Cassazione Civile, Ordinanza n. 33689/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una struttura sanitaria accreditata aveva ottenuto dal tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 450.618,00 quale corrispettivo di prestazioni riabilitative rese nel mese di dicembre 2015 in regime di accreditamento con il servizio sanitario nazionale. L'azienda sanitaria locale aveva proposto opposizione deducendo il superamento del tetto di spesa e il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo. La corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che il contratto prevedesse un tetto annuale di spesa riferito alla singola struttura e che la nota dell'ASL del 17 marzo 2016 fosse idonea a provare lo sforamento e quindi l'inesigibilità delle prestazioni extra budget. Nel ricorso per cassazione la struttura sanitaria ha dedotto, con un primo motivo, violazione dell'art. 2697 c.c. per errata distribuzione dell'onere della prova, sostenendo che la nota prodotta dall'ASL non fosse stata notificata, non elencasse adeguatamente fatture e importi, si riferisse anche a periodi non rilevanti e non provasse il pagamento del tetto di spesa; ha inoltre contestato l'affermazione secondo cui l'appello non avrebbe specificamente censurato la sentenza di primo grado e ha sostenuto che il tetto di spesa dovesse essere riferito alla macroarea e non alla singola struttura. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c., del d.lgs. 252 del 1992 e dell'art. 115 c.p.c., insistendo sul fatto che l'ASL non avesse dimostrato con prova certa l'avvenuto pagamento dell'importo contrattualmente assegnato e che il limite non fosse quello individuale del centro ma quello di macroarea, con conseguente operatività della regressione tariffaria unica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i due motivi congiuntamente esaminabili ma entrambi inammissibili. Ha richiamato il principio per cui, nelle controversie sulla remunerazione delle prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento, spetta alla ASL provare il fatto impeditivo del diritto al pagamento, cioè il superamento del tetto di spesa; una volta accertato tale superamento, non sussiste diritto alla remunerazione delle prestazioni rese oltre il limite. Nel caso concreto ha rilevato che la corte territoriale aveva applicato correttamente tale principio, valorizzando la nota del 17 marzo 2016 quale documento idoneo a dimostrare lo sforamento del budget e qualificando il tetto contrattuale come riferito alla singola struttura. La Corte ha aggiunto che, quando il limite è fissato per la singola struttura e non per la macroarea, non opera il meccanismo della regressione tariffaria unica; ha quindi osservato che le censure del ricorrente miravano soltanto a una diversa lettura delle prove e del contratto, attività preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
l'onere di provare il superamento del tetto di spesa, quale fatto impeditivo del diritto della struttura accreditata al pagamento, grava sulla ASL
non consente in cassazione di rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove compiuta dai giudici di merito
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sul limite di spesa e sulla regressione tariffaria, ma non ritenuto decisivo dalla Corte
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nelle controversie relative al pagamento di prestazioni sanitarie rese da strutture accreditate, il superamento del tetto di spesa costituisce fatto impeditivo del diritto al corrispettivo e deve essere provato dall'azienda sanitaria locale.
- Se il contratto prevede un tetto annuale di spesa riferito alla singola struttura, il mero superamento di tale limite rende inesigibili le prestazioni rese oltre budget, senza necessità di applicare la regressione tariffaria unica propria dei casi in cui il limite sia di macroarea.
- In cassazione non è consentito censurare la mera valutazione delle prove o proporre una diversa ricostruzione del contenuto contrattuale, se la doglianza si risolve in un dissenso sul merito e non denuncia specificamente la violazione dei canoni ermeneutici.
- La prova del fatto impeditivo può essere ritenuta raggiunta dal giudice di merito sulla base di documenti ritenuti idonei, e tale apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di diritto o di motivazione tipizzata.
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