Cassazione Penale, Sentenza n. 24931/2023 del 09/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
D'Elia impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna per detenzione e spaccio di cocaina (confezionata in dosi, circa 70 grammi, e materiali per lo spaccio). Con unico motivo di ricorso per cassazione chiedeva l'esclusione del concorso formale/continuazione ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., sostenendo che la detenzione e la successiva cessione fossero maturate in un unico contesto spazio-temporale e dovessero essere ricevute come un unico fatto unitario e non come più reati in continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione relativa all'insussistenza della continuazione non fosse stata dedotta in appello (ove era stato chiesto solo un ridimensionamento dell'aumento per continuazione) e pertanto risultasse preclusa in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Inoltre ha valutato il ricorso generico e privo di adeguata motivazione sul punto. In conseguenza di ciò il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.), non essendo emerso che l'inammissibilità fosse imputabile a causa non colpevole.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
La norma sulla continuazione è quella richiamata dal ricorrente come ostativa al cumulo: la Corte rileva però che l'eccezione di insussistenza del vincolo di continuazione non era stata dedotta in sede di appello e che, comunque, nel ricorso per cassazione non sono state fornite argomentazioni concrete e specifiche per escludere la continuazione nel caso concreto.
Norma incriminatrice in tema di stupefacenti: con essa il fatto contestato (detenzione e spaccio di cocaina) è stato qualificato dal giudice di merito.
Richiamato nella sentenza di merito per la partecipazione in concorso; la Corte di Cassazione non entra nel merito del fatto, essendosi pronunciata sull'inammissibilità del ricorso.
art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.
La norma processuale che impedisce in cassazione di dedurre questioni che non siano state oggetto di motivi di gravame in appello: la Corte l'ha applicata per escludere la censura relativa alla continuazione sollevata per la prima volta in cassazione.
Prevede l'onere delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00 in applicazione di tale norma, considerata l'assenza di elementi che dimostrassero la non colpevolezza nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria per inammissibilità non è dovuta se il ricorso è proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi a favore del ricorrente.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. 2, n. 34044/2020; Sez. 3, n. 27256/2020; Sez. 2, n. 29707/2017)
I precedenti citati consolidano il principio che in cassazione non possono essere dedotte questioni che non siano state sollevate in appello, onde evitare l'annullamento di punti della decisione volutamente sottratti alla cognizione del giudice di appello; la Corte li applica per motivare l'inammissibilità.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito sollevare per la prima volta questioni che non siano state dedotte in sede di appello: le doglianze nuove sono inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- Se si intende contestare l'esistenza del vincolo di continuazione (art. 81 c.p.), tale censura deve essere formulata e motivata già in appello con argomentazioni concrete sulle circostanze di fatto (unità di tempo, luogo, metodo o programma criminoso), altrimenti risulta preclusa in cassazione.
- Un ricorso per cassazione che si limiti a riferimenti generici o a mero richiamo di precedenti giurisprudenziali senza spiegarne l'applicazione al caso concreto è destinato all'inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare la condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), salvo che risulti che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Sostanzialmente, sul piano sostanziale, quando detenzione e cessione di stupefacenti avvengono in un contesto unico e integrato può essere plausibile sostenere l'unitarietà del fatto, ma la relativa censura dev'essere provata e tempestivamente dedotta nei gradi di merito; altrimenti non sarà esaminata in sede di legittimità.
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