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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24934/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino che ha confermato la condanna del Tribunale di Torino (18/10/2018) a un anno di reclusione per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 74/2000, in quanto, quale legale rappresentante della società "RMJ Service S.r.l.", avrebbe omesso la presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2012 con imposta dovuta non versata pari a €61.551,28. La ricorrente deduce: (i) errore e contraddittorietà della motivazione in relazione al superamento della soglia di punibilità, sostenendo che tre fatture passive (totale €73.358,00) emesse da "BC Elettroforniture S.r.l.", benché non trasmesse alla RM3 Service S.r.l., risultano effettivamente pagate e quindi avrebbero dovuto essere computate ai fini della detrazione IVA; contesta che la Corte territoriale le abbia escluso soltanto per la mancata sottoscrizione/timbro/registrazione; (ii) errata applicazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. e carenza di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte abbia usato una formula di stile.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Richiama i principi applicabili: in caso di omessa dichiarazione annuale IVA l'accertamento segue l'art. 55 DPR n. 633/1972 che consente la detrazione solo dei versamenti effettivamente eseguiti e delle imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni periodiche; ai fini del calcolo rileva solo l'IVA effettivamente assolta o addebitata a titolo di rivalsa; la base imponibile è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi (art. 13 DPR n. 633/1972). Nel caso specifico la Corte territoriale ha ritenuto non dimostrata la registrazione e il pagamento delle fatture passive non sottoscritte e non timbrate e l'assenza di liquidazioni periodiche e versamenti IVA ha reso inidonea la comunicazione annuale a comprovare il diritto alla detrazione. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ricorda che il riconoscimento richiede elementi specifici e positivi e non può fondarsi su richieste generiche: l'appello era generico e non ha indicato specifici indicatori di meritevolezza. Per l'inammissibilità del ricorso la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma contestata come titolo di responsabilità per l'omessa presentazione della dichiarazione IVA per evadere l'imposta; la Corte ha confermato la condanna ai sensi di tale articolo in presenza dell'imposta dovuta non versata.

  • art. 55, d.P.R. n. 633 del 1972

    in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 33

    In assenza di dichiarazione annuale, per la determinazione dell'imposta dovuta non può essere riconosciuta una detrazione se non sono comprovati i versamenti e le liquidazioni periodiche; la semplice comunicazione annuale non è sufficiente senza le risultanze delle liquidazioni/versamenti.

  • art. 19, d.P.R. n. 633 del 1972

    Riferita come norma che disciplina le imposte detraibili; la Corte rinvia al criterio che la detrazione è ammessa solo se risultante dalle liquidazioni periodiche prescritte.

  • artt. 27 e 33, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamati in relazione agli obblighi di liquidazione periodica dell'IVA, i cui esiti sono necessari per riconoscere detrazioni in assenza di dichiarazione annuale.

  • art. 18, d.P.R. n. 633 del 1972

    Si interpreta che ai fini del calcolo IVA rileva anche l'IVA addebitata a titolo di rivalsa al contribuente per acquisti o importazioni inerenti l'attività; tuttavia nel caso di omessa tenuta delle liquidazioni e assenza di registrazioni tale computo non è provato.

  • art. 13, d.P.R. n. 633 del 1972

    compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente

    Definisce la base imponibile; la Corte lo richiama per precisare cosa costituisce imponibile ma sottolinea che l'applicazione pratica richiede registrazioni e prova dei rapporti economici per riconoscere detrazioni.

  • artt. 62-bis e 133 cod. pen.

    Richiamati con riguardo alle circostanze attenuanti generiche: dopo la modifica normativa (D.L. 23/05/2008 n.92 conv. in L. 24/07/2008 n.125) non è sufficiente lo stato di incensuratezza; il riconoscimento delle attenuanti richiede elementi specifici e positivi, non una richiesta generica.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli effetti processuali della declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna alle spese e plausibile ascrivibilità a colpa della ricorrente.

  • D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. L. 24 luglio 2008, n. 125

    Modifica richiamata che ha inciso sull'art. 62-bis c.p., restringendo la mera valutazione basata sull'incensuratezza e richiedendo elementi più concreti per la concessione delle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • In materia di IVA, se manca la dichiarazione annuale non sono ammesse detrazioni basate su documenti non registrati o privi di prova di pagamento: devono risultare liquidazioni periodiche e versamenti.
  • Le fatture passive per essere efficace base di detrazione devono essere registrate in contabilità e comprovate nei pagamenti; la sola produzione fatturale senza timbro, firma, registrazione o prova di pagamento raramente basta.
  • In Cassazione il ricorso può essere dichiarato inammissibile se la parte non indica specifici e concreti motivi di doglianza (ad es. travisamento della prova o violazione di norme) e si limita a censure generiche della motivazione.
  • La richiesta delle circostanze attenuanti generiche deve contenere indicatori specifici e positivi di meritevolezza; la loro bocciatura non richiede una motivazione estesa se la richiesta è generica o non supportata da elementi concreti.
  • Per evitare l'inammissibilità e sanzioni (spese e Cassa delle ammende), nell'impugnazione in Cassazione vanno specificati i punti di diritto o di fatto contestati con riferimenti puntuali alla prova e alla normativa applicabile.

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