Sentenza del 02/08/2023 n. 18 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di rettifica e atti di irrogazione sanzioni connessi alla classificazione doganale di numerose importazioni di barre d'acciaio (origine Ucraina) per gli anni 2020-2022: l'Amministrazione contestava che le barre fossero "ottenute o rifinite a freddo" invece che "semplicemente laminate o estruse a caldo", con conseguente richiesta di dazi supplementari extra-contingente, interessi e l'applicazione di sanzioni amministrative rilevanti. Le ricorrenti deducevano, tra l'altro, inesistenza del presupposto impositivo, mancanza di verifica fisica e prova da parte dell'Ufficio, legittimo affidamento su presunte indicazioni di uno specialista doganale, capienza del contingente tariffario, carenza dei presupposti soggettivi per le sanzioni e applicabilità della continuazione/concorrente di violazioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto legittimi gli avvisi di rettifica dell'accertamento d'ufficio (quindi confermata la riclassificazione operata dall'Amministrazione basata su documentazione di origine e trasporto che attestava lavorazioni "a freddo"). Ha però accolto i ricorsi nella parte relativa all'entità delle sanzioni, ritenendole eccessive e non conformi al principio di proporzionalità; le sanzioni sono state rideterminate in misura pari al 100% dei maggiori dazi e interessi contestati. Le spese di lite sono compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione)
art. 48; art. 77, par. 1; art. 114, par. 2; art. 15 (testo parziale citato in motivazione); art. 42 (principio di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni)
Disciplina i controlli e le revisioni dell'accertamento, la nascita dell'obbligazione doganale e gli interessi; l'art. 15 impone obblighi di accuratezza e diligenza a chi fornisce informazioni alle autorità doganali (anche il rappresentante doganale). L'art. 42 impone che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive, principio applicato dalla Corte per ridurre le sanzioni eccessive.
art. 18; art. 21; art. 23; art. 33; art. 7 (comma 1 e comma 4 richiamati proceduralmente)
Norme procedurali sul ricorso in materia tributaria/doganale, ammissione di prove e discussione in udienza; specifiche regole processuali e limiti temporali per l'ammissione di mezzi istruttori.
Norma nazionale richiamata quale base per l'attività di revisione dell'accertamento (attuazione del codice doganale).
art. 5, comma 1; art. 6, comma 2; art. 7; art. 12
Disciplina le sanzioni amministrative tributarie: art.5 richiede dolo o colpa (presunzione di responsabilità salvo prova della buona fede/errore inevitabile), art.6 tratta incertezze interpretative, art.7 principio di proporzionalità nella determinazione delle sanzioni, art.12 (concetto di continuazione) ritenuto non applicabile alle sanzioni doganali per la natura 'd'atto' di ogni operazione.
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U.L.D.)
art. 303, comma 3 (richiamato relativamente alla sanzione applicata)
Prevede sanzioni per violazioni delle norme doganali; la Corte ha comunque ridotto l'importo alla luce del principio di proporzionalità europeo.
Regolamento (UE) n. 159/2019
riferimento al contingente tariffario n. 09.8959
Stabilisce contingenti tariffari; la Corte ha ritenuto infondata la tesi della capienza del contingente invocata dalle ricorrenti, in base all'analisi delle movimentazioni e dell'esaurimento del contingente.
Massime di principio
- La documentazione emessa dal produttore e dalle autorità di origine (certificati di origine/circolazione EUR.1, CMR, T1, tecnic. protocol, shipping documents) ha elevato valore probatorio: se coerente e dettagliata può legittimare la rettifica doganale senza necessità di verifica fisica in loco.
- L'onere probatorio in materia doganale può essere assolto dall'Amministrazione mediante una documentazione organica e concordante che dimostri la reale lavorazione del bene; la mera produzione in giudizio di analisi su lotti diversi non è sufficiente a confutare la contestazione.
- I rappresentanti doganali (diretti o indiretti) sono soggetti a obblighi di diligenza: la normativa UE (art.15 del CDU) attribuisce loro responsabilità circa accuratezza, autenticità e validità delle informazioni e documenti forniti, con possibile responsabilità in solido per sanzioni derivanti da dichiarazioni errate.
- Il principio di proporzionalità delle sanzioni di fonte UE è vincolante: sanzioni manifestamente sproporzionate rispetto ai diritti contestati possono essere ridotte dal giudice; il criterio pratico adottato in questo caso è stato la rideterminazione al 100% dei maggiori dazi e interessi.
- L'istituto della continuazione/concorrente (art.12 D.Lgs. 472/1997) non si applica automaticamente in materia doganale, perché ogni operazione doganale è considerata autonoma ('imposta d'atto').
- In difesa, per impugnare con successo una riclassificazione è necessario provare concretamente: (a) una verifica fisica specifica sulle stesse partite contestate antecedente alle rettifiche; o (b) un atto formale dell'Amministrazione che abbia imposto altra classificazione; o (c) un errore inevitabile che dimostri la buona fede/incolpevolezza.
- Con riferimento ai contingenti tariffari, chi dichiara il codice corretto e richiede il contingente contribuisce al suo esaurimento: la mera affermazione della capienza va dimostrata con riepiloghi temporali e quantitativi precisi.
- Proceduralmente, l'ammissione di mezzi istruttori (testimonianze, perizie) è soggetta a limiti temporali e formali; occorre attenersi alle regole processuali (termine di notifica, competenze del Collegio, regole di ammissibilità).
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