Sentenza n. 625/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento di tutti gli atti e provvedimenti relativi alla gara indetta dall’Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana avente ad oggetto la «Gara Europea a procedura aperta telematica per l’affidamento di sistemi diagnostici per i Laboratori dell’Azienda Ulss 7 Pedemontana, suddivisa in 11 Lotti, GARA 2024-099-BAS» relativamente al Lotto n. 6, recante «Sistema di microbiologia batteriologica: identificazioni spettrometria di massa e antibiogramma» CIG: B1E0404E82, e in particolare: - della deliberazione n. 961 del 23 maggio 2024 di indizione della «procedura aperta telematica per l’affidamento di sistemi diagnostici per i Laboratori dell’Azienda Ulss 7 Pedemontana, suddivisa in 11 Lotti, GARA 2024-099-BAS», ivi compresi i relativi allegati; - di tutta la documentazione di gara, anche rettificata, e segnatamente del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato speciale, inclusi i rispettivi allegati; - della deliberazione n. 1369 del 19 luglio 2024 con la quale è stata disposta la modifica degli atti di gara e la conseguente riapertura del termine di scadenza per la presentazione delle offerte; - di tutti i chiarimenti e precisazioni fornite dalla Stazione Appaltante, in particolare del chiarimento n. 12 ID 185408109; n. 13 ID 185413811; n. 19 ID 185808134; n. 23 ID 185902706; n. 30 ID 186012928; - di tutti gli avvisi e/o le comunicazioni pubblicate e trasmesse in occasione della procedura di gara; - di tutti i verbali del Seggio di gara, per la parte di interesse e relativa al Lotto n. 6, ivi compresi i verbali del 18 settembre 2024, 20 settembre 2024, 4 ottobre 2024 e 4 novembre 2024, nonché dei relativi allegati; - della deliberazione n. 2062 dell’8 novembre 2025 (rectius: 2024) con cui sono stati recepiti i verbali del Seggio di gara ed è stata nominata la Commissione giudicatrice; - della deliberazione n. 123 del 24 gennaio 2025; - di tutti i verbali della Commissione giudicatrice, per la parte di interesse e relativa al Lotto n. 6, ivi compresi i verbali n. 1 del 27 novembre 2024, n. 2 del 19 dicembre 2024, n. 3 del 27 gennaio 2025, n. 4 del 13 febbraio 2025, n. 5 del 3 marzo 2025, n. 6 del 17 marzo 2025, n. 7 del 31 marzo 2025, n. 8 del 16 aprile 2025, del verbale del 17 aprile 2025 di apertura delle offerte economiche, nonché dei rispettivi allegati; - della nota prot. 13832 del 13 febbraio 2025; - di tutti i verbali del R.U.P., con supporto della Commissione giudicatrice, per la parte di interesse e relativa al Lotto n. 6, afferenti la verifica della congruità delle offerte, ivi compresi i verbali del 17 aprile 2025, 13 maggio 2025 e 10 giugno 2025; - di tutti gli atti inerenti alla verifica di anomalia sull’aggiudicataria; - della comunicazione del Direttore UOC Medicina di Laboratorio dell’11 giugno 2025; - della graduatoria finale, nonché della proposta di aggiudicazione; - della deliberazione n. 1249 del 1° luglio 2025, per la parte di interesse e relativa al Lotto n. 6, recante l’approvazione dei verbali e l’aggiudicazione della procedura di gara; - dell’eventuale provvedimento di declaratoria di efficacia dell’aggiudicazione, ove intervenuto; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale e comunque lesivo, ancorché non conosciuto, ivi compresi: nonché per l’annullamento, per la declaratoria di inefficacia e/o di nullità del contratto eventualmente stipulato in relazione al Lotto n. 6 e per la condanna al risarcimento dei danni in forma specifica, ovvero in via subordinata per equivalente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 6 della gara per la fornitura di un sistema di microbiologia batteriologica, unitamente agli atti di gara e agli atti di valutazione delle offerte
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione del lotto n. 6 disposta in favore dell'impresa controinteressata, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia o nullità del contratto e il risarcimento in forma specifica o per equivalente. Con i primi cinque motivi ha sostenuto che l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa. In particolare, ha dedotto: 1) la violazione della prescrizione del capitolato relativa alla fornitura di strumentazione nuova di fabbrica, poiché l'aggiudicataria aveva offerto un inoculatore automatico ricondizionato; 2) l'omessa presentazione della copia dell'offerta economica senza prezzi, contenente l'elenco dei prodotti offerti; 3) l'omessa presentazione dell'Allegato 6 relativo alla strumentazione e ai materiali di consumo e delle schede tecniche richieste; 4) la violazione del requisito del massimo livello di automazione, poiché alcune operazioni e la lettura dei risultati sarebbero rimaste manuali; 5) la presentazione di un'offerta plurima o alternativa, per avere l'aggiudicataria indicato anche un inoculatore manuale da utilizzare in caso di fermo di quello automatico, nonché la mancata corrispondenza tra offerta tecnica ed economica. Con il sesto motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente ha contestato i punteggi attribuiti all'offerta dell'aggiudicataria per i criteri n. 1 e n. 5, sostenendo che il macchinario ricondizionato e il ricorso a operazioni manuali avrebbero dovuto comportare l'attribuzione di punteggi inferiori o pari a zero. È stata inoltre chiesta una verificazione o consulenza tecnica d'ufficio.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e ha negato la necessità di verificazione o consulenza tecnica, poiché le questioni riguardavano principalmente l'interpretazione della lex specialis. