Sentenza del 02/08/2023 n. 211 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera
Quota consortile - Proroga piano di classifica - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità della cartella di pagamento per la quota consortile 2019 sostenendo che il Piano di classifica non fosse stato regolarmente adottato nei termini previsti dalla L.R. 1/2017 e successive proroghe, che quindi mancasse la ultrattività dei piani dei consorzi disciolti e che mancherebbe il vantaggio concreto per il proprio fondo. Venivano altresì sollevati profili di violazione degli artt. 3, 9, 34 della L.R. 1/2017, del principio di capacità contributiva e del combinato disposto art.2697 c.c. e art.10 R.D. 215/1933 relativamente all onere probatorio.
La decisione
Il giudice ha rigettato integralmente il ricorso. La corte ha ritenuto che le disposizioni transitorie di L.R. 1/2017 e la proroga prevista da L.R. 39/2017 consentano la continuazione dell'applicazione dei piani di classifica e dei piani di riparto adottati dai consorzi disciolti per l'esercizio 2017 anche per l'anno 2019; ha richiamato l'applicabilità delle norme statali (R.D. 215/1933 e art.860 c.c.) che ammettono l'imposizione provvisoria dei contributi e la presunzione del vantaggio una volta adottato il piano. Inoltre la corte ha sottolineato che l'onere della prova circa la mancata esecuzione delle opere o l'assenza di vantaggio grava sul contribuente che impugna la cartella, prova che nel caso di specie non è stata fornita. Per tali ragioni la cartella è stata dichiarata legittima; le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
Legge Regionale Basilicata n.1 del 11 gennaio 2017
art.34 (commi 3 e 5), art.9, art.3, art.44 (commi 1 e 4)
Le disposizioni transitorie di art.34, lette insieme con la proroga di L.R. 39/2017, consentono l'ultrattività e l'utilizzo, in via transitoria, dei piani di classifica e dei piani di riparto adottati dai consorzi disciolti per l'esercizio finanziario 2017, legittimando la messa a ruolo dei contributi per il 2019. L'art.44 conferma l'abrogazione delle norme regionali incompatibili e il richiamo alle norme statali applicabili.
Legge Regionale Basilicata n.39 del 30 dicembre 2017
La proroga di 12 mesi dei termini per l'adozione degli atti amministrativi di cui alla L.R. 1/2017 è stata ritenuta compatibile con le disposizioni transitorie e con l'efficacia dei piani previgenti; non determina l'istituzione di un tributo autonomo né contrasta con i principi della disciplina ordinaria.
Regio Decreto 13 febbraio 1933, n.215
art.10 (richiamato), art.11 (nella giurisprudenza)
La normativa statale viene applicata in quanto residualmente richiamata dalla legge regionale; la giurisprudenza interpreta il R.D. 215/1933 come fonte che permette ai consorzi di operare in via provvisoria con indici approssimativi e presuntivi del beneficio, rimandando eventualmente a successivi conguagli.
Stabilisce l'obbligo dei proprietari ricadenti nel comprensorio a concorrere alle spese in ragione del beneficio tratto dalle opere di bonifica; la corte lo riafferma come fondamento dell'obbligo contributivo.
Sancisce l'onere della prova: la corte conferma che chi impugna la cartella per carenza del presupposto del contributo deve provare l'inadempimento delle indicazioni del piano o la mancata esecuzione/funzionamento delle opere e l'assenza del vantaggio.
Corte Costituzionale
sentenza n.188 del 19.10.2018
La Corte ha qualificato il contributo consortile come tributo di scopo e non sinallagmatico, riconoscendo la legittimazione del consorzio ad esercitare un potere impositivo sulla base dell'inclusione del bene nel comprensorio e del beneficio presunto.
Corte di Cassazione
sentenze n.6827/2009 e n.20359/2021
Precedenti di legittimità affermano che per la nascita dell'obbligo contributivo non è sempre necessaria la redazione di un nuovo piano regionale e che il beneficio può essere presunto, mentre l'onere probatorio a carico del contribuente vale quando si contesta l'effettiva esecuzione o efficacia delle opere.
Massime di principio
- La validità di una cartella per contributi consortili può essere mantenuta anche se il piano di classifica è anteriore, purché la normativa transitoria regionale consenta l'applicazione dei piani dei consorzi disciolti per l'esercizio di riferimento e non sia stata annullata l'origine giuridica di quei piani.
- Le proroghe di termini per l'adozione degli atti amministrativi, se ragionevoli e previste dalla normativa transitoria, non determinano di per sé l'illegittimità delle entrate consortili e non configurano automaticamente un tributo nuovo o incostituzionale.
- In assenza di prova di annullamento o impugnazione dei piani originari, i piani di classifica pubblicati e non censurati restano vincolanti e legittimano la riscossione delle quote.
- Il presupposto del contributo (il vantaggio per il fondo) è presunto in ragione dell'approvazione del piano di classifica; chi impugna la pretesa fiscale deve provare la mancata esecuzione o il mancato funzionamento delle opere che generano il beneficio.
- Le norme statali (R.D. 215/1933 e art.860 c.c.) possono essere richiamate e applicate in via sussidiaria e consentono, in via provvisoria, l'uso di indici approssimativi per la ripartizione dei contributi con eventuali conguagli successivi.
- Per una valida impugnazione è strategico produrre prove specifiche e documentali sull'assenza del beneficio reale per il fondo (perizia tecnica, inventario lavori, atti amministrativi che attestino mancata esecuzione), o dimostrare l'annullamento giurisdizionale del piano di classifica.
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