Sentenza n. 623/2026 - Venezia, Sezione 4
per l’annullamento del provvedimento del Comune di Venezia notificato in data 6 febbraio 2025, con cui è stata disposta nei confronti del ricorrente la diffida a rimuovere e spostare in altro luogo la struttura del lavaggio automatico di sua proprietà entro il termine di sessanta giorni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida comunale a rimuovere e spostare entro sessanta giorni una struttura di autolavaggio, con avvertimento di possibile smaltimento d'ufficio e recupero delle spese
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la diffida comunale sostenendo, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli articoli 69 e 70 del Regolamento comunale di polizia e sicurezza urbana, difetto dei presupposti, sviamento, assenza di colpa e di nesso causale e contraddittorietà. Ha dedotto che l'impianto era assistito da titolo edilizio, che il regolamento non consentiva la rimozione di una struttura assentita, che l'impianto non occupava l'intera area da bonificare, che il Comune aveva utilizzato poteri di sicurezza urbana per perseguire finalità di bonifica, che non gli era imputabile il degrado dell'area, che non era provato il nesso tra l'impianto e lo spaccio e che non era dimostrata la qualificazione del manufatto come rifiuto. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge, nullità ex art. 21-septies l. 241/1990, inosservanza del decreto decisorio del ricorso straordinario e della sentenza del Consiglio di Stato n. 6752 del 2024, difetto di presupposto e istruttoria, sostenendo che le concessioni avrebbero dovuto essere revocate o sospese provvisoriamente e che l'impianto avrebbe dovuto poter permanere o essere reinstallato dopo la bonifica. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dell'art. 7 l. 241/1990 e sviamento per omessa comunicazione di avvio del procedimento. La società proprietaria dell'area o interessata alla bonifica ha eccepito l'inammissibilità per asserita cessazione delle concessioni e conseguente carenza di titolo del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che il rapporto concessorio fosse sospeso e non definitivamente cessato. La sospensione, tuttavia, non impediva al Comune di imporre la rimozione mediante uno specifico ordine, che incideva sull'interesse del ricorrente. Nel merito, il primo motivo è stato respinto. Il provvedimento era plurimotivato: la rimozione era giustificata sia dalla necessità di consentire la bonifica sia dalla situazione di degrado e di sicurezza urbana. Anche qualora gli articoli 69 e 70 del regolamento non fossero stati applicabili, l'ordine trovava autonoma base nell'art. 107, comma 3, lett. f), d.lgs. 267/2000, quale atto di gestione della concessione dell'area pubblica necessario per consentire la bonifica. Il potere dirigenziale non contrastava con il titolo edilizio, poiché la rimozione non impediva la reinstallazione dell'impianto una volta conclusa la bonifica. È stato respinto anche il secondo motivo: il decreto decisorio del ricorso straordinario e la sentenza del Consiglio di Stato riguardavano precedenti atti di revoca definitiva delle concessioni e di decadenza del titolo edilizio, mentre il nuovo ordine era adottato a rapporto concessorio sospeso e non escludeva il successivo riposizionamento del manufatto. Il TAR ha inoltre valorizzato il fatto che la rimozione dei serbatoi sottostanti era necessaria già dal 2003. Il terzo motivo è stato respinto perché il provvedimento si inseriva in una vicenda procedimentale nella quale il ricorrente aveva già avuto ampie possibilità di interlocuzione e non era stato adottato in modo avulso dal precedente contenzioso. Il TAR ha però precisato che, poiché prima dell'ordine non erano state contestate specifiche criticità di sicurezza urbana, il Comune non avrebbe potuto proseguire il procedimento applicando l'art. 70, comma 2, del regolamento per la mancata rimozione dell'impianto. Il ricorso è stato quindi respinto. Il ricorrente è stato condannato a rifondere al Comune metà delle spese, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori, con compensazione della restante metà; le spese nei confronti della società Italiana Petroli sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 69 e 70 del Regolamento comunale di polizia e sicurezza urbana
Il TAR ha ritenuto che il provvedimento richiamasse tali disposizioni per il profilo del degrado e della sicurezza urbana, precisando che l'eventuale non applicabilità delle stesse non avrebbe comunque travolto l'ordine, fondato autonomamente sul potere dirigenziale di gestione della concessione.
art. 107, comma 3, lett. f), d.lgs. 267/2000
La disposizione è stata individuata quale autonoma base del potere dirigenziale di gestione della concessione dell'area pubblica, esercitabile per consentire le operazioni di bonifica e ordinare temporaneamente la rimozione del manufatto.
art. 7 l. 241/1990
L'omessa comunicazione di avvio non ha determinato l'illegittimità dell'atto, poiché il ricorrente aveva già avuto ampia possibilità di partecipare e di interloquire nella vicenda procedimentale relativa alla rimozione e alla bonifica.
art. 21-septies l. 241/1990
La prospettata nullità per inosservanza di precedenti decisioni è stata disattesa, non essendo il nuovo ordine incompatibile con il decreto decisorio e con la sentenza richiamati.
art. 73, comma 1, c.p.a.
La disposizione è richiamata con riferimento allo scambio di memorie e repliche nella fase precedente l'udienza pubblica.
Massime di principio
- La sospensione di una concessione di occupazione di suolo pubblico non determina, di per sé, l'obbligo del concessionario di rimuovere il manufatto: tale obbligo richiede uno specifico provvedimento amministrativo, che può essere impugnato dal titolare dell'interesse alla conservazione o al riposizionamento del manufatto.
- Un ordine di rimozione temporanea di un manufatto insistente su area pubblica può essere adottato dal dirigente quale atto di gestione della concessione e per consentire interventi di bonifica, anche quando il manufatto sia assistito da un titolo edilizio, purché la rimozione non comporti la definitiva perdita della possibilità di reinstallarlo al termine dei lavori.
- Quando un provvedimento è plurimotivato, l'illegittimità di una delle basi motivazionali non comporta necessariamente l'annullamento se un'autonoma e sufficiente ragione giuridica è idonea a sorreggere il dispositivo.
- La mancata comunicazione di avvio non determina l'illegittimità del provvedimento quando l'atto si inserisce in una vicenda procedimentale già ampiamente partecipata dall'interessato, che abbia avuto concreta possibilità di interloquire sulla misura adottata.
- Una nuova misura di rimozione temporanea non viola precedenti decisioni che avevano censurato la revoca definitiva della concessione o la decadenza del titolo edilizio, se essa mantiene il rapporto concessorio in stato di sospensione e non preclude il successivo riposizionamento del manufatto.
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