenti
richiamato in tema di modalità di adempimento e capitalizzazione
richiamato nei motivi di ricorso
richiamato in tema di onere della prova
richiamato per lamentare l’omessa considerazione di fatti allegati
richiamato con riguardo alla natura transattiva dell’accordo e alla rinuncia ai diritti
richiamato nei motivi senza autonoma incidenza nella motivazione
richiamato in tema di novazione/remissione collegata alla capitalizzazione
richiamato in tema di remissione del debito e rinuncia
richiamato in tema di obbligazioni solidali, senza specifico sviluppo
richiamato per l’adesione a modulo predisposto unilateralmente
richiamato per l’interpretazione sistematica dei documenti
richiamato per l’interpretazione secondo buona fede
richiamato per l’interpretazione delle clausole predisposte
utilizzato per denunciare violazioni di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi
richiamato per escludere il rinvio alla pubblica udienza
richiamato nel contesto dell’assegnazione camerale
L. 30 luglio 1990, n. 218
richiamata quale base della privatizzazione degli enti pubblici creditizi e della delega per la disciplina previdenziale
interpretabile come disciplina di soppressione dei regimi esclusivi/esonerativi, trasferimento nell’AGO e mantenimento della garanzia del trattamento di maggior favore tramite fondi integrativi
indicata come disciplina superata dal giudicato, salvo il suo rapporto con la perequazione delle pensioni
d.lgs. n. 124 del 1993
richiamato per delimitare la facoltà di capitalizzazione della prestazione complementare
richiamata per il parametro dell’assegno sociale utile al limite della capitalizzazione
richiamata per la soppressione definitiva dei meccanismi perequativi dal 1 gennaio 1998
richiamata come interpretazione autentica rilevante rispetto al regime pensionistico
richiamato nel dispositivo in tema di contributo unificato
Massime di principio
- Il giudicato su una prestazione pensionistica integrativa va interpretato in modo coerente con il rapporto giuridico sostanziale cui si riferisce: se il titolo riguarda il meccanismo di perequazione della quota integrativa, esso non si estende a pretese riferite a prestazioni diverse o a periodi successivi all’estinzione della prestazione stessa.
- La capitalizzazione della pensione integrativa, quando prevista dall’ordinamento e dallo statuto del fondo, produce l’estinzione della prestazione periodica dal momento dell’erogazione della somma una tantum, con conseguente impossibilità di rivendicare ulteriori ratei mensili sulla base del rapporto estinto.
- Nella qualificazione della domanda il giudice deve guardare al contenuto sostanziale della pretesa: non vi è vizio di ultrapetizione o motivazione apparente se la decisione si fonda sulla corretta individuazione dell’oggetto effettivo della controversia e del perimetro del giudicato invocato.
- L’adesione a un meccanismo di capitalizzazione della prestazione complementare, se ricostruita come esercizio di una facoltà prevista dal sistema, può incidere sul rapporto previdenziale integrativo, ma non travolge di per sé obbligazioni o diritti che esulino dal suo oggetto.
- Le contestazioni sul mancato adempimento di un giudicato devono essere distinte dalle doglianze relative alla determinazione della prestazione prima della capitalizzazione e da quelle relative al calcolo della somma una tantum; tali questioni non sono sovrapponibili e vanno tenute separate.
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