Sentenza n. 2361/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (sezione seconda), -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, che aveva respinto il ricorso contro il nuovo diniego ministeriale di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare, già ricorrente in primo grado, ha impugnato la sentenza del TAR deducendo, con un unico motivo articolato, omessa, insufficiente ed errata motivazione, travisamento e omessa valutazione dei fatti, irragionevolezza manifesta, motivazione errata, nonché violazione ed elusione del giudicato amministrativo. In particolare, ha sostenuto che la riedizione del potere fosse meramente apparente, perché l’Amministrazione avrebbe reiterato il precedente diniego senza conformarsi alla precedente sentenza di annullamento; che il nuovo parere del Comitato di verifica per le cause di servizio non avesse adeguatamente esaminato il nesso causale tra le mansioni di manutentore di automezzi militari e la patologia tumorale; che fosse stata trascurata la possibile esposizione indiretta a fattori contaminanti derivanti da mezzi impiegati in teatri operativi esteri; che le argomentazioni sulla bonifica dei mezzi e sui possibili fattori causali alternativi fossero generiche e prive di adeguato supporto probatorio; che dovessero applicarsi criteri probatori più favorevoli al militare ai sensi della disciplina sulla presunzione di dipendenza delle patologie tumorali; e che il TAR avesse esercitato un sindacato eccessivamente debole sulle valutazioni tecnico-discrezionali dell’Amministrazione. La controversia riguardava il diniego ministeriale adottato dopo una precedente sentenza del TAR che aveva annullato il primo diniego per difetto di istruttoria e motivazione, lasciando salva la riedizione del potere. Il nuovo parere del Comitato aveva escluso il nesso causale valorizzando la natura e i fattori eziologici noti della patologia, l’assenza di risultanze circa la manutenzione di mezzi provenienti da teatri operativi, le procedure di bonifica dei mezzi rimpatriati e gli studi sul rischio tumorale nei militari impiegati nei Balcani.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha escluso la violazione o elusione del giudicato, rilevando che il precedente annullamento per difetto di istruttoria e motivazione imponeva soltanto una nuova valutazione adeguatamente istruita e motivata, non il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. La precedente sentenza aveva lasciato salva la riedizione del potere e, quindi, residuavano margini di discrezionalità amministrativa. L’Amministrazione ha adempiuto al giudicato acquisendo un nuovo rapporto informativo e richiedendo al Comitato un riesame specifico delle mansioni e della possibile esposizione a fattori contaminanti; il nuovo parere ha considerato tali profili e ha fornito una motivazione ampia ed esaustiva. Il Collegio ha inoltre affermato che il parere del Comitato, obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione, esprime discrezionalità tecnica ed è sindacabile solo in presenza di assenza o insufficienza della motivazione, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o violazione delle regole procedurali. Nel caso concreto tali vizi non ricorrevano: il parere aveva analizzato la patologia, i fattori eziologici, i precedenti di servizio e l’assenza di prova dell’esposizione a mezzi contaminati. Il richiamo alla carenza di iodio e alle radiazioni ionizzanti era stato ritenuto parte della ricostruzione scientifica della patologia e non l’affermazione della concreta presenza di tali fattori nel caso individuale. Il Consiglio di Stato ha poi escluso l’applicabilità della presunzione di dipendenza prevista per determinate patologie tumorali, perché il militare aveva prestato servizio esclusivamente sul territorio nazionale e non aveva dimostrato lo svolgimento di un servizio rientrante tra quelli tipizzati dalla legge, né condizioni ambientali od operative riconducibili al rischio presunto. La presunzione, derogando agli ordinari criteri di prova del nesso causale, deve essere interpretata rigorosamente e non si estende al contatto indiretto con contaminanti nell’ambito di servizi non tipizzati. In ogni caso, l’esposizione indiretta non era stata provata ed era smentita dal rapporto informativo, secondo cui non risultavano attività di manutenzione su automezzi provenienti da teatri operativi, nonché dalla documentazione sulle procedure di decontaminazione dei mezzi rimpatriati. Non ricorrevano quindi i presupposti per un sindacato intrinseco forte, né per disporre consulenza tecnica o verificazione, non potendo tali strumenti supplire all’inosservanza dell’onere probatorio. Le spese del grado sono state integralmente compensate per la peculiarità delle questioni e la novità dei principi dell’Adunanza plenaria.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione
Attribuisce al Comitato di verifica per le cause di servizio la competenza ad accertare il nesso tra attività lavorativa, fatti di servizio e infermità; il relativo parere è obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione, salvo evidenti omissioni o violazioni procedurali.
art. 64 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
Richiamato tra le disposizioni dedotte nel giudizio, senza una specifica applicazione autonoma nella motivazione decisoria.
art. 603 del codice dell'ordinamento militare
Prevede, secondo la lettura richiamata dalla sentenza, una disciplina di inversione dell’onere probatorio per determinate patologie tumorali connesse a specifici servizi e condizioni ambientali od operative; la presunzione opera solo se il militare dimostra cumulativamente i presupposti tipizzati.
art. 1078 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
Richiamato quale disposizione regolamentare di attuazione della disciplina presuntiva prevista dall’art. 603 del codice dell’ordinamento militare.
art. 1079 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
Richiamato quale disposizione regolamentare di attuazione della disciplina presuntiva prevista dall’art. 603 del codice dell’ordinamento militare.
Richiamato insieme all’art. 92, comma 2, c.p.c. quale base per la compensazione integrale delle spese, giustificata dalla peculiarità delle questioni e dalla novità dei principi dell’Adunanza plenaria.
Consente, nel caso concreto, la compensazione integrale delle spese per la peculiarità delle questioni trattate e la novità dei principi giurisprudenziali.
Massime di principio
- L’annullamento di un provvedimento amministrativo per difetto di istruttoria o di motivazione impone all’Amministrazione di rieditare il potere emendando i vizi accertati, ma non impone normalmente un esito sostanziale favorevole al privato; il giudicato vincola nel contenuto solo quando dalla sentenza derivi un obbligo puntuale e integralmente predeterminato, mentre residua discrezionalità quando sia necessaria una nuova valutazione dei fatti e degli interessi.
- In sede di riedizione del potere, il principio del cosiddetto one shot temperato impone all’Amministrazione di riesaminare complessivamente la vicenda e di considerare tutte le questioni rilevanti, ma non trasforma il vizio motivazionale accertato dal giudice in un vincolo al riconoscimento della pretesa sostanziale del privato.
- Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione, costituisce espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice soltanto per assenza o carenza della motivazione, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o violazione delle regole procedurali; il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnico-medico-legale a quella dell’organo competente in assenza di tali vizi.
- La presunzione di dipendenza da causa di servizio prevista per determinate patologie tumorali opera solo quando il militare dimostri cumulativamente le attività concretamente svolte, l’appartenenza del servizio a una categoria tipizzata, le specifiche condizioni ambientali od operative di rischio e il carattere tumorale della patologia quale espressione del rischio tipizzato. Trattandosi di disciplina derogatoria degli ordinari criteri di accertamento causale, essa non è estensibile a servizi non tipizzati o al mero contatto indiretto con fattori contaminanti non provato.
- La consulenza tecnica o la verificazione non possono essere disposte per supplire all’assenza di prova del fatto costitutivo della pretesa, quando gli atti istruttori dell’Amministrazione offrano una ricostruzione coerente e non manifestamente illogica e il privato non abbia fornito elementi idonei a confutarla.
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