Sentenza del 02/08/2023 n. 23540 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva, per prudenza, versato IVA relativa a operazioni di trading tramite l'intermediaria Trade Up Srl e aveva chiesto il rimborso dell'IVA versata a monte per il 2009 e 2010. Dopo un procedimento penale archiviato, la società ottenne in via giudiziale (CTR Lombardia, sent. n. 5301/2014) il riconoscimento del diritto al rimborso; successivamente l'Agenzia emise avvisi di accertamento e provvedimenti di diniego del rimborso sostenendo la indetraibilità dell'IVA per il coinvolgimento consapevole della contribuente in frode. L'Agenzia ricorse in Cassazione deducendo violazione delle regole sul giudicato (art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3; artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.), sostenendo che il precedente giudicato aveva oggetto diverso e non impediva la riapertura della questione sull'indetraibilità per frode.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che il giudicato formatosi con la sentenza favorevole al rimborso comprendesse non solo le questioni dedotte espressamente ma anche quelle deducibili connesse al medesimo oggetto, cioè il diritto alla detrazione/ristorno dell'IVA relativa alle specifiche operazioni. Pertanto l'Amministrazione non poteva rimmettere in discussione, con avvisi di accertamento e dinieghi successivi, la detraibilità dell'IVA già definitivamente riconosciuta per le stesse operazioni. La Corte ha respinto le eccezioni dell'Agenzia con riferimento anche ai principi di diritto dell'Unione e di tutela della certezza dei rapporti, confermando l'intangibilità del giudicato nei limiti indicati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale. Il ricorso è stato rigettato e l'Agenzia condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Utilizzato dall'Agenzia per dedurre violazione di norme sul giudicato; la Corte ha valutato che il motivo di nullità relativo all'erronea applicazione del