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Sentenza

Sentenza del 02/08/2023 n. 23555 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia contestava, per i periodi 2007-2009: (a) la qualificazione come contratto di finanziamento del rapporto di cash pooling (contratto "(Omissis)" tra OTIS e UTILI) e la conseguente rideterminazione degli interessi attivi ai fini IRES applicando tassi maggiori rispetto a quelli praticati dalla contribuente; (b) la non congruità della royalty (3,5% del fatturato) corrisposta da OTIS a Otis Elevator Company, rideterminandone il valore a 2% e disconoscendone la deducibilità per la differenza, ai sensi della disciplina sui prezzi di trasferimento (art. 110, comma 7 TUIR). Le società hanno impugnato gli avvisi; la CTR aveva accolto parzialmente l'Ufficio confermando la riclassificazione e la rideterminazione delle royalty. Le società hanno proposto ricorso per cassazione con più censure (fra cui motivazione carente sulla qualificazione del cash pooling e omesso esame degli studi di transfer pricing). L'Agenzia ha proposto ricorso incidentale condizionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto due motivi principali del ricorso delle contribuenti: (i) ha ritenuto carente la motivazione della CTR che aveva riclassificato il "zero balance cash pooling" come contratto di finanziamento senza adeguata spiegazione e senza distinguere fra "notional" e "zero balance", in contrasto con la prassi amministrativa che esclude la configurazione come mutuo nel caso di zero balance; (ii) ha ritenuto fondato il motivo per omesso esame degli studi economici e dei comparabili presentati dai contribuenti ai fini della verifica della congruità della royalty (metodo CUP), obbligando la CTR a valutare concretamente tali prove e la scelta del metodo più appropriato. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata alla CTR di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame. Il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sono demandate al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • T.u.i.r. art. 110, comma 7

    Norma sui prezzi di trasferimento; la Corte ricorda che l'Amministrazione deve individuare operazioni infragruppo regolate a valori non di mercato e che grava sul contribuente l'onere di dimostrare la normalità dei prezzi. Il motivo relativo al mancato esame delle prove in materia è stato accolto.

  • T.u.i.r. art. 9, comma 3

    Definizione di prezzo normale; richiamata come criterio per valutare la congruità delle royalty e la necessità di prova da parte del contribuente.

  • Codice civile art. 1813

    Norma sul contratto di mutuo; la sentenza ha rilevato che il cash pooling nella forma "zero balance" non presenta gli elementi tipici del mutuo (obbligo di restituzione), quindi non è automaticamente riconducibile al mutuo/finanziamento.

  • Codice civile art. 1322

    Riferimento alla configurazione del cash pooling quale contratto atipico a causa mista; utile per distinguere le diverse forme contrattuali (notional vs zero balance).

  • D.M. 14 maggio 2018

    Decreto che detta le linee guida e i metodi per l'applicazione dell'art.110, comma 7 TUIR; la Corte ne richiama il principio che il metodo più appropriato (es. CUP) deve essere scelto in base all'analisi funzionale e alla disponibilità di comparabili.

  • Circolare Agenzia Entrate 21/E del 3 giugno 2015

    Prassi amministrativa citata per affermare che il "zero balance cash pooling" non configura operazione di finanziamento ai fini fiscali, in quanto manca l'obbligo di restituzione e i saldi sono azzerati giornalmente.

  • Interpello Agenzia Entrate n. 396 del 29 luglio 2022

    Ulteriore documento di prassi che conferma la non riconducibilità del "zero balance" a prestiti tra società del gruppo, per le stesse ragioni di reciprocità, indisponibilità e assenza di obbligo di restituzione.

  • Codice di procedura civile art. 112

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla pronuncia sulle sanzioni; la Corte ha ritenuto i motivi collegati assorbiti ma ha richiamato il principio che il giudice deve pronunciarsi adeguatamente sulle questioni rilevanti.

  • Principi contabili nazionali (OIC14)

    Richiamati per chiarire la qualificazione economico-contabile del cash pooling e la sua lettura in termini di gestione tesoreria di gruppo piuttosto che di finanziamento.

Massime di principio

  • Il cash pooling nella forma "zero balance" non va automaticamente riclassificato come finanziamento/mutuo: se manca l'obbligo di restituzione, i saldi sono azzerati giornalmente e le operazioni sono reciproche e indisponibili, la prassi e la giurisprudenza tendono a escludere la configurazione come prestito.
  • Quando l'Amministrazione effettua rettifiche basate sui prezzi di trasferimento (art. 110, comma 7 TUIR), deve individuare transazioni a valori non di mercato; tuttavia il contribuente ha l'onere di produrre prove (studi economici, comparabili) e tali studi devono essere effettivamente esaminati e motivatamente valutati dal giudice di merito.
  • Nella verifica del transfer pricing la scelta del metodo (CUP, TNMM, ecc.) deve seguire il principio di appropriatezza: il giudice deve spiegare perché scarta comparabili o metodi proposti dalle parti e indicare gli elementi che giustificano la scelta del metodo adottato.
  • Le decisioni dei giudici di merito devono contenere una motivazione idonea e congrua: carenza di motivazione sulla riclassificazione giuridica di rapporti economici complessi (es. cash pooling) è motivo di cassazione e rinvio.
  • In sede di cassazione un ricorso incidentale condizionato proposto dalla parte già vittoriosa in grado di merito è spesso inammissibile quando tratta questioni assorbite dalla decisione principale; tali questioni possono essere riproposte dopo eventuale accoglimento del ricorso principale davanti al giudice di rinvio.

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