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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18380/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario del credito)

La controversia

Una banca aveva ottenuto decreto ingiuntivo contro una società debitrice e contro due garanti fideiussori per saldo di conto corrente e titoli cambiari protestati. In opposizione, uno dei fideiussori aveva contestato sia la corretta quantificazione del saldo bancario, sia la validità delle fideiussioni che lo riguardavano, sostenendone la non riferibilità delle firme e la conseguente nullità; inoltre aveva invocato la liberazione del fideiussore per avere la banca concesso ulteriore credito alla debitrice dopo il peggioramento della sua situazione patrimoniale, in violazione della correttezza e buona fede. Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo, mentre la Corte d'appello, in parziale riforma, aveva condannato il fideiussore al pagamento di una somma inferiore, ritenendo provata la parte di credito riferita ai titoli cambiari e valida comunque una fideiussione del 4.12.1996, escludendo la novazione e dichiarando tardiva l'eccezione di liberazione ex art. 1956 c.c. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla contestazione dell'importo riconosciuto in appello; (2) violazione dell'art. 633 c.p.c. per avere la Corte d'appello fondato la condanna su un contratto di fideiussione non prodotto in fase monitoria; (3) violazione degli artt. 1230 e 1939 c.c. e 183 c.p.c. per la ritenuta tardività dell'eccezione di novazione/liberazione; (4) violazione degli artt. 1956 c.c., 1697 c.c. e 183 c.p.c. per la tardiva dichiarazione di liberazione dalla fideiussione e per l'asserita mancata prova dei relativi presupposti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: il primo perché la doglianza non riguardava un fatto storico omesso, ma una mera deduzione difensiva sulla quantificazione del credito; il secondo perché, una volta proposta opposizione a decreto ingiuntivo, il giudizio è regolato dalle norme del processo di cognizione e non dai presupposti probatori dell'art. 633 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la questione della pretesa estinzione del rapporto garantito era nuova e non risultava trattata nella sentenza impugnata, oltre a non essere chiarito quando fosse stata introdotta. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo per difetto di autosufficienza, poiché non era riportato il contenuto dell'atto in cui l'eccezione di liberazione sarebbe stata tempestivamente formulata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non riguarda la mancata valutazione di deduzioni difensive o argomentazioni di parte.

  • art. 633 c.p.c.

    disciplina il procedimento monitorio e i relativi presupposti probatori, ma dopo l'opposizione il giudizio è regolato dalle norme del procedimento di cognizione ordinaria applicabili al merito.

  • art. 645 c.p.c.

    l'opposizione a decreto ingiuntivo fa sì che la decisione sia assunta secondo le regole del giudizio di cognizione.

  • art. 1230 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di novazione, ma la censura è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile.

  • art. 1939 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile per novità della questione.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato sia per la pretesa tardività delle eccezioni sia per la loro tempestività; la Corte ha rilevato, quanto al quarto motivo, difetto di autosufficienza nel non riprodurre il contenuto della memoria.

  • art. 1956 c.c.

    l'eccezione di liberazione del fideiussore deve essere tempestivamente proposta; nella specie la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 1697 c.c.

    richiamato dal ricorrente, senza autonoma decisività ai fini dell'esito, nel contesto della liberazione del fideiussore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la mancata considerazione di una tesi difensiva o di una contestazione sulla quantificazione, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso.
  • Dopo l'opposizione a decreto ingiuntivo, la controversia è decisa secondo le regole del giudizio di cognizione, sicché non è decisivo invocare solo i limiti probatori propri della fase monitoria.
  • Le questioni nuove, non trattate nella sentenza impugnata e non chiaramente dedotte nei gradi di merito, sono inammissibili in cassazione.
  • L'eccezione di liberazione del fideiussore o analoghe eccezioni in senso proprio devono essere dedotte tempestivamente e, in cassazione, chi le invoca deve rispettare rigorosamente l'onere di autosufficienza, trascrivendo o indicando compiutamente gli atti processuali rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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