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: il requisito della strumentazione nuova di fabbrica riguarda il sistema principale destinato all'identificazione dei microrganismi e all'esecuzione dei test di sensibilità, non gli elementi accessori. L'inoculatore automatico ricondizionato svolge infatti una funzione meramente accessoria di introduzione del preparato e non esegue le analisi; estendere ad esso il requisito del nuovo di fabbrica sarebbe contrario ai canoni letterali e teleologici di interpretazione, nonché ai principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il secondo motivo è stato respinto perché la produzione dell'offerta economica senza prezzi non era prevista a pena di esclusione e le informazioni richieste risultavano comunque presenti in altri documenti dell'offerta. L'esclusione non poteva fondarsi su una mera irregolarità documentale non riconducibile a una causa tassativa, in applicazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 36/2023 e dei principi del favor partecipationis e della tassatività delle cause di esclusione. Per la stessa ragione sono stati respinti il terzo motivo, relativo all'Allegato 6 e alle schede tecniche, non essendo prevista una sanzione espulsiva per la loro mancata produzione. Il quarto motivo è stato respinto perché il massimo livello di automazione costituiva un criterio di valutazione cui era collegato un punteggio discrezionale, non un requisito minimo di partecipazione: anche un sistema non completamente automatizzato era ammissibile, potendo incidere soltanto sul punteggio. Il quinto motivo è stato respinto perché l'indicazione di un inoculatore manuale da utilizzare in caso di fermo di quello automatico costituiva una miglioria e non un'offerta alternativa o plurima: la soluzione principale restava unica e l'accessorio aggiuntivo non la escludeva. Il sesto motivo è stato respinto in quanto le valutazioni sui criteri n. 1 e n. 5 erano espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto per irrazionalità, illogicità o travisamento. La Commissione aveva legittimamente attribuito il massimo punteggio per il criterio n. 1, poiché le due imprese avevano proposto lo stesso macchinario principale e la natura ricondizionata dell'inoculatore accessorio era irrilevante; aveva inoltre attribuito tre punti su cinque per il criterio n. 5, considerando il grado di automazione non integrale del sistema. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente al pagamento di 3.000 euro di spese in favore di ciascuna delle due parti resistenti, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
I criteri di interpretazione letterale e teleologica sono applicabili anche agli atti amministrativi e alla lex specialis di gara.
art. 1366 c.c.
La lex specialis deve essere interpretata secondo buona fede.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
La buona fede costituisce principio generale dell'attività amministrativa.
art. 1, commi 1 e 4, d.lgs. 36/2023
Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.
Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio della discrezionalità della stazione appaltante.
art. 4 d.lgs. 36/2023
Il principio del risultato opera anche come criterio per l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici.
art. 10 d.lgs. 36/2023
Le cause di esclusione sono tassative; non è possibile ampliare le ipotesi espulsive mediante clausole generiche della lex specialis.
artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023
Le ipotesi di esclusione automatica e non automatica dell'operatore economico costituiscono un'elencazione tassativa.
art. 17, comma 4, d.lgs. 36/2023
Ogni concorrente può presentare una sola offerta.
Il principio di unicità dell'offerta non impedisce di inserire migliorie o soluzioni accessorie che non comportino la scelta tra offerte reciprocamente incompatibili.
Massime di principio
- Nella lex specialis di una gara, il requisito della strumentazione nuova di fabbrica riferito al sistema principale non si estende automaticamente a reagenti, dispositivi e accessori separatamente indicati, quando questi ultimi svolgono una funzione meramente ausiliaria e non partecipano direttamente all'attività analitica; un'estensione non necessaria del requisito può violare proporzionalità e ragionevolezza.
- La mancata produzione di un documento richiesto dalla lex specialis non comporta l'esclusione dell'operatore economico quando la documentazione non è prevista a pena di esclusione, le informazioni risultano comunque desumibili dagli altri atti dell'offerta e la carenza non rientra nelle cause tassative di esclusione previste dal codice dei contratti pubblici.
- Un requisito descritto nella documentazione di gara come criterio di valutazione cui corrisponde un punteggio discrezionale non può essere trattato come requisito minimo di partecipazione, sicché la sua mancata piena realizzazione incide sul punteggio ma non determina automaticamente l'esclusione dell'offerta.
- L'indicazione, insieme alla soluzione principale, di un dispositivo accessorio da utilizzare in caso di fermo o indisponibilità del dispositivo principale costituisce una miglioria e non un'offerta plurima o alternativa, se le soluzioni non sono reciprocamente incompatibili e l'offerta resta sostanzialmente unica.
- Le valutazioni della commissione di gara relative a criteri tecnico-discrezionali sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di irrazionalità, illogicità manifesta o travisamento degli elementi di fatto; non è sufficiente contrapporre una diversa valutazione tecnica a quella espressa dalla commissione.
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