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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24953/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli del 07/06/2022 che aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all'art. 660 c.p. per avere staccato la corrente elettrica al locale adibito a salone di parrucchiera della parte civile, ritenendo il fatto commesso in data 10/07/2020. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) censura per aver ammesso la costituzione di parte civile nonostante una sentenza civile (n.188/2021) che, secondo il ricorrente, avrebbe deciso anche nel merito ostacolando la costituzione (art.75 c.p.p.); 2) vizio nella reiezione della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, con violazione del diritto di difesa (art.6 CEDU); 3) vizio della motivazione e insufficienza delle prove, contestando la valutazione degli indizi, l'uso di conversazioni Whatsapp e la mancata considerazione di cause alternative per l'interruzione di fornitura; 4) mancata applicazione dell'art.131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile in tutti i motivi. Ha ritenuto che: la sentenza civile citata non avesse deciso nel merito la domanda di risarcimento (quindi non impediva la costituzione di parte civile ai sensi dell'art.75 c.p.p.); la richiesta di rinvio del difensore era tardiva e non adeguatamente motivata; le censure sulla valutazione delle prove erano generiche e non evidenziavano vizi di motivazione manifesti, mentre l'utilizzo delle conversazioni Whatsapp era correttamente valutato come documentale e confermato dalle parti; l'istituto della particolare tenuità non era applicabile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. La condanna di merito (ammenda di euro 200 con benefici di legge e risarcimento in favore della parte civile) è pertanto rimasta sostanzialmente integra.

Norme richiamate

  • art. 660 cod. pen.

    Norma integrata dalla sentenza quale titolo del reato contestato: la Corte ha confermato la qualificazione del fatto come molestia o turbativa della fornitura di pubblici servizi, sulla base della ricostruzione probatoria operata dal Tribunale.

  • art. 392 cod. pen.

    Norma originariamente invocata in contestazione ma riqualificata dal Tribunale in art.660 c.p.; la Cassazione non ha ritenuto rilevante la diversa qualificazione penalistica operata in primo grado.

  • art. 75 cod. proc. pen.

    Applicata per valutare l'ammissibilità della costituzione di parte civile: la Corte chiarisce che l'impedimento alla costituzione sussiste solo se la sentenza civile ha deciso sul merito della pretesa risarcitoria, mentre una sentenza di mero rito non preclude la costituzione.

  • art. 2909 cod. civ.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta efficacia del titolo esecutivo; la Corte non ha ritenuto che tale richiamo comportasse l'impossibilità di costituirsi parte civile quando la pronuncia civile sia solo di rito.

  • art. 653 cod. proc. civ.

    Citando principi di procedura civile relativi all'opposizione a decreto ingiuntivo; la Corte ha ritenuto che la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione fosse di natura procedurale e non di merito rispetto alla domanda di risarcimento.

  • art. 6 CEDU, par. 3

    Ricordato dal ricorrente come garanzia del diritto di difesa per la richiesta di rinvio; la Corte ha ritenuto che tale diritto non sia stato violato perché il difensore non ha tempestivamente e adeguatamente documentato l'impedimento.

  • art. 420-ter comma 5 cod. proc. pen.

    Richiamato nella motivazione di primo grado e ribadito in Cassazione come principio applicabile ai legittimi impedimenti del difensore: occorre tempestiva e specifica indicazione delle ragioni, assenza di sostituti, e collaborazione per coordinarne gli orari.

  • art. 102 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla possibilità di avvalersi di un sostituto difensore; la Corte ha rilevato che il difensore non ha motivato adeguatamente l'impossibilità di nominare un sostituto.

  • art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p.

    Norma che disciplina i vizi di motivazione deducibili in cassazione; la Corte ha ritenuto le censure sulla motivazione generiche e non conformi ai limiti di questa disposizione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha confermato l'esatta applicazione del criterio del giudice di merito che ha escluso la tenuità per modalità e conseguenze del fatto, e ha osservato l'assenza di elementi specifici a favore del ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede conseguenze economiche per i ricorsi dichiarati inammissibili; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per motivare l'eventuale aggravio economico in caso di ricorso infondato, in assenza di elementi che dimostrino l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Una pronuncia civile che rigetta una domanda per vizio di rito (es. inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo) non impedisce automaticamente la costituzione di parte civile nel processo penale ai sensi dell'art.75 c.p.p.: occorre che la sentenza civile abbia deciso nel merito della pretesa risarcitoria.
  • Il difensore che invoca legittimo impedimento per concomitanza di udienze deve informare tempestivamente il giudice non appena conoscenza dell'impegno e motivare specificamente l'irrinunciabilità della sua presenza e l'impossibilità di nominare un sostituto; la mancata tempestività o genericità della richiesta può legittimare il rifiuto del rinvio.
  • In sede di cassazione le censure sulla valutazione delle prove devono riguardare la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione su punti essenziali; semplici rilievi sulla persuasività o sulla diversa interpretazione degli elementi probatori sono inammissibili.
  • Le conversazioni su applicativi come Whatsapp possono essere valutate come documenti e utilizzate come indizi, se il contenuto è confermato dalle parti coinvolte o non efficacemente smentito dall'imputato; la loro utilizzabilità richiede adeguata verifica dell'autenticità e del contenuto.
  • L'istituto della non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.) è di applicazione restrittiva: il giudice deve valutare modalità, entità del danno e del pericolo e richiede elementi concreti a favore della tenuità; la mera minimizzazione soggettiva dell'offesa non è sufficiente.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione può comportare condanne alle spese e sanzioni a favore della Cassa delle ammende quando non emergono elementi che giustifichino la proposizione del ricorso senza colpa.

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