Cassazione Civile, Sentenza n. 19663/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I lavoratori avevano chiesto che nella retribuzione corrisposta durante le ferie venissero computati anche l'incentivo per attività di condotta e l'indennità di riserva previste dal contratto aziendale e dal CCNL; il Tribunale e la Corte d'appello avevano riconosciuto tale diritto ritenendo che queste voci, erogate continuativamente e funzionali alla mansione di macchinista, costituiscono componente della retribuzione «collegata allo status» professionale. Trenord ha impugnato in Cassazione sostenendo, tra l'altro, che la nozione di retribuzione feriale sia rimessa alla contrattazione collettiva nazionale/aziendale e che la giurisprudenza comunitaria non sia vincolante per l'interpretazione del d.lgs. n.66/2003; contestava inoltre la valutazione della potenziale dissuasione dal godimento delle ferie e la sospensione della prescrizione dei crediti retributivi in costanza di rapporto.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso di Trenord. Ha confermato che la nozione di retribuzione da applicare durante le ferie va interpretata alla luce dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE come chiarito dalla Corte di Giustizia: vanno incluse le somme pecuniarie correlate all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale se erogate continuativamente e con incidenza significativa. Ha ritenuto pienamente legittima la valutazione della Corte d'appello che ha escluso le voci dall'ombra della «onnicomprensività» retributiva ma le ha ricomprese nella retribuzione feriale perché tipiche della mansione di macchinista e non residuali (incidenza circa 25-30%). Ha altresì rigettato l'eccezione di prescrizione: alla luce delle modifiche legislative (legge n.92/2012 e d.lgs. n.23/2015) il termine di prescrizione per diritti maturati nel rapporto decorre dalla cessazione del rapporto se non già prescritti all'entrata in vigore della legge.
Norme richiamate
Direttiva 2003/88/CE
La Corte di Giustizia interpreta «ferie annuali retribuite» come mantenimento di una retribuzione «paragonabile» a quella ordinaria; include gli importi collegati all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale se la loro esclusione può dissuadere dal godimento delle ferie.
Decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 66
Recepisce la disciplina europea; il giudice nazionale deve interpretare il d.lgs. conformemente agli obiettivi della direttiva e all'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia.
Costituzione
Riferimento alla tutela della retribuzione equa; utilizzata come parametro costituzionale di riferimento per la determinazione della retribuzione durante le ferie.
Codice Civile
Richiamato in relazione alla disciplina del rapporto di lavoro e alla determinazione delle mansioni e retribuzioni; non prevale sull'interpretazione conforme al diritto UE.
Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970)
Richiamato nel contesto delle modifiche introdotte dalla legge n. 92/2012, rilevanti per la valutazione del regime di stabilità e della decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi.
Legge 28 giugno 2012 n. 92
novella art. 18 L.300/1970
Ha modificato le tutele reintegratorie rendendo rilevante, ai fini della prescrizione, che il termine decorre dalla cessazione del rapporto per diritti non prescritti all'entrata in vigore della legge.
Codice Civile
Richiamati in relazione ai termini di prescrizione dei crediti; la Corte conferma che il termine decorre dalla cessazione del rapporto per le fattispecie indicate.
Contratto collettivo nazionale (mobilità / settore attività ferroviarie)
art. 28 punto 2.1 e punto 2 lett. c
Definisce le nozioni contrattuali di «condotta» e «riserva»; la Corte territoriale ha ritenuto che siano attività tipiche della mansione di macchinista e dunque voci pertinenti alla retribuzione feriale.
Contratto aziendale Trenord (22 giugno 2012 / accordo 11 marzo 2015)
art. 54; art. 48.1.1; art. 48.1.2; art. 20.3
Gli articoli aziendali regolano le voci retributive; la Corte d'appello ha interpretato l'accordo aziendale nel senso che alcune indennità (condotta, riserva) non erano escluse dal computo della retribuzione feriale essendo erogate continuativamente e funzionali alla mansione.
Massime di principio
- La retribuzione da applicare durante le ferie va interpretata secondo la nozione europea: include le componenti fisse e le voci periodiche/continuative collegate all'esecuzione della mansione e allo status professionale del lavoratore.
- Non tutte le componenti variabili della retribuzione sono automaticamente incluse: occorre verificare la natura della voce (se è funzionale alla mansione e attinente allo status) e la continuità/incidenza sul trattamento.
- Il giudice nazionale deve interpretare la normativa interna in conformità agli obiettivi della direttiva UE e all'interpretazione della Corte di Giustizia; le sentenze CJEU hanno efficacia vincolante nell'interpretazione del concetto di retribuzione feriale.
- È vietato prevedere una retribuzione feriale tale da costituire una dissuasione al godimento delle ferie: una diminuzione significativa (anche del 13-19% valutata ex ante) può configurare tale dissuasione.
- La verifica se una voce retributiva rientra nel computo delle ferie è questione di fatto/interpretazione delle norme collettive e compete al giudice di merito, purché conforme ai principi UE.
- Quanto ai termini di prescrizione dei crediti retributivi, dopo le modifiche legislative (L.92/2012 e d.lgs. n.23/2015) il decorso del termine può essere sospeso fino alla cessazione del rapporto se i diritti non erano già prescritti all'entrata in vigore della legge.
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