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Sentenza

Sentenza n. 622/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza n. 174/2024 del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 08.03.2024, e notificata in forma esecutiva il 21.11.2024.

Giustizia amministrativa202501411

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Verona, Sezione Lavoro, relativa all’attivazione della carta docenti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 174/2024 del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva il 21 novembre 2024. Nel corso del giudizio ha dato atto che il Ministero aveva attivato la carta docenti e ha quindi limitato le proprie conclusioni all’accertamento dell’avvenuta esecuzione, chiedendo anche la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché nel corso del giudizio l’amministrazione ha attivato la carta docenti, soddisfacendo la pretesa sostanziale azionata. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo che il comportamento processuale del Ministero giustificasse la condanna. Tuttavia, in considerazione del numero di controversie analoghe pendenti e della conseguente complessità per il Ministero di definire tempestivamente tutte le procedure, ha compensato le spese nella misura del 50%, liquidando la quota posta a carico dell’amministrazione in euro 400,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue nel corso del processo l’obbligo risultante dal titolo giudiziale e soddisfa integralmente la pretesa azionata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Anche quando il giudizio di ottemperanza si conclude per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso sulla domanda originaria.
  • La pendenza di numerose controversie analoghe e la conseguente complessità organizzativa dell’amministrazione possono giustificare la compensazione parziale delle spese, senza escludere la condanna dell’amministrazione per la parte residua quando il suo comportamento processuale abbia reso necessario il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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