Cassazione Civile, Ordinanza n. 37492/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di un preavviso di iscrizione ipotecaria relativo a 23 cartelle, tra cui tre concernenti crediti erariali. In primo grado l'impugnazione era stata accolta. L'agente della riscossione proponeva appello, ma la commissione tributaria regionale lo dichiarava inammissibile perché ritenuto meramente ripropositivo delle difese di primo grado e, comunque, lo respingeva nel merito affermando che la notifica delle cartelle non si era perfezionata per mancato invio della raccomandata informativa e che i crediti erariali erano prescritti nel termine quinquennale. In cassazione l'agente della riscossione deduceva: 1) violazione degli artt. 342 c.p.c. e 53 d.lgs. 546/1992, per avere la CTR errato nel ritenere inammissibile l'appello solo perché ripetitivo; 2) violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 sulla notifica delle cartelle; 3) violazione degli artt. 2946 e 2953 c.c. per avere la CTR applicato la prescrizione quinquennale anziché decennale ai crediti tributari.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che nel processo tributario l'appello dell'amministrazione è specifico anche se ripropone le stesse ragioni già svolte in primo grado, purché consenta di individuare le censure alla decisione impugnata. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Gli altri due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché rivolti contro parti della motivazione della sentenza da considerarsi svolte ad abundantiam, essendo la CTR già priva di potestas iudicandi sul merito dopo avere dichiarato l'appello inammissibile.
Norme richiamate
La censura di appello deve essere specifica, ma nel caso esaminato la mera riproposizione delle difese già svolte in primo grado non esclude la specificità dell'impugnazione se dal contenuto dell'atto emerge la volontà di contestare la decisione impugnata.
Nel processo tributario l'onere di impugnazione specifica è assolto anche quando l'amministrazione riproponga in appello le stesse ragioni poste a base del proprio operato e già dedotte in primo grado.
Richiamato dal ricorrente in tema di perfezionamento della notifica delle cartelle, ma il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro una ratio considerata priva di effettiva decisione sul merito.
Richiamato in relazione alla prescrizione decennale dei crediti erariali, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, poiché rivolta a una motivazione reputata ad abundantiam.
Richiamato in relazione alla pretesa conversione del termine prescrizionale, ma la Corte non ha esaminato il merito del motivo per inammissibilità.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello dell'amministrazione finanziaria è ammissibile anche quando si limiti a riproporre le difese già svolte in primo grado, se l'atto di gravame rende comunque riconoscibile la critica alla decisione impugnata.
- Il requisito della specificità dell'appello va valutato in concreto e non può essere negato in modo automatico per il solo fatto che l'atto contenga argomentazioni già utilizzate nel precedente grado.
- Quando il giudice dichiara inammissibile una domanda o un motivo di gravame, le eventuali ulteriori argomentazioni sul merito rese ad abundantiam non possono essere validamente censurate se non incidono sulla ratio decidendi effettiva.
- È inammissibile il motivo di impugnazione che contesti esclusivamente la motivazione resa su un punto già precluso dalla declaratoria di inammissibilità, in mancanza di un concreto interesse ad agire.
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