Sentenza n. 624/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento: dell’intimazione di pagamento n. 122 2022 90079528 66/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Verona notificato alla ricorrente in data 06 dicembre 2022, e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte; di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo compresa la Cartella Esattoriale n. 122 2020 71500 933 22000 e, in ogni caso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (non allegato e non conosciuto), il provvedimento di determinazione del Prelievo Supplementare per le annate oggetto dell'intimazione, ovvero le comunicazioni Agea, aventi ad oggetto le “multe quote latte” e segnatamente concernenti i risultati della compensazione nazionale per il periodo indicato nell'intimazione e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, (non allegato e non conosciuto) in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: intimazione di pagamento per € 541.029,23, riferita a una cartella di pagamento relativa al prelievo supplementare sulle consegne di latte per diverse campagne lattiero-casearie
Esito
Favorevole al resistente (agenzie pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento e gli atti presupposti, deducendo: incompatibilità con il diritto dell’Unione della disciplina nazionale sulla compensazione e sui rimborsi delle quote latte; violazione dell’obbligo di disapplicazione e dei principi di effettività e leale cooperazione; disparità di trattamento per la riscossione selettiva nei confronti dei produttori; difetto di istruttoria e inattendibilità dei dati utilizzati per quantificare il prelievo; carenza di motivazione e prescrizione degli interessi; decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e prescrizione del credito; illegittimità degli interessi di mora e degli oneri di riscossione, nonché violazione del divieto di anatocismo; omessa o nulla notificazione degli atti presupposti; annullamento dei ruoli ai sensi dell’art. 1, comma 543, l. n. 228/2012, duplicazione del ruolo e omessa detrazione di compensazioni PAC; infine, risarcimento dei danni. In corso di causa ha chiesto anche la cessazione della materia del contendere per avere presentato istanza di accesso a una procedura transattiva prevista dalla normativa sopravvenuta.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate-Riscossione, ritenendo che il ricorso riguardasse sia vizi della pretesa creditoria, riferibili ad AGEA, sia vizi propri dell’intimazione e dell’attività di riscossione. Ha escluso la cessazione della materia del contendere e il rinvio dell’udienza, poiché la mera presentazione dell’istanza di accesso alla procedura transattiva non rende certa la definizione della controversia né impedisce la decisione, anche alla luce della ragionevole durata del processo. Ha dichiarato inammissibili i motivi relativi agli atti presupposti — compensazioni nazionali, imputazioni del prelievo per le singole campagne e altri provvedimenti ormai definitivi per mancata impugnazione o per giudicato — compresi i profili di contrasto con il diritto dell’Unione e la domanda risarcitoria fondata su tali vizi. L’intimazione di pagamento è infatti autonomamente impugnabile soltanto per vizi propri e non consente di rimettere in discussione vizi dell’atto presupposto ormai consolidato; tale preclusione opera anche per i motivi derivanti dal diritto eurounitario, quando l’antinomia comporti annullabilità e non nullità dell’atto. Quanto ai motivi esaminabili, il TAR ha ritenuto infondate le censure sugli interessi e sulla prescrizione. Il rinvio dell’intimazione alla cartella presupposta era sufficiente a integrare la motivazione; il prelievo supplementare non ha natura tributaria e non è soggetto alla decadenza dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973; per il capitale opera la prescrizione decennale, mentre per gli interessi quella quinquennale. Nessuna prescrizione era maturata, poiché l’impugnazione della cartella aveva sospeso il decorso della prescrizione ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c., fino alla definizione del giudizio nel 2025, successiva alla notifica dell’intimazione. Sono state dichiarate inammissibili le censure sugli interessi di mora e sugli oneri riferite alla cartella e infondate quelle relative ai vizi propri dell’intimazione, che richiamava una cartella contenente il dettaglio dei tassi, dei periodi e delle norme applicate. È stata respinta la censura sulla mancata notificazione: la cartella presupposta risultava notificata e le comunicazioni di prelievo erano destinate agli acquirenti, obbligati a informare i produttori. È stata respinta anche la censura sull’annullamento dei ruoli ex l. n. 228/2012, poiché il regime speciale del prelievo supplementare mantiene la continuità della riscossione; l’iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti AGEA è equiparata all’iscrizione a ruolo, ma non determina una duplicazione della riscossione. AGEA aveva inoltre documentato le compensazioni PAC già effettuate e detratte dal debito; ulteriori compensazioni non erano provate mediante attestazioni inequivoche riferite alle specifiche campagne. La domanda risarcitoria residua è stata respinta per difetto dell’an debeatur. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte inammissibile e per il resto rigettato, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Limita il rinvio dell’udienza a casi eccezionali; la mera pendenza di una procedura transattiva non impone il differimento.
