Cassazione Penale, Sentenza n. 24933/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 5 e 10 del d.lgs. n. 74/2000 e art. 22, comma 12, del d.lgs. n. 286/1998, contestando in particolare: (1) la violazione del divieto di reformatio in peius per aver la Corte d'appello disposto, per la prima volta, la confisca obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 senza che il Pubblico ministero avesse proposto appello; (2) la mancanza o insufficienza della motivazione in relazione alla dichiarazione di continuazione dei reati e alla dosimetria della pena, con censura sull'aumento per continuazione ritenuto eccessivo rispetto ai fatti contestati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha annullato senza rinvio la parte della sentenza di appello relativa alla confisca (eliminandola) per violazione del divieto di reformatio in peius. Ha invece dichiarato inammissibile (o ha rigettato) il motivo relativo alla motivazione sulla continuazione e sulla commisurazione della pena, ritenendo adeguata la motivazione di merito in relazione al superamento delle soglie di punibilità e all'impiego di lavoratori irregolari su più cantieri.
Norme richiamate
Norma richiamata come fattispecie penale contestata nell'ambito dei reati tributari oggetto del processo
Ulteriore norma del d.lgs. n. 74/2000 richiamata tra i reati contestati
Prevede la confisca obbligatoria di somme o beni per i reati tributari; la Corte di cassazione ha ritenuto che l'applicazione di tale misura in appello, non disposta in primo grado e in assenza di appello del PM, violi il divieto di reformatio in peius
art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286/1998
Norma relativa al reato di utilizzo di lavoratori irregolari contestato, la cui valutazione ha inciso sulla gravità complessiva dei fatti ai fini della pena
Principio del divieto di reformatio in peius: il giudice d'appello non può aggravare la posizione dell'imputato quando l'appello è proposto solo dall'imputato e non dal pubblico ministero; la Corte ha richiamato questo divieto per annullare la confisca disposta in appello
Norma che impone l'obbligo di motivazione delle decisioni; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sulla continuazione e sulla pena fosse adeguata e pertanto il motivo che la censurava è stato dichiarato inammissibile
art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020
Richiamato nel contesto della requisitoria del Procuratore generale che ha chiesto l'accoglimento limitato del ricorso in relazione alla confisca
Massime di principio
- Il giudice d'appello non può aggravare la posizione dell'imputato (ad esempio disponendo una confisca non prevista in primo grado) quando il gravame è promosso solo dall'imputato e non dal pubblico ministero: ciò violerebbe il divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.). Per ottenere l'applicazione di misure patrimoniali diverse da quelle disposte in primo grado il Pubblico ministero deve proporre appello.
- La confisca prevista dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 è una misura suscettibile di essere annullata in cassazione se la sua imposizione in appello contrasta con il divieto di peggioramento della posizione processuale dell'imputato in assenza di appello della pubblica accusa.
- Le contestazioni sulla motivazione della continuazione dei reati e sulla dosimetria della pena richiedono una valutazione puntuale: il ricorso per cassazione è inefficace se la motivazione di merito mostra una correlazione tra la gravità dei fatti (es. superamento di soglie di punibilità, reiterazione, impiego di lavoratori irregolari in più cantieri) e l'entità della pena; per ottenere l'annullamento bisogna dimostrare carenze specifiche e non dedurre rilievi generici.
- In casi di reati fiscali l'accertamento del superamento delle soglie previste dalla normativa è elemento decisivo per la quantificazione della gravità e la determinazione della pena; la sola indicazione del superamento può essere ritenuta sufficiente se adeguatamente collegata ai fatti concreti.
- Chi impugna in Cassazione deve distinguere tra profili procedurali (es. violazione del divieto di reformatio in peius) e profili di merito (es. motivazione sulla continuazione): i primi possono condurre più facilmente all'annullamento, mentre i secondi richiedono l'indicazione di vizi specifici e non meramente assertivi.
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