Cassazione Civile, Sentenza n. 19864/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma relativa alla qualificazione dell'Istituto/Associazione "Luigi Luzzatti" (natura pubblica o privatistica) e alle conseguenze della soppressione dell'Associazione ai sensi dell'art. 12 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95 (conv. L. 7 agosto 2012 n. 135): in particolare se il personale divenuto a tempo indeterminato a seguito di pronunce giudiziali (conversione di rapporti flessibili) dovesse essere trasferito automaticamente al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del comma 54 dell'art. 12.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione. La Cassazione ha statuito che l'Istituto e l'Associazione hanno natura privatistica (mancanza di poteri di imperio e di altri indici decisivi di soggettività pubblica) e pertanto i rapporti di lavoro instaurati con essi sono regolati dal diritto privato (applicabilità, tra l'altro, dell'art. 69 del d.lgs. n. 276/2003). Ha inoltre chiarito che l'art. 12, comma 54, del d.l. 95/2012 disciplina il trasferimento al Ministero esclusivamente del "personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l'associazione ... alla data di entrata in vigore della legge di conversione"; ne consegue che le conversioni giudiziali successive (o rapporti originariamente instaurati come flessibili e convertiti in passato) non determinano automaticamente il passaggio al Ministero se i dipendenti non erano effettivamente in servizio e inquadrati come di ruolo alla data di entrata in vigore della norma. Di conseguenza, la mera accertata illegittimità del ricorso al lavoro flessibile può dar luogo alla conversione in rapporto subordinato ma non garantisce il trasferimento automatico al Ministero.
Norme richiamate
legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 10 comma 10
prevedeva la trasformazione nell'Associazione italiana di studi cooperativi "Luigi Luzzatti" avente personalità giuridica e la partecipazione del Ministero come socio unico
Attribuzione della personalità giuridica non equivale a qualificazione di soggetto pubblico; finalità di supporto al Ministero non sono decisive per la natura pubblica
d.l. 6 luglio 2012 n. 95 (conv. L. 7 agosto 2012 n. 135), art. 12, commi 49-57
comma 49 soppressione dell'Associazione; comma 54 trasferimento del "personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l'associazione ... alla data di entrata in vigore"; comma 55 mantenimento trattamento economico fondamentale e accessorio; comma 56 cessazione contratti a termine
La disciplina contiene una deroga mirata: il trasferimento al Ministero riguarda soltanto il personale di ruolo e effettivamente in servizio alla data di entrata in vigore; si tratta di successione a titolo particolare e non di una generalizzata successione di tutti i rapporti di lavoro
d.lgs. n. 276/2003, art. 69 (e artt. 61 e ss.)
disciplinano aspetti relativi ai rapporti di lavoro e alla conversione dei rapporti flessibili
Applicabilità della disciplina privatistica in materia di lavoro flessibile ai rapporti instaurati con l'Associazione/Istituto ritenuti di natura privata
d.lgs. n. 165/2001, art. 31 e art. 36
art. 31 trasferimento del personale fra amministrazioni pubbliche o fra pubblico e privato; art. 36 divieto di conversione arbitraria senza concorso per l'accesso
L'art. 31 non è applicabile al trasferimento da un soggetto privatistico all'amministrazione pubblica in assenza dei requisiti ivi previsti; il divieto di conversione senza selezione è rilevante per bilanciare esigenze di pubblico interesse e regole assunzionali
disciplina la continuazione dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento d'azienda
Non applicabile perché la norma legislativa ha disposto la liquidazione dell'ente e la risoluzione dei contratti, eccettuati quelli di ruolo a tempo indeterminato; non sussiste quindi la conservazione dell'organizzazione come tipica dell'art. 2112
Costituzione, art. 97
principi di buon andamento, efficienza e predeterminazione del fabbisogno di personale
Giustifica limiti al passaggio automatico di personale verso la pubblica amministrazione e supporta l'esigenza di predeterminazione del fabbisogno e della selezione pubblica
d.lgs. n. 1577/1947 (e successive disposizioni), art. 29-bis / richiamo
norme sulle iniziative ministeriali in tema di sviluppo della cooperazione e sul ricorso ad associazioni di rappresentanza
Spiegazione storica e funzionale dell'uso ministeriale di associazioni private per perseguire finalità pubbliche; non implica di per sé natura pubblica dell'ente
norma richiamata per l'adozione di regolamenti ministeriali
Usata come riferimento per l'adozione del regolamento di adeguamento della dotazione organica del Ministero previsto dal comma 54
Massime di principio
- La qualificazione di un ente come pubblico richiede più della mera partecipazione o strumentalità rispetto a un'amministrazione: è necessaria l'attribuzione normativa di prerogative e poteri di natura pubblicistica (poteri di imperio, vincolistica pubblica, soggezione ad atti pubblici).
- La trasformazione o la soppressione normativa di un ente che prevede il trasferimento del "personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore" si applica soltanto a chi era effettivamente assunto a tempo indeterminato e in servizio alla data di entrata in vigore della norma, non ai rapporti successivamente accertati da sentenze giudiziali come convertiti.
- La conversione giudiziale di rapporti flessibili (co.co.pro., termine ecc.) in rapporti subordinati opera con efficacia dichiarativa rispetto al rapporto di lavoro ma non produce automaticamente effetti di successione nel datore di lavoro pubblico diverso da quello originario, salvo che la legge disponga espressamente il contrario e il lavoratore fosse "di ruolo in servizio" alla data normativa.
- Il trasferimento di personale da soggetti privatistici a pubbliche amministrazioni non può essere dato per assunto sulla base di analogie con trasferimenti interamministrativi (art. 31 d.lgs. 165/2001) o con il regime della successione d'azienda (art. 2112 c.c.) se la normativa speciale prevede regole diverse o la liquidazione dell'ente.
- In situazioni analoghe occorre verificare: a) la qualificazione normativa dell'ente e l'esistenza di poteri pubblicistici; b) il testo letterale della norma che prevede trasferimenti (chi è compreso, data di riferimento); c) se la legge ha disposto liquidazione o successione dei beni/attività; d) l'eventuale tutela rimasta per i lavoratori (conversione, reintegrazione, assegni ad personam, ecc.).
- Per i lavoratori interessati da conversioni giudiziali la via concreta è normalmente l'azione contro il datore di lavoro originario per ottenere la conversione e la relativa tutela economica, mentre l'inclusione nel perimetro del trasferimento pubblico richiede un esplicito riferimento temporale/testuale nella norma di soppressione o trasferimento.
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