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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24929/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bianchi impugnava la sentenza di appello che lo aveva confermato colpevole, per il reato di omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e Iva (art. 5 d.lgs. n. 74/2000) relativo all'anno 2011 per importi complessivi contestati di Euro 2.135.539,00 (imposte dirette) e Euro 95.170,00 (Iva). Il ricorrente sosteneva, in sintesi: 1) di non avere l'elemento soggettivo del dolo specifico perché la gestione era di fatto affidata a Ceretti (amministratore di fatto) e le sue firme erano falsificate; 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per essere un mero prestanome, per la collaborazione al curatore e per la successiva sistemazione lavorativa; 3) illegittimità dell'aumento di pena per recidiva e continuazione, perché l'aumento per recidiva eccedeva il cumulo delle pene precedenti (la precedente condanna utile era di 3 mesi) e quindi si chiedeva la rideterminazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nel resto, confermando la responsabilità penale e le statuizioni di merito, tranne per un profilo quantitativo: ha ritenuto fondata la censura relativa al superamento del limite previsto dall'art. 99, sesto comma, c.p. in relazione alla recidiva. Ne è conseguita l'annullamento limitato all'entità dell'aumento di pena per recidiva e la rideterminazione del trattamento sanzionatorio nella misura di anni 1, mesi 7 e giorni 10 di reclusione. Tutte le altre statuizioni (condanna nel merito, pene accessorie, confisca fino a concorrenza di Euro 2.230.709,00 e ordine di confisca in subordine) sono state confermate.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che incrimina l'omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette o dell'IVA; la Corte ha ritenuto integrato il dolo specifico del reato alla luce della posizione formale di legale rappresentante e della conoscenza degli obblighi fiscali e della situazione aziendale.

  • art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000

    Prevede le pene accessorie per i reati tributari; la Corte di merito aveva applicato varie interdizioni, alcune confermate e una (interdizione dai pubblici uffici) revocata in appello.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Previsione procedurale cui si è richiamata la requisitoria del Pubblico Ministero in Cassazione; qui citata in relazione alla conclusione del P.M. sulla non ammissibilità del ricorso.

  • art. 530 cod. pen.

    Norma che disciplina la revisione dell'istruzione probatoria e il vizio di motivazione; il ricorso mirava a far valere la mancata prova del dolo, ma la Corte ha ritenuto la motivazione di merito logica e coerente, dichiarando la doglianza inammissibile.

  • artt. 62-bis e 133 cod. pen.

    Riguardano le circostanze attenuanti e la determinazione della pena; la Corte ha rigettato la doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche motivando con i precedenti e la condotta del ricorrente.

  • art. 99, sesto comma, cod. pen.

    Stabilisce che l'aumento per recidiva non può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne anteriori al nuovo reato non colposo. La Corte ha ritenuto che l'aumento praticato eccedesse tale limite e ha così rideterminato la pena.

  • artt. 81, 132 cod. pen.

    Richiamati in tema di determinazione della pena e dei limiti del cumulo; utilizzati dalla difesa per contestare la quantificazione dell'aumento e dalla Corte per motivare la rideterminazione in applicazione dell'art. 99, sesto comma.

Massime di principio

  • La qualifica formale di legale rappresentante comporta l'onere di conoscere e adempiere agli obblighi fiscali: l'omessa presentazione delle dichiarazioni può integrare il reato quando l'amministratore, pur essendo di diritto, era nelle condizioni di conoscere o reperire le scritture e gli adempimenti obbligatori.
  • La distinzione tra amministratore di fatto e amministratore di diritto è centrale: l'amministratore di fatto risponde come autore principale quando è titolare effettivo della gestione; il mero prestanome può rispondere per concorso o omesso impedimento solo se sussiste il relativo dolo.
  • Le circostanze attenuanti generiche possono essere escluse se emergono precedenti specifici e una condotta che evidenzia tendenza a strumentalizzare l'impresa; la collaborazione apparente non basta se non provata nei fatti.
  • In tema di recidiva, l'aumento di pena è soggetto al limite quantitativo previsto dall'art. 99, sesto comma, c.p.: l'aumento non può eccedere il cumulo delle pene risultanti dalle condanne anteriori al nuovo reato non colposo; in caso di violazione va rideterminata la pena.
  • La Corte di Cassazione esercita un controllo limitato sulla valutazione della prova e della motivazione di merito: censure sulla valutazione degli elementi fattuali e probatori sono spesso dichiarate inammissibili se la motivazione di merito è logica e coerente.

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