Cassazione Civile, Ordinanza n. 27848/2021 del 12/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza con cui la Regione aveva ingiunto la restituzione di aiuti comunitari ritenuti indebitamente percepiti. L'atto era stato inizialmente impugnato davanti al giudice amministrativo, che aveva declinato la giurisdizione e rimesso le parti al giudice ordinario. Riassunta la causa, il primo giudice aveva revocato l'ingiunzione; la Regione aveva appellato con citazione e la Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo ammissibile l'appello perché il processo, instaurato prima del d.lgs. 150/2011 davanti al giudice privo di giurisdizione, doveva essere considerato soggetto al rito ordinario di cognizione. La ricorrente per cassazione ha dedotto, con un unico motivo, violazione degli artt. 22 L. 689/1981 e 327 c.p.c., sostenendo che, dopo la declinatoria di giurisdizione del giudice amministrativo, la causa doveva considerarsi proposta ex novo davanti al giudice ordinario nel vigore dell'art. 6 d.lgs. 150/2011, con applicazione del rito del lavoro; da ciò faceva discendere che l'appello avrebbe dovuto essere proposto con ricorso depositato nel termine di legge e che la citazione, tardivamente iscritta a ruolo, non avesse impedito il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha condiviso l'impostazione della Corte territoriale secondo cui il giudizio era soggetto al rito ordinario di cognizione, in applicazione del principio di ultrattività del rito e della tutela dell'affidamento delle parti sulle regole processuali concretamente seguite. Ha inoltre osservato che, anche a voler seguire la tesi della ricorrente sulla necessità di un autonomo giudizio dopo la declinatoria di giurisdizione, la disciplina processuale applicabile sarebbe comunque stata quella del rito ordinario, poiché l'opposizione riguardava un'ordinanza emessa ex R.D. 639/1910, alla quale l'art. 32 del d.lgs. 150/2011 assoggetta comunque il rito ordinario. Conseguentemente, l'appello era correttamente stato proposto con citazione e la verifica della tempestività doveva compiersi con riferimento alla notifica e non al deposito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese per mancata difesa della Regione; disposta inoltre la declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
consente la definizione in camera di consiglio del ricorso manifestamente inammissibile.
art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
richiamato quale base per la declaratoria di inammissibilità in sede camerale.
art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
indicato come parametro del motivo dedotto per violazione di norme processuali.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicazione del rito del lavoro all'opposizione.
invocato per sostenere la tardività dell'impugnazione e il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
richiamato dalla ricorrente come disciplina processuale applicabile alla controversia; la Corte esclude che ciò muti l'esito sulla forma dell'appello.
richiamato in tema di effetti della declinatoria di giurisdizione e di prosecuzione/riassunzione della causa.
la Corte osserva che, anche nella prospettazione della ricorrente, l'opposizione a ordinanza ex R.D. 639/1910 resta soggetta al rito ordinario di cognizione.
R.D. 639/1910
l'ordinanza di recupero degli aiuti indebitamente percepiti era stata emessa ai sensi di tale decreto, con conseguente applicazione delle regole dell'art. 32 d.lgs. 150/2011.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito abbia effettivamente trattato la causa con un determinato rito, anche se eventualmente errato, opera il principio di ultrattività del rito: il processo e le impugnazioni proseguono nelle stesse forme, rilevando il rito concretamente applicato e non la sola qualificazione formale originaria dell'atto introduttivo.
- Ai fini della verifica della tempestività dell'appello, se il gravame deve essere proposto con citazione, il termine va riferito alla notificazione dell'atto e non al suo deposito in cancelleria.
- La disciplina processuale applicabile dopo una pronuncia declinatoria di giurisdizione va individuata in base al concreto regime del giudizio instaurato o da instaurare; tuttavia, se la controversia rientra tra quelle assoggettate al rito ordinario, la forma dell'impugnazione resta quella della citazione.
- La salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti a un giudice privo di giurisdizione non esclude, di per sé, l'applicazione delle regole sul rito ordinario quando la controversia sia così qualificata dalla normativa speciale.
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