Sentenza del 02/08/2023 n. 23504 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società (ex Mediashopping) aveva versato a titolo cautelativo IVA relative ad operazioni 2009-2010 effettuate tramite l'intermediaria Trade Up Srl e, dopo l'archiviazione del procedimento penale, aveva chiesto il rimborso dell'IVA versata (importi indicati in relazione al 2009 e 2010). L'Ufficio negò il rimborso sostenendo la partecipazione consapevole della società a operazioni con fatture inesistenti e emise avvisi di accertamento. La società ottenne in primo grado il rimborso e la CTR Lombardia con sentenza n. 5301/2014, divenuta definitiva, riconobbe il diritto al rimborso. L'Agenzia eccepì in cassazione che la decisione definitiva precedente non potesse precludere un successivo accertamento che contestava l'indetraibilità dell'IVA per frode, perché il primo giudizio avrebbe avuto diverso oggetto/proposta (procedura di rimborso 'anomalo' ex D.Lgs. 546/1992), mentre il secondo era fondato su disconoscimento della detrazione ex D.P.R. 633/1972.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che il giudicato formatosi con la sentenza n. 5301/2014 avesse accertato il diritto alla detrazione/il diritto al rimborso con riguardo alle specifiche operazioni, e che il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile impedisce all'Amministrazione di rimettere in discussione, con atti successivi, lo stesso diritto relativo a quelle medesime operazioni. La Corte ha inoltre respinto le obiezioni relative alla diversa sede procedurale e agli argomenti unionisti invocati dall'Agenzia, richiamando la giurisprudenza comunitaria sulla certezza del giudicato. Condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Invocato dall'Agenzia come motivo di cassazione per violazione e falsa applicazione delle norme sul giudicato; la Corte lo ha esaminato e respinto, ritenendo che la questione fosse di diritto e non improcedibile per difetto di autosufficienza.
Richiamato nell'ambito delle norme sul giudicato; la Corte ha confermato che il giudicato opera sul dedotto e sul deducibile e determina l'intangibilità del diritto accertato.
Norma richiamata in relazione agli effetti del giudicato civile; la sentenza ne sottolinea la portata nell'impedire la rinnovata discussione di fatti e diritti già compresi nel perimetro del giudicato.
Regola il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti; la Corte ha ritenuto che il precedente giudicato avesse già accertato il diritto alla detrazione/ al rimborso con riguardo alle specifiche operazioni.
Riferito dall'Agenzia come diverso fondamento normativo dell'atto impositivo; la Corte ha osservato che differenze procedurali o formali non eliminano l'effetto sostanziale del giudicato sul diritto alla detrazione relativo alle stesse operazioni.
Rilevante perché il primo giudizio si era formato in materia di rimborso 'anomalo' ai sensi di tale norma; la Corte ha però stabilito che la natura procedurale del primo giudizio non nega l'effetto sostanziale del giudicato sul diritto tributario dedotto.
Principi giurisprudenziali della Corte di Giustizia UE
La Corte ha richiamato il principio comunitario di autorità della cosa giudicata e la compatibilità del giudicato nazionale con la certezza del diritto; tuttavia ha richiamato anche i limiti dell'efficacia del giudicato (non si estende a fatti sopravvenuti o a diversi atti/anni d'imposta).
Massime di principio
- Il giudicato tributario copre non solo quanto specificamente dedotto in giudizio ma anche il deducibile: una sentenza definitiva che riconosce il diritto al rimborso/detrazione per determinate operazioni preclude all'Amministrazione di rimettere in discussione lo stesso diritto con riguardo alle medesime operazioni.
- Differenze procedurali o formali (es.: domanda di rimborso 'anomalo' vs. atto di accertamento) non eliminano l'effetto sostanziale del giudicato quando l'oggetto sostanziale (il diritto alla detrazione relativo alle stesse operazioni) è identico.
- Il giudicato non opera invece rispetto a fatti sopravvenuti o a questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto da cui scaturiscono; quindi l'Amministrazione resta libera di contestare operazioni diverse, anni diversi o elementi nuovi sopravvenuti.
- Per tutelarsi in situazioni analoghe, il contribuente deve verificare che la pronuncia favorevole riguardi esplicitamente le operazioni per le quali chiede la protezione e mantenere identità di parti e oggetto nelle successive controversie.
- L'Amministrazione deve valutare i limiti del potere di accertamento: se un credito IVA è stato definitivamente riconosciuto per precise operazioni, il recupero dello stesso credito su quelle operazioni è precluso, salvo che emergano fatti nuovi non altrimenti proponibili nel giudizio precedente.
- E' importante prestare attenzione ai termini e alla strategia processuale: se l'Ufficio emette avvisi di accertamento, il contribuente dovrebbe valutare l'opportunità di impugnazione tempestiva anche alla luce di eventuali giudicati precedenti che potrebbero essere invocati a difesa.
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