Cassazione Civile, Ordinanza n. 36933/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La lite nasce da un’azione revocatoria ordinaria promossa da un condominio contro una società debitrice e le società acquirenti, per far dichiarare inefficaci nei propri confronti due compravendite immobiliari con cui la debitrice aveva ceduto l’intero patrimonio immobiliare. Il Tribunale aveva accolto la revocatoria ex art. 2901 c.c.; le società acquirenti avevano proposto appello, ma la Corte d’appello lo aveva dichiarato inammissibile perché la notificazione dell’impugnazione agli appellati non si era perfezionata entro il termine perentorio. Le ricorrenti hanno censurato la decisione d’appello sostenendo: che il domicilio del difensore dell’appellato non fosse univoco; che la notifica fosse stata comunque indirizzata all’indirizzo risultante dalla sentenza e dall’albo; che, essendo l’esito negativo non imputabile al notificante, dovesse essere concessa la rinnovazione o la rimessione in termini; che, in ogni caso, il tempo residuo non consentisse ulteriori ricerche senza decadenza. Hanno inoltre dedotto violazione delle norme sulla notificazione e sulla rimessione in termini, nonché omesso esame dei motivi di gravame. Il controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi centrati sulla tardività/inesito della notificazione dell’appello, chiarendo che nel caso concreto l’errore nella notificazione era imputabile alle ricorrenti, poiché, trattandosi di difensore domiciliato fuori dalla circoscrizione del giudice adito, la notificazione avrebbe dovuto essere eseguita all’indirizzo PEC risultante dal ReGIndE o, in caso di impossibilità per causa imputabile al destinatario, presso la cancelleria, e non presso il domicilio professionale indicato nel giudizio di primo grado. Ha inoltre precisato che, anche a voler ritenere l’errore non imputabile, la ripresa del procedimento notificatorio doveva essere compiuta autonomamente e con immediatezza, senza attendere autorizzazione giudiziale, nel termine ragionevole individuato dalla giurisprudenza. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito e il quarto assorbito e comunque inammissibile. La Corte ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell’appello e ha condannato le ricorrenti alle spese, dando atto dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma posta a base dell’azione revocatoria ordinaria proposta dal creditore; la sentenza di merito aveva dichiarato inefficaci nei confronti del condominio i trasferimenti immobiliari.
richiamato per il termine semestrale di decadenza per proporre impugnazione dalla pubblicazione della sentenza.
richiamato per individuare i destinatari e le modalità di notificazione dell’impugnazione; in caso di difensore domiciliato fuori circoscrizione, la notifica va eseguita secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza e, in mancanza, con le forme sussidiarie previste.
invocato dai ricorrenti per la rimessione in termini; la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per concederla.
richiamato dai ricorrenti per sostenere che la rinnovazione sanerebbe la nullità; la Corte ha precisato che nel caso esaminato non si era in presenza di mera nullità ma di inesistenza della notificazione.
invocato per la rinnovazione della notifica; la Corte ha negato la possibilità di una rinnovazione sanante ex tunc quando la notificazione è solo tentata e non compiuta.
richiamato come disciplina generale delle notificazioni personali, quale criterio sussidiario richiamato dall’art. 330 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale e per la memoria depositata dalle ricorrenti.
richiamato per la correzione della motivazione della sentenza impugnata, pur confermandone il dispositivo.
richiamati per il principio di ragionevole durata del processo, che consente di evitare attività processuali superflue, come l’integrazione del contraddittorio in presenza di ricorso prima facie infondato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma che ha introdotto l’ulteriore contributo unificato.
art. 1-bis dell’art. 13 d.P.R. 115/2002
richiamato per la misura dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 8 L. 20 novembre 1982, n. 890
invocato dai ricorrenti tra le norme sulla notificazione postale.
art. 9 L. 20 novembre 1982, n. 890
invocato dai ricorrenti tra le norme sulla notificazione postale.
art. 16-sexies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
richiamato dalla Corte per il domicilio digitale e la notifica all’indirizzo PEC risultante dal ReGIndE.
art. 82 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37
richiamato come criterio sussidiario di notifica presso la cancelleria quando non sia possibile notificare al domicilio digitale per causa imputabile al destinatario.
art. 17 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578
richiamato per il domicilio professionale del procuratore ai fini della notificazione.
art. 68 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37
richiamato per la sede dell’ufficio del procuratore quale luogo di notifica nei casi previsti.
richiamato come parametro per il termine ragionevole entro cui riattivare il procedimento notificatorio dopo un esito negativo non imputabile al notificante.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato quale norma sul vizio di violazione di legge denunciato nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Quando la notificazione dell’atto di impugnazione non si perfeziona, occorre distinguere tra errore imputabile e non imputabile al notificante: solo nel secondo caso la ripresa del procedimento notificatorio può conservare gli effetti della domanda originaria, purché sia attivata con immediatezza e tempestività.
- Se il difensore dell’appellato esercita fuori dalla circoscrizione del giudice adito, la notificazione dell’appello va eseguita secondo le regole sul domicilio digitale e, in difetto, secondo i criteri sussidiari previsti; il notificante non deve svolgere ricerche ulteriori quando la legge/giurisprudenza gli indica il canale corretto di notifica.
- La mancata consegna dell’atto al destinatario per irreperibilità può integrare non una mera nullità, ma inesistenza della notificazione quando l’atto sia solo tentato e poi restituito al mittente.
- La rinnovazione della notificazione dell’impugnazione non può essere utilizzata per eludere il termine perentorio di impugnazione quando l’errore sia imputabile al notificante; in tal caso la tempestività si valuta sulla rinnovazione entro il termine decadenziale.
- La rimessione in termini non è concedibile quando la parte non abbia attivato autonomamente e con sollecitudine il completamento della notificazione dopo aver appreso l’esito negativo, né può supplire a inerzie incompatibili con la ragionevole durata del processo.
- In cassazione, se il ricorso appare prima facie infondato, è superfluo ordinare l’integrazione del contraddittorio o la rinnovazione di notifiche nulle/inesistenti, perché ciò comporterebbe soltanto un inutile aggravio e ritardo senza reali benefici difensivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36771/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36821/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36822/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36823/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36824/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36825/2021 del 26/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →