Cassazione Civile, Ordinanza n. 34118/2025 del 25/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo alla TARI 2014, dell’importo di euro 319,34, notificato il 1/9/2020. Il contribuente ha impugnato l’atto sostenendo che il credito fosse ormai estinto per prescrizione quinquennale, assumendo che il termine dovesse decorrere dal 31 dicembre 2014, data in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato, e che quindi l’accertamento avrebbe dovuto essere notificato entro il 31/12/2019. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione ha denunciato violazione e falsa interpretazione dell’art. 2948, n. 4, c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., lamentando che il giudice di appello avesse erroneamente applicato la disciplina della decadenza ex art. 1, comma 161, L. 296/2006 e avesse sovrapposto il dies a quo della decadenza a quello della prescrizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha confermato che, poiché era in discussione la tempestività dell’avviso di accertamento, veniva in rilievo la decadenza dal potere impositivo e non la prescrizione del credito. Ha quindi ribadito che, per i tributi locali, l’avviso di accertamento va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati; nel caso della TARI 2014, con dichiarazione da presentare nel 2015, il termine scadeva il 31/12/2020, sicché la notifica del 1/9/2020 era tempestiva. Il ricorso è stato rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’ente intimato; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale, ma la Corte esclude che sia la norma pertinente quando si contesta la tempestività dell’atto impositivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 1, comma 161, L. 296/2006
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Per i tributi locali l’esercizio del potere impositivo è soggetto a decadenza, non a prescrizione; la tempestività si valuta sul termine quinquennale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato quale fonte dell’introduzione del meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 16 e 17
Richiamati nella disposizione sull’irrogazione e contestazione delle sanzioni entro i medesimi termini decadenziali.
Massime di principio
- Quando si contesta la tempestività di un avviso di accertamento tributario, la questione attiene di regola alla decadenza dal potere impositivo e non alla prescrizione del credito.
- Per i tributi locali, gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui dichiarazione o versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
- La prescrizione del credito tributario opera, invece, dopo il tempestivo esercizio della pretesa impositiva e il definitivo accertamento del diritto al prelievo, cioè nella fase di riscossione o di recupero del tributo.
- Ai fini del rispetto del termine decadenziale rileva la data in cui l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari per la notifica dell’atto.
- Non è corretto sovrapporre il dies a quo della decadenza a quello della prescrizione, perché si tratta di istituti distinti e con diversa funzione nell’ordinamento tributario.
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