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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23834/2025 del 25/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia riguarda l’opposizione allo stato passivo di un fallimento. Una società cessionaria, nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione di crediti bancari ai sensi della l. n. 130/1999, aveva chiesto l’ammissione al passivo di un credito derivante da un mutuo ipotecario non pagato, in collocazione privilegiata ipotecaria, per l’importo di euro 115.013,43 oltre interessi moratori. Il tribunale ha escluso il credito per difetto di prova della titolarità: nell’avviso di cessione pubblicato in G.U. ex art. 58 TUB i crediti ceduti non erano specificamente individuati, rinviandosi a un elenco sul sito internet; tuttavia, nella lista accessibile via web non compariva la posizione debitoria identificata come NGD 19407563, e la certificazione notarile prodotta non consentiva di ricondurre quel codice tra i crediti ceduti. In cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) violazione delle norme sulla cessione in blocco e dell’onere della prova, sostenendo che il tribunale avrebbe dovuto verificare la corrispondenza del credito ai criteri di identificazione del blocco ceduto; (2) violazione degli artt. 1189, 1260, 1264 e 2697 c.c., assumendo che, in caso di dubbio sulla cessione, il debitore avrebbe dovuto attivarsi per individuare il legittimato a ricevere il pagamento; (3) violazione degli artt. 1260, 1262 e 2697 c.c., deducendo che il possesso della documentazione del credito da parte del cessionario dimostrerebbe la consegna da parte della cedente e quindi la titolarità; (4) violazione di varie norme sulla cessione e sulla prova documentale, contestando la valutazione della certificazione notarile dell’11/7/2018. La Corte ha ritenuto il primo e il terzo motivo infondati, il secondo in parte inammissibile e comunque manifestamente infondato, il quarto inammissibile perché diretto a sollecitare un nuovo apprezzamento di fatto. Ha quindi rigettato il ricorso e confermato l’esclusione del credito dallo stato passivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato che, in presenza di contestazione specifica, il cessionario deve provare che la singola posizione creditoria rientri effettivamente nel perimetro della cessione in blocco; il solo richiamo a una cessione in blocco, il possesso della documentazione del credito o una certificazione notarile non bastano, se gli elementi prodotti non consentono di identificare quel credito tra quelli trasferiti. Ha inoltre precisato che il debitore convenuto in adempimento non ha l’onere di individuare il proprio creditore: l’onere di provare la titolarità del credito grava su chi agisce per il pagamento o per l’ammissione al passivo. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 58 d.lgs. 385/1993

    La pubblicazione dell’avviso di cessione non esonera il cessionario, se la cessione è specificamente contestata, dalla prova che la singola posizione creditoria sia compresa nel trasferimento.

  • artt. 1-4 l. 130/1999

    La disciplina della cartolarizzazione non sostituisce la prova della riferibilità del singolo credito al blocco ceduto.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare la titolarità del credito grava su chi lo fa valere in giudizio.

  • art. 1189 c.c.

    Non impone al debitore convenuto di attivarsi per individuare il creditore quando sia contestata la titolarità del credito azionato.

  • art. 1260 c.c.

    La cessione del credito richiede prova della riconducibilità della specifica posizione al trasferimento.

  • art. 1262 c.c.

    Il possesso della documentazione non prova di per sé l’effettiva titolarità del credito.

  • art. 1264 c.c.

    La contestazione sulla cessione non trasferisce sul debitore l’onere di accertare il soggetto legittimato al pagamento.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato nella censura, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma decisiva.

  • art. 2718 c.c.

    Richiamato nella censura, ma la Corte ne esclude rilievo decisivo a fronte dell’accertamento di fatto compiuto dal tribunale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro delle censure di violazione di legge proposte in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura non può risolversi in una richiesta di nuovo esame del fatto, sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • In caso di cessione in blocco di crediti, la prova dell’avvenuta cessione del singolo credito resta a carico del cessionario quando la controparte contesti specificamente l’inclusione di quella posizione nel perimetro del trasferimento.
  • La pubblicazione dell’avviso di cessione e il rinvio a elenchi o documenti esterni non sono di per sé sufficienti: la documentazione prodotta deve consentire di identificare con certezza il credito azionato come incluso nella cessione.
  • Il mero possesso, da parte del cessionario, dei documenti relativi al credito non prova la titolarità del diritto, poiché dimostra al più la disponibilità materiale della documentazione.
  • Chi è convenuto in giudizio per l’adempimento di un’obbligazione non ha l’onere di individuare il proprio creditore; è chi agisce a dover dimostrare la legittimazione sostanziale ad agire.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo apprezzamento del materiale istruttorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoCessione del creditoInadempimentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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