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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 19711/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I lavoratori avevano chiesto che nella retribuzione durante le ferie fossero computati gli incentivi erogati continuativamente in servizio per l'attività di "scorta" e per l'attività di "riserva" previsti dall'art. 54.2 del c.c.a. Trenord; il Tribunale e la Corte d'appello avevano riconosciuto tale diritto (escludendo invece l'indennità per attività di controlleria). Trenord ha impugnato la decisione sostenendo che l'interpretazione della Corte di Giustizia sull'art. 7 della direttiva 2003/88/CE non sarebbe vincolante nella misura invocata, che la nozione di retribuzione durante le ferie dipende dalla contrattazione collettiva (art.20.3 c.c.a. Trenord) e che una differenza di trattamento retributivo è ammessa purché non sia tale da dissuadere dal godimento delle ferie; in subordine chiedeva rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per chiarimenti interpretativi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Trenord. Ha confermato che la nozione "europea" di retribuzione per il periodo di ferie (art.7 Direttiva 2003/88/CE come interpretata dalla CGUE) comprende importi pecuniari collegati all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito secondo cui gli incentivi per attività di scorta e di riserva erano tipici della qualifica di capotreno, erogati continuativamente e con incidenza non marginale sul trattamento, quindi devono essere computati nella retribuzione feriale; ha inoltre considerato inidonea la richiesta di rinvio pregiudiziale perché la questione è già stata ampiamente chiarita dalla giurisprudenza comunitaria. Ha condannato Trenord al pagamento delle somme quantificate in precedenza e alle spese di giudizio, liquidate in dispositivo.

Norme richiamate

  • Direttiva 2003/88/CE

    L'art.7 va inteso dalla Corte di Giustizia nel senso che le "ferie annuali retribuite" implicano il mantenimento di una retribuzione sostanzialmente paragonabile a quella ordinaria; ogni diminuzione idonea a dissuadere il lavoratore dal godimento delle ferie è incompatibile con la direttiva.

  • d.lgs. n. 66/2003

    Recepisce la disciplina sulle ferie nel diritto interno; il giudice nazionale deve interpretare le norme interne in conformità agli obblighi derivanti dall'interpretazione della Corte di Giustizia dell'UE, salvo incompatibilità manifesta.

  • Costituzione

    Richiamata in relazione al principio della giusta retribuzione; la nozione di retribuzione feriale non può contraddire i principi costituzionali ma va letta alla luce del diritto UE.

  • Codice civile

    Rilevato nella cornice delle attribuzioni del datore di lavoro e delle mansioni; non esclude l'applicazione della nozione europea di retribuzione feriale.

  • Contratto collettivo aziendale Trenord

    art. 54.2; art. 20.3; art. 48.1.1; art. 48.1.2

    Le voci previste per "scorta" e "riserva" (art.54.2) sono state interpretate come voci retributive connessе alla qualifica di capotreno e quindi rilevanti per il computo della retribuzione durante le ferie; la clausola (art.20.3) che elenca voci incluse/ escluse nella retribuzione feriale è stata interpretata alla luce dell'obbligo di conformità al diritto UE.

  • CCNL mobilità / settore attività ferroviarie

    Richiamato per evidenziare che le attività di riserva e scorta rientrano nelle prestazioni tipiche del personale mobile e vanno considerate lavoro effettivo ai fini retributivi.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia

    Robinson-Steele (C-131/04), Schultz-Hoff (C-350/06 e C-520/06), Williams (C-155/10), To.He. (C-385/17), DS c. Koch (C-514/20)

    La CGUE ha chiarito che la retribuzione delle ferie deve essere "paragonabile" a quella ordinaria per evitare effetti dissuasivi; tali pronunce vincolano i giudici nazionali e orientano l'interpretazione delle norme interne.

Massime di principio

  • Se una voce retributiva è erogata in modo continuativo, è collegata alle mansioni e riflette lo status/professionalità del lavoratore, tende a rientrare nella retribuzione da considerare per il periodo di ferie.
  • La nozione di retribuzione durante le ferie è influenzata dall'interpretazione della Corte di Giustizia: non è richiesta identità matematica con la retribuzione ordinaria, ma va garantita una situazione economica "paragonabile" che non dissuada dal fruire delle ferie.
  • Il giudice di merito valuta concretamente la potenziale efficacia dissuasiva di una riduzione retributiva: quella valutazione è rimessa al giudice nazionale e va adeguatamente motivata.
  • Le previsioni contrattuali interne che escludono determinate voci dal computo delle ferie devono essere interpretate in conformità agli obblighi derivanti dal diritto UE; clausole incompatibili possono essere disapplicate.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non è necessario quando la questione è già stata chiarita da pronunce comunitarie consolidate; il giudice nazionale deve comunque attuare un'interpretazione conforme.

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