art. 133 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La controversia rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa anche per gli atti della fase di riscossione mediante ruolo.
art. 7, comma 1, l. n. 212/2000
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il richiamo dell’intimazione alla cartella presupposta può soddisfare l’obbligo di motivazione, quando la cartella contiene gli elementi necessari.
art. 3 l. n. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
L’obbligo di motivazione dell’intimazione è assolto mediante motivazione per relationem alla cartella previamente notificata.
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Non si applica, quale termine decadenziale sostanziale, al prelievo supplementare, che non ha natura tributaria; il richiamo storico riguarda le modalità di riscossione.
art. 2946 c.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il capitale relativo al prelievo supplementare è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione.
art. 2948, primo comma, n. 4, c.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Gli interessi sono soggetti alla prescrizione quinquennale.
art. 2945, comma 2, c.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La pendenza del giudizio promosso contro la cartella sospende il decorso della prescrizione fino alla definizione del processo.
art. 1283 c.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il divieto di anatocismo non è stato ritenuto specificamente applicabile alle modalità di calcolo degli accessori disciplinate dalla normativa speciale di settore.
art. 9, comma 5, l. n. 119/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Le comunicazioni di prelievo sono inviate agli acquirenti, sui quali grava l’obbligo di informare i produttori.
art. 1, comma 543, l. n. 228/2012
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
L’effetto estintivo previsto dalla disposizione non si estende alla riscossione del prelievo supplementare, regolata dalla disciplina speciale di continuità della gestione.
art. 8-ter, commi 1 e 2, l. n. 33/2009
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
L’iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti AGEA è equiparata all’iscrizione a ruolo, senza comportare di per sé una doppia riscossione.
art. 8-quinquies, commi 10-bis e 10-ter, d.l. n. 5/2009
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina la trasmissione dei residui all’agente della riscossione e i termini di prescrizione, assicurando la continuità della gestione del prelievo supplementare.
art. 10-ter l. n. 103/2023
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La presentazione dell’istanza di accesso alla procedura transattiva non determina, da sola, la cessazione della materia del contendere.
art. 1, comma 554, l. n. 207/2024
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Modifica la disciplina della procedura transattiva richiamata dalla ricorrente, senza produrre automaticamente effetti estintivi sul giudizio.
Massime di principio
- L’impugnazione di un’intimazione di pagamento consente di dedurre soltanto vizi propri dell’intimazione e non permette di rimettere in discussione i vizi degli atti presupposti, quando questi siano divenuti definitivi per mancata tempestiva impugnazione o per giudicato.
- La preclusione derivante dalla definitività dell’atto presupposto opera anche per i motivi fondati sul contrasto della disciplina nazionale con il diritto dell’Unione, quando tale contrasto determina annullabilità dell’atto e non nullità; il diritto dell’Unione non impone, in linea generale, il riesame di una decisione amministrativa definitiva.
- Il prelievo supplementare sulle quote latte, pur essendo riscosso mediante gli strumenti della riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, non ha natura tributaria e non è soggetto al termine decadenziale previsto dall’art. 25 d.P.R. n. 602/1973; al capitale si applica la prescrizione decennale e agli interessi quella quinquennale.
- La prescrizione del credito resta sospesa, ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c., durante il giudizio promosso contro la cartella di pagamento, sicché la pendenza del processo impedisce il maturare della prescrizione fino alla sua definizione.
- La motivazione di un’intimazione di pagamento può essere fornita per relationem mediante il richiamo alla cartella previamente notificata, quando quest’ultima indichi in modo analitico tassi, periodi, decorrenze e disciplina applicata per il calcolo degli accessori.
- La compensazione del prelievo supplementare con aiuti PAC deve essere provata con attestazioni inequivoche dell’organismo pagatore, riferite alle specifiche campagne oggetto della riscossione; non è ammessa una compensazione incrociata o genericamente allegata tra campagne diverse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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