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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 19872/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo intimato a Finocchiaro nell'ambito della cessazione di appalti per assistenza domiciliare e gestione centri anziani. L'azienda sosteneva di aver effettuato una comparazione aziendale dei profili e di aver riscontrato l'infungibilità degli addetti al servizio cessato, per cui riteneva legittima la limitazione della platea dei licenziandi ai soli lavoratori del servizio cessato. Denunciava violazioni di norme del codice civile e della legge n.223/1991 e contestava che le corti non avessero valutato correttamente il profilo professionale, oltre ad aver rifiutato prove richieste.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società e confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento e disposto la reintegrazione del lavoratore con le connesse statuizioni economiche. La Corte ha richiamato l'obbligo dell'imprenditore, sin dalla comunicazione di avvio della procedura ex art.4 l. n.223/1991, di indicare motivazioni che giustifichino la limitazione della platea dei licenziandi (collegate a esigenze tecnico-produttive e organizzative) e di dettagliare le modalita' con cui sono stati applicati i criteri di scelta; ha ritenuto insufficiente la mera indicazione della cessazione del servizio senza prova e specificazione dell'infungibilità professionale. Condanna la ricorrente alle spese (euro 5.500,00 + esborsi) e dà atto dei presupposti per eventuale contributo unificato.

Norme richiamate

  • legge 23 luglio 1991 n. 223 (art. 4, comma 3 e comma 9; art. 5, comma 1)

    "l'individuazione dei lavoratori da licenziare" deve avvenire avuto riguardo al "complesso aziendale"; e l'impresa deve comunicare la "puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1"

    La Corte interpreta tali disposizioni nel senso che la limitazione della platea dei licenziandi a un solo reparto/servizio e' ammessa solo se motivata da esigenze tecnico-produttive e organizzative esplicitate sin dalla comunicazione di avvio e se e' dimostrata l'infungibilità dei profili. La comunicazione deve consentire alle OO.SS. di verificare la necessità dei licenziamenti e rendere trasparente la modalità di applicazione dei criteri di scelta.

  • codice civile (artt. 1175, 1375, 1362, 1366) invocati dalla ricorrente

    Tali richiami al codice civile (dovere di diligenza, correttezza e buona fede, interpretazione del contratto) sono stati reputati insufficienti a supplire alla mancanza di specifiche richieste dalla normativa speciale sul licenziamento collettivo; la decisione è fondata sui requisiti procedurali e probatori previsti dalla legge n.223/1991.

  • art. 360 c.p.c. (n. 5) e principi delle Sezioni Unite

    La Corte richiama i limiti di ammissibilità delle doglianze per omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell'interpretazione delle Sezioni Unite: non sono recepibili censure che travalichino tali limiti.

  • D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis

    Richiamato in relazione al deposito delle conclusioni scritte da parte del pubblico ministero; non incide sugli aspetti di merito.

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, co. 1-quater; legge 11 dicembre 2012 n. 228, art. 1, co. 17

    La Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo le norme richiamate.

Massime di principio

  • La comunicazione di avvio della procedura ex art.4 l. n.223/1991 deve specificare le ragioni che giustificano la limitazione della platea dei licenziandi a un reparto o servizio e le ragioni per cui non è possibile il trasferimento; senza tale specificazione i licenziamenti possono essere dichiarati illegittimi.
  • La comparazione dei lavoratori per l'individuazione di coloro da licenziare deve considerare la fungibilità professionale e le mansioni effettivamente svolte; non è legittimo selezionare automaticamente solo gli addetti al reparto soppresso se essi sono idonei a svolgere mansioni in altri reparti.
  • È onere del datore di lavoro provare le esigenze tecnico-produttive e organizzative che giustificano la limitazione della platea e dimostrare come sono stati applicati in concreto i criteri di scelta (anzianità, carichi di famiglia, ecc.).
  • La mera cessazione del servizio in appalto non basta a escludere la necessità di comparare profili professionali o a dimostrare l'infungibilità; occorre documentare la specifica incongruenza tra profili.
  • Le organizzazioni sindacali devono poter verificare, in sede di esame congiunto, la correlazione tra le ragioni aziendali e le unità produttive indicate; la trasparenza nelle comunicazioni è essenziale per evitare la qualificazione del licenziamento come illegittimo.

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