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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26773/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda proposta dalla società gestrice di una residenza sanitaria assistenziale per ottenere dalla Regione il pagamento di oltre un milione di euro a titolo di contributo per prestazioni socio-sanitarie rese in base a un contratto stipulato con l'azienda sanitaria provinciale competente. In sede di rinvio dopo precedente cassazione, la Corte d'appello ha ritenuto che la Regione non fosse titolare della posizione passiva rispetto alla pretesa principale, ha dichiarato inammissibile la domanda di indebito arricchimento per difetto di sussidiarietà e ha accolto la domanda restitutoria della Regione per le somme già pagate in esecuzione della precedente decisione, comprese quelle versate ai difensori distrattari a titolo di spese. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza con sei motivi: 1) nullità della decisione per la partecipazione di un giudice ausiliario nel collegio, deducendo l'illegittimità costituzionale delle norme che lo prevedevano; 2) violazione delle norme processuali sulla tempestività e modalità di produzione dei documenti, sostenendo che la prova della restituzione era stata costruita su atti tardivi e irritualmente depositati; 3) violazione delle norme sulla quietanza e sulla prova documentale, contestando che i documenti fossero qualificabili come quietanze provenienti dal creditore; 4) omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte avrebbe errato nella quantificazione delle spese liquidate in favore dei difensori distrattari; 5) violazione delle norme sulla solidarietà, sostenendo che i difensori non potessero essere considerati debitori solidali della restituzione; 6) violazione delle norme sulla liquidazione delle spese, assumendo che le spese di primo grado fossero state quantificate in modo errato e dovessero essere rideterminate. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi due e il quinto motivo, e inammissibili il terzo, il quarto e il sesto, osservando in particolare che la domanda restitutoria in sede di rinvio era ammissibile, che i documenti prodotti erano utilizzabili secondo il principio di non dispersione della prova e che la condanna solidale dei difensori trovava giustificazione nell'interesse comune connesso alla difesa prestata. La decisione si conclude con il rigetto del ricorso e con la condanna solidale dei ricorrenti alle spese del giudizio, oltre al raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Catanzaro che, in sede di rinvio, aveva rigettato la domanda della società contro la Regione per difetto di legittimazione passiva di quest'ultima, aveva dichiarato inammissibile la domanda di indebito arricchimento per difetto di sussidiarietà e aveva accolto la domanda di restituzione delle somme già pagate in esecuzione del precedente titolo, comprese quelle corrisposte ai difensori distrattari. Quanto ai motivi di ricorso, la Corte ha escluso la nullità del collegio per la presenza del giudice ausiliario, ha ritenuto infondate le doglianze sulla produzione documentale e sulla tempestività della domanda restitutoria, ha dichiarato inammissibili le censure che miravano a una rivalutazione del merito probatorio e della liquidazione delle spese, e ha ritenuto corretta la condanna solidale dei difensori distrattari alla restituzione delle spese percepite. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dei ricorrenti, con liquidazione in favore della Regione, ed è stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 389 c.p.c.

    la domanda di restituzione conseguente alla cassazione può essere proposta nel giudizio di rinvio; la restituzione è effetto naturale della riforma del titolo.

  • art. 345 c.p.c.

    invocato per contestare la produzione tardiva di documenti, ma la Corte ha escluso l'illegittimità della loro utilizzazione nel giudizio di rinvio.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti, ma la Corte non ha ravvisato violazioni processuali tali da incidere sull'ammissibilità della prova documentale.

  • art. 294, commi 2 e 3, c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti nel contesto delle preclusioni processuali, senza accoglimento della censura.

  • art. 347 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di appello e regole del giudizio di gravame, senza esito favorevole.

  • art. 165 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione al regime delle produzioni, ma senza che la Corte ne accertasse la violazione.

  • art. 394 c.p.c.

    richiamato in rapporto al giudizio di rinvio e ai limiti delle attività consentite.

  • art. 24 Cost.

    invocato dai ricorrenti a sostegno delle doglianze processuali, ma non ritenuto violato.

  • art. 111 Cost.

    invocato dai ricorrenti, ma la Corte ha ritenuto rispettato il giusto processo.

  • art. 87 disp. att. c.p.c.

    richiamato per contestare il deposito telematico e la ritualità della produzione documentale.

  • art. 1199 c.c.

    richiamato in tema di quietanza e prova dell'avvenuto pagamento/restituzione.

  • art. 2702 c.c.

    richiamato per contestare l'efficacia probatoria dei documenti prodotti.

  • art. 1362 c.c.

    invocato per criticare la qualificazione dei documenti come quietanze, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato insieme all'art. 1362 c.c. in tema di interpretazione dei documenti.

  • art. 214 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti ma non ritenuto decisivo ai fini della contestazione probatoria.

  • art. 1202 c.c.

    invocato nella censura sulla solidarietà passiva dei difensori, respinta dalla Corte.

  • art. 1294 c.c.

    richiamato per sostenere l'insussistenza della solidarietà, ma la Corte ha ritenuto legittima la condanna solidale.

  • art. 97 c.p.c.

    richiamato come base per l'obbligo restitutorio dei difensori distrattari e per la comune posizione processuale.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato sulla liquidazione delle spese, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    ha giustificato l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    norma che ha introdotto il meccanismo del doppio contributo unificato.

  • art. 1-bis, art. 13, D.P.R. 115/2002

    richiamato per il collegamento al contributo unificato aggiuntivo.

  • artt. 62-72 L. 98/2013

    disposizioni censurate per la partecipazione del giudice ausiliario; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

  • d.l. 69/2013

    richiamato in quanto convertito con modificazioni dalla L. 98/2013, nel contesto della questione sul giudice ausiliario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della decisione cassata è ammissibile come effetto naturale della caducazione del titolo, e può essere esaminata anche se collegata al precedente assetto processuale.
  • La domanda di rimborso/restituzione deve essere proposta tempestivamente secondo le regole proprie del grado in cui viene introdotta; tuttavia, una volta ritualmente introdotta, può essere supportata da documenti già acquisiti o comunque utilizzabili secondo il principio di non dispersione della prova.
  • In materia di prova documentale, il giudice può valorizzare documenti ritualmente prodotti se richiamati in modo specifico negli scritti difensivi; il contenuto del documento conserva efficacia conoscitiva nel processo e non si esaurisce nel singolo grado.
  • Le censure che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, mirano a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio o una nuova quantificazione di poste economiche sono inammissibili in cassazione.
  • La condanna alla restituzione delle spese processuali distratte può essere pronunciata anche nei confronti dei difensori che abbiano percepito le somme, quando la loro posizione sia collegata all'unicità della difesa e all'interesse comune sotteso alla prestazione professionale.
  • La presenza di giudici ausiliari nei collegi di appello, alla luce dell'evoluzione costituzionale e della disciplina transitoria, non determina di per sé la nullità della decisione nei limiti in cui l'assetto normativo sia stato ritenuto temporalmente tollerabile.
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