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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 19716/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I lavoratori, macchinisti, avevano chiesto che la retribuzione durante le ferie includesse l'incentivo per attività di condotta e l'indennità di riserva previsti dal contratto aziendale Trenord; la società ha impugnato la sentenza di merito che aveva riconosciuto tale diritto, sostenendo che la nozione di retribuzione feriale è rimessa alla contrattazione e che le voci contestate erano escluse dal computo dalla normativa aziendale e dalla prassi di calcolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Trenord, confermando la decisione della Corte d'appello di Milano che aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori all'inclusione nell'indennità feriale dell'incentivo per attività di condotta e dell'indennità di riserva. La Corte ha ritenuto vincolante l'interpretazione della Corte di Giustizia UE sull'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e ha disposto che le componenti retributive correlate allo svolgimento della mansione e allo status professionale vadano computate nella retribuzione feriale quando la loro esclusione possa avere effetto dissuasivo dal godimento delle ferie. Spese di giudizio a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • Direttiva 2003/88/CE

    La nozione di "ferie annuali retribuite" richiede che, durante le ferie, il lavoratore percepisca una retribuzione sostanzialmente paragonabile a quella ordinaria; la riduzione della retribuzione che risulti idonea a dissuadere dal godimento delle ferie è incompatibile con la direttiva.

  • Decreto legislativo 66/2003

    Norma di recepimento/attuazione della disciplina europea sulle ferie; deve essere interpretata conformemente al diritto dell'Unione e all'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia.

  • Costituzione Italiana

    Richiamata come principio del diritto al giusto trattamento economico, ma l'interpretazione concreta della retribuzione feriale deve conformarsi anche agli obblighi derivanti dal diritto UE.

  • Codice Civile

    Potere organizzativo del datore di lavoro, che tuttavia non può essere esercitato in modo da eludere i diritti riconosciuti dal diritto UE alle ferie retribuite.

  • Contratto aziendale Trenord

    art. 54 (contratto del 22/06/2012 codificato 11/03/2015) e art. 20.3

    Le clausole aziendali che disciplinano voci retributive devono essere interpretate alla luce del principio UE: le componenti connesse in modo intrinseco alle mansioni e allo status professionale non possono essere escluse dalla retribuzione feriale se la loro esclusione è idonea a dissuadere dal godimento delle ferie.

  • CCNL mobilità - settore attività ferroviarie

    art. 28 punto 2.1 e punto 2 lett. c

    Prevede e qualifica le indennità per attività di condotta e di riserva come connesse alla prestazione lavorativa, elemento che supporta la loro inclusione nella retribuzione feriale.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione

    es. Robinson-Steele C-131/04; Schultz-Hoff C-350/06 e C-520/06; Williams C-155/10; To.He. C-385/17; DS c. Koch C-514/20; Cass. sez. lav. n. 13425/2019 e altre

    La Corte di Giustizia ha ripetutamente interpretato l'art. 7 indicando che la retribuzione feriale deve mantenere condizioni economiche paragonabili a quelle di servizio; le decisioni della CGUE sono vincolanti e devono guidare l'interpretazione nazionale.

  • D.P.R. 115/2002

    Norma procedurale citata per gli aspetti relativi al contributo unificato e alla liquidazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • La retribuzione da considerare durante le ferie deve comprendere le componenti pecuniarie che sono intrinsecamente legate all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore; non tutte le voci variabili rientrano automaticamente, solo quelle pertinenti alla mansione.
  • Il giudice nazionale deve interpretare la normativa interna e i contratti collettivi in modo conforme alle pronunce della Corte di Giustizia UE sull'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
  • L'esclusione contrattuale di voci retributive dal calcolo della retribuzione feriale può essere nulla o inefficace se tale esclusione produce una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere i lavoratori dal godere delle ferie.
  • La valutazione dell'effettiva incidenza economica e della continuità di erogazione delle voci retributive è fattuale e rimane compito del giudice di merito; la Corte di legittimità verifica la correttezza dell'interpretazione e la conformità al diritto UE.
  • Non tutte le differenze tra retribuzione feriale e ordinaria sono vietate: è ammessa una diminuzione purché non determini un effetto dissuasivo; in dubbi su principi già chiariti dalla CGUE non sempre è necessario un rinvio pregiudiziale.
  • Le clausole aziendali o collettive che disciplinano il trattamento feriale devono essere esaminate caso per caso per verificare se le voci escluse siano strumentali allo status o alla mansione e se, pertanto, debbano essere computate.

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