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Sentenza

Sentenza n. 621/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'annullamento: della nota prot. n. -OMISSIS- del 5.12.2025 di parziale diniego opposto dal Comune di Villaverla all'istanza di accesso della signora -OMISSIS- in relazione agli atti della procedura per la ripartizione e liquidazione degli incentivi IMU e TARI per l'anno 2024; per quanto occorrer possa, della successiva comunicazione p.e.c. del 30.12.2025; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;

Giustizia amministrativa202600112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso alla relazione di liquidazione e ripartizione e alle schede dei conteggi degli incentivi IMU e TARI relativi all'anno 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente comunale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, già Responsabile del Settore Finanziario e delle imposte IMU e TARI del Comune, ha impugnato ai sensi dell'art. 116 c.p.a. la nota con cui il Comune aveva consentito soltanto l'accesso a due fogli riepilogativi, negando l'ostensione delle schede dei conteggi. L'istanza riguardava la relazione di liquidazione e ripartizione, le schede dei conteggi e gli atti connessi alla liquidazione degli incentivi per il recupero dell'evasione tributaria dell'anno 2024. La ricorrente ha dedotto la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, quale destinataria dell'incentivo, e la necessità di conoscere l'intera documentazione per verificare la correttezza dell'importo attribuito e il rispetto del regolamento comunale, che prevedeva una ripartizione percentuale del fondo tra il coordinatore e gli altri componenti del gruppo di lavoro. Ha contestato inoltre l'incompletezza e l'inidoneità dei documenti successivamente trasmessi dal Comune: il primo prospetto indicava un importo di euro 48,24, diverso da quello di euro 36,46 risultante dal cedolino; il successivo file Excel riportava i procedimenti seguiti e un numero di giorni di spettanza non riconducibile ai criteri regolamentari. Il Comune aveva motivato il diniego sostenendo l'assenza di un nesso funzionale tra la ricorrente e i documenti richiesti e il carattere generalizzato dell'istanza. La ricorrente ha inoltre dedotto che l'eventuale tutela della riservatezza degli altri componenti del gruppo avrebbe potuto essere assicurata mediante oscuramento dei nominativi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego parziale. Ha riconosciuto alla ricorrente un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso non soltanto ai documenti riferiti individualmente alla sua posizione, ma all'intera documentazione posta a fondamento della ripartizione del fondo. Poiché l'incentivo individuale dipendeva dall'ammontare complessivo del fondo, dai coefficienti percentuali e dalla valutazione comparativa del contributo dei componenti del gruppo di lavoro, la verifica della correttezza della liquidazione richiedeva una visione complessiva della relazione e delle schede dei conteggi. Il giudice ha escluso che l'istanza costituisse un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione, trattandosi invece di una richiesta strumentale alla tutela della posizione economica direttamente incisa dal provvedimento di liquidazione. Ha valorizzato anche la discordanza tra l'importo indicato nei documenti trasmessi e quello risultante dal cedolino, nonché l'irrilevanza dei criteri utilizzati nel prospetto Excel rispetto ai criteri previsti dal regolamento. L'eventuale esigenza di riservatezza dei componenti del gruppo non giustificava il diniego, potendo essere soddisfatta mediante l'oscuramento dei nominativi o degli altri dati identificativi. Il Comune è stato condannato a esibire e rilasciare copia integrale della relazione di liquidazione e ripartizione e delle schede dei conteggi, con oscuramento dei dati identificativi dei singoli componenti dei gruppi di lavoro. È stato inoltre condannato al pagamento di euro 1.000,00 oltre accessori per spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto

    Il diritto di accesso richiede un interesse qualificato e collegato strumentalmente alla situazione giuridica che l'istante intende tutelare; nel caso concreto tale requisito sussisteva perché la ricorrente era destinataria della liquidazione dell'incentivo e necessitava degli atti per verificarne la correttezza.

  • art. 24 l. 241/1990

    l'accesso deve essere comunque garantito quando la conoscenza del documento sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici

    La necessità di verificare la correttezza della liquidazione e di tutelare la posizione economica della ricorrente giustifica l'accesso alla documentazione completa sulla ripartizione del fondo.

  • art. 116 c.p.a.

    Il ricorso è stato proposto per la tutela giurisdizionale contro il diniego parziale di accesso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità della ricorrente e della controinteressata nella pubblicazione della sentenza.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati dal giudice a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il destinatario di un provvedimento di liquidazione di un incentivo, la cui quantificazione dipenda dalla ripartizione complessiva di un fondo e dalla valutazione comparativa del contributo di più soggetti, ha un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere all'intera documentazione posta a fondamento della ripartizione, non soltanto agli atti riferiti alla propria posizione individuale.
  • L'accesso alla documentazione necessaria per verificare la correttezza dell'importo economico direttamente attribuito all'istante non costituisce controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione, anche quando richieda l'esame dei dati relativi agli altri partecipanti al procedimento di liquidazione.
  • Quando l'ostensione di documenti possa incidere sulla riservatezza di terzi, l'amministrazione deve preferire, ove sufficiente, l'accesso parziale mediante oscuramento dei nominativi e degli altri dati identificativi, anziché negare integralmente l'accesso.
  • La trasmissione di prospetti incompleti o non coerenti con i criteri normativi e regolamentari applicabili non soddisfa il diritto di accesso se non consente all'interessato di ricostruire il procedimento di formazione della decisione o dell'importo liquidato.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàTutela del terzo

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