Cassazione Penale, Sentenza n. 24930/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 74/2000 (infedele dichiarazione), sostenendo che le somme prelevate dalla società Albisetti S.p.A. nell'anno di imposta 2012 dovevano essere qualificate come prestiti infruttiferi e non come reddito imponibile. Denunciava contraddizioni nel percorso argomentativo della Corte d'appello: a) la curatela avrebbe riconosciuto restituzioni sistematiche; b) la sovrapposizione tra fatti di bancarotta distrattiva e reato tributario non potrebbe di per sé fondare il dolo specifico; c) la valutazione del complessivo rapporto di dare/avere renderebbe incerto l'anno di realizzazione dell'illecito; d) nell'anno 2012 le restituzioni sarebbero state superiori agli accrediti, escludendo il carattere reddituale delle somme.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la prospettazione difensiva fosse una mera ricostruzione alternativa e ipotetica priva di concreti elementi probatori idonei a sovvertire le valutazioni dei giudici di merito. La motivazione della Corte d'appello è stata considerata fondata su prove documentali e testimoniali (dichiarazioni della curatrice della fallita Albisetti S.p.A., contabilità, consulenza tecnica) che dimostrano l'anomalia e l'irregolarità delle operazioni di prelevamento e la mancanza di formalizzazione dei presunti prestiti. La Corte ha inoltre ritenuto provato il dolo specifico richiesto dall'art. 4 d.lgs. 74/2000 in considerazione degli artifizi contabili, del consistente ammontare sottratto all'imposizione e del coinvolgimento dell'imputato in fatti di bancarotta distrattiva. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. n. 74/2000
La norma sanziona la presentazione di dichiarazioni ideologicamente false finalizzate all'evasione fiscale e richiede, oltre alla violazione materiale, il dolo specifico consistente nella coscienza e volontà di rappresentare mendacemente gli elementi attivi o passivi per evadere le imposte. Nel caso la Corte ha ritenuto il dolo desumibile da artifizi contabili, rilevanti importi sottratti all'imposizione e dal coinvolgimento in bancarotta distrattiva.
art. 6 d.P.R. n. 917/1986
Stabilisce le categorie di reddito imponibile ai fini IRPEF. La difesa sosteneva che i flussi contestati non rientravano nelle categorie rilevanti (ossia erano prestiti), mentre i giudici hanno valutato la natura reddituale alla luce della documentazione e dell'assenza di formalità nei rapporti di dare/avere.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede, tra l'altro, che in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente sia condannato alle spese e, se previsto, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende. La Corte ha applicato tale disposizione e fissato la somma in Euro 3.000,00.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione all'onere delle spese: la Corte osserva che non sussistono elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma ciò non impedisce l'applicazione delle conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti né valuta ricostruzioni puramente ipotetiche: per ottenere accoglimento è necessario fornire elementi probatori concreti e nuovi che mettano in crisi la motivazione dei giudici di merito.
- La qualificazione contabile di flussi monetari come 'prestiti' anziché 'reddito' richiede documentazione formale (delibere, contratti, registrazioni contabili coerenti, evidenze bancarie) idonea a dimostrare l'assenza di vantaggio economico per il percettore.
- La mancanza di formalità e l'anomalia delle operazioni (assenza di delibere, registrazioni extracontabili, modalità di movimentazione dei fondi) sono indici forti della natura reddituale e possono far desumere il dolo specifico in materia tributaria.
- La connessione con altri reati (es. bancarotta distrattiva) e la consistenza degli importi sottratti aumentano la probabilità che il giudice ritenga sussistente il dolo di evasione quando emergono artifizi contabili.
- Per difendersi efficacemente in casi simili, il contribuente deve documentare in modo chiaro e coerente i rapporti di dare/avere (contratti di prestito con termini, interessi, prove di effettive restituzioni tramite bonifici formali e relative imputazioni contabili sia nel bilancio societario sia nel proprio), oltre a testimonianze e documenti che spiegano le ragioni economiche delle operazioni.
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