Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 626/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: di tutti gli atti e provvedimenti relativi alla gara indetta dall’Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana avente ad oggetto la «Gara Europea a procedura aperta telematica per l’affidamento di sistemi diagnostici per i Laboratori dell’Azienda Ulss 7 Pedemontana, suddivisa in 11 Lotti, GARA 2024-099-BAS» relativamente al Lotto n. 7, recante «Sistemi diagnostici per la ricerca di microrganismi (batteri e funghi) nei campioni di sangue (emocolture) e campioni di liquidi biologici» CIG: B1E0405F55, e in particolare: - della deliberazione n. 961 del 23 maggio 2024 di indizione della «procedura aperta telematica per l’affidamento di sistemi diagnostici per i Laboratori dell’Azienda Ulss 7 Pedemontana, suddivisa in 11 Lotti, GARA 2024-099-BAS», ivi compresi i relativi allegati; - di tutta la documentazione di gara, anche rettificata, e segnatamente del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato speciale, inclusi i rispettivi allegati; - della deliberazione n. 1369 del 19 luglio 2024 con la quale è stata disposta la modifica degli atti di gara e la conseguente riapertura del termine di scadenza per la presentazione delle offerte; - di tutti i chiarimenti e precisazioni fornite dalla Stazione Appaltante; - di tutti gli avvisi e/o le comunicazioni pubblicate e trasmesse in occasione della procedura di gara; - di tutti i verbali del Seggio di gara, per la parte di interesse e relativa al Lotto n. 7, ivi compresi i verbali del 18 settembre 2024, 20 settembre 2024, 4 ottobre 2024 e 4 novembre 2024, nonché dei relativi allegati; - della deliberazione n. 2062 dell’8 novembre 2025 con cui sono stati recepiti i verbali del Seggio di gara ed è stata nominata la Commissione Giudicatrice; - della deliberazione n. 123 del 24 gennaio 2025; - di tutti i verbali della Commissione giudicatrice, per la parte di interesse e relativa al Lotto n. 7, ivi compresi i verbali n. 1 del 27 novembre 2024, n. 2 del 19 dicembre 2024, n. 3 del 27 gennaio 2025, n. 4 del 13 febbraio 2025, n. 5 del 3 marzo 2025, n. 6 del 17 marzo 2025, n. 7 del 31 marzo 2025, n. 8 del 16 aprile 2025, del verbale del 17 aprile 2025 di apertura delle offerte economiche, nonché dei rispettivi allegati; - di tutti i verbali del RUP, con supporto della Commissione giudicatrice, per la parte di interesse e relativa al Lotto n. 7, afferenti alla verifica della congruità delle offerte, ivi compresi i verbali del 17 aprile 2025, 13 maggio 2025 e 10 giugno 2025; - di tutti gli atti inerenti alla verifica di anomalia sull’aggiudicataria; - della comunicazione del Direttore dell’Unità Organica Complessa - UOC Medicina di Laboratorio; email dell’11 giugno 2025; - della graduatoria finale, nonché della proposta di aggiudicazione; - della deliberazione n. 1249 del 1° luglio 2025, per la parte di interesse e relativa al Lotto n. 7, recante l’approvazione dei verbali e l’aggiudicazione della procedura di gara; - dell’eventuale provvedimento di declaratoria di efficacia dell’aggiudicazione, ove intervenuto; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale e comunque lesivo, ancorché non conosciuto, ivi compresi: nonché per l’annullamento, per la declaratoria di inefficacia e/o di nullità del contratto eventualmente stipulato in relazione al Lotto n. 7, e per la condanna al risarcimento dei danni in forma specifica, ovvero in via subordinata per equivalente; e per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Biomérieux Italia s.p.a. il 15 settembre 2025, per l’annullamento - del verbale n. 7 del 31 marzo 2025, nelle parti in cui ha assegnato il medesimo punteggio alle due offerte pervenute per il lotto n. 7, in relazione al criterio di valutazione n. 2; - dei successivi verbali di gara, inclusi in particolare il verbale n. 8 del 16 aprile 2025; - della delibera n. 1249 del 1° luglio 2025, nella parte in cui approva i predetti verbali di gara e i conseguenti punteggi finali e complessivi delle due offerte pervenute per il lotto n. 7; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche non cognito.

Giustizia amministrativa202501482

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 7 della gara per la fornitura di sistemi diagnostici per emocolture e relativi atti di gara

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del lotto n. 7 in favore dell’altra concorrente, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia o nullità del contratto e il risarcimento in forma specifica o per equivalente. Con il primo motivo ha dedotto l’illegittima ammissione dell’aggiudicataria, che aveva offerto un solo incubatore per il presidio ospedaliero di Bassano anziché i due indicati come caratteristiche minime essenziali dal capitolato. Ha sostenuto che tale difformità fosse essenziale e non superabile mediante il chiarimento che consentiva una strumentazione unica, perché riferito alla precedente procedura e non recepito nella lex specialis rinnovata. Con il secondo motivo ha contestato l’attribuzione all’aggiudicataria dei sette punti previsti dal criterio tabellare n. 6 relativo ai flaconi per emocoltura, sostenendo che i prodotti offerti non fossero idonei al recupero di tutti i microrganismi fastidiosi senza l’aggiunta di specifici supplementi di crescita non indicati nell’offerta. Con il terzo motivo ha chiesto il riconoscimento in proprio favore degli stessi sette punti, sostenendo che la Commissione avesse omesso una corretta valutazione della combinazione tra flaconi e supplementi offerti e che avrebbe dovuto attivare il soccorso procedimentale ex art. 101 d.lgs. 36/2023. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale contro l’attribuzione alla ricorrente di dodici punti per il criterio n. 2, subordinatamente all’eventuale accoglimento delle censure principali.

La decisione

Il ricorso principale è stato respinto. Quanto al primo motivo, il TAR ha ritenuto che la prescrizione relativa ai due incubatori dovesse essere interpretata alla luce degli obiettivi complessivi della lex specialis, tra cui la riduzione del numero dei sistemi analitici e l’ottimizzazione degli spazi, nonché del principio del risultato di cui agli artt. 1 e 4 d.lgs. 36/2023. L’unico incubatore offerto dall’aggiudicataria aveva capacità quantitativa e qualitativa equivalente a quella dei due dispositivi richiesti e risultava quindi idoneo a soddisfare le esigenze della stazione appaltante. Inoltre, il chiarimento dell’amministrazione aveva espressamente consentito di offrire un’unica strumentazione con capienza sovrapponibile a quella in uso, e il disciplinare aveva stabilito che i chiarimenti già forniti restavano validi. L’esclusione dell’operatore che aveva fatto affidamento su tale indicazione avrebbe violato i principi di buona fede e tutela dell’affidamento. Quanto al secondo motivo, il giudice ha ritenuto corretta l’attribuzione dei sette punti all’aggiudicataria: il criterio n. 6 richiedeva flaconi dotati di sistema di neutralizzazione degli antibiotici, con indicazione delle classi neutralizzate, e certificati come idonei per matrici liquide non ematiche e microrganismi fastidiosi. La Commissione aveva accertato entrambi i requisiti; l’eventuale fattore di crescita aggiuntivo non era richiesto dalla lex specialis e la sua mancata indicazione non impediva l’attribuzione del punteggio. Quanto al terzo motivo, il TAR ha ritenuto legittimo il mancato riconoscimento dei sette punti alla ricorrente, poiché la documentazione prodotta certificava l’idoneità dei flaconi per campioni ematici, ma non anche per matrici liquide non ematiche. La mancanza di uno dei requisiti cumulativamente richiesti impediva l’attribuzione del punteggio tabellare. È stata inoltre esclusa l’applicabilità del soccorso procedimentale, poiché la carenza riguardava la documentazione integrante l’offerta tecnica, espressamente sottratta al soccorso dall’art. 101, comma 1, d.lgs. 36/2023. Il ricorso incidentale dell’aggiudicataria è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato proposto soltanto per neutralizzare l’eventuale riequilibrio dei punteggi conseguente all’accoglimento dei motivi principali. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della stazione appaltante e dell’aggiudicataria, liquidate in € 3.000,00 per ciascuna, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    Le stazioni appaltanti … perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo

    Il principio del risultato orienta l’interpretazione delle prescrizioni di gara e consente di valorizzare l’idoneità sostanziale della soluzione offerta a soddisfare le esigenze della stazione appaltante.

  • art. 4 d.lgs. 36/2023

    Il principio del risultato costituisce criterio interpretativo delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e delle regole della gara.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 36/2023

    Nell’ambito del procedimento di gara, anche prima dell’aggiudicazione, sussiste un affidamento dell’operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede.

    L’operatore economico può fare affidamento sui chiarimenti ufficiali della stazione appaltante; l’esclusione fondata su un’interpretazione incompatibile con tali chiarimenti viola buona fede e tutela dell’affidamento.

  • art. 17.2 del disciplinare di gara

    i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto

    Il punteggio tabellare è attribuibile solo quando risultano integrati tutti i requisiti specificamente previsti dal criterio.

  • art. 101, comma 1, d.lgs. 36/2023

    documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica

    Il soccorso procedimentale non può essere utilizzato per integrare la documentazione componente l’offerta tecnica o economica.

  • art. 2.2 del disciplinare di gara

    Si precisa che restano validi i chiarimenti già forniti

    La clausola ha mantenuto efficacia, nella nuova procedura, dei chiarimenti resi con riferimento alla precedente lex specialis.

Massime di principio

  • Nelle gare pubbliche, le prescrizioni tecniche devono essere interpretate sistematicamente alla luce degli obiettivi e delle finalità complessive della lex specialis e del principio del risultato, verificando se la soluzione offerta sia sostanzialmente idonea a soddisfare le esigenze della stazione appaltante.
  • Quando la lex specialis stabilisce che restano validi i chiarimenti già forniti, questi vincolano la stazione appaltante anche nella procedura successivamente rinnovata e possono legittimare un’offerta difforme dalla formulazione letterale di una prescrizione tecnica, purché equivalente rispetto alle esigenze perseguite.
  • L’operatore economico che abbia formulato l’offerta sulla base di un chiarimento ufficiale della stazione appaltante è tutelato nei confronti di una successiva esclusione incompatibile con quel chiarimento, in applicazione dei principi di buona fede e tutela dell’affidamento.
  • Quando un criterio di valutazione tabellare prevede più requisiti cumulativi, il punteggio può essere attribuito soltanto se tutti risultano comprovati; la carenza anche di uno solo impedisce il riconoscimento del punteggio.
  • Il soccorso procedimentale non può essere utilizzato per integrare la documentazione mancante che compone l’offerta tecnica o economica, ai sensi dell’art. 101, comma 1, d.lgs. 36/2023.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieBando e lex specialisCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PAConcorrenza ed evidenza pubblicaSoccorso istruttorio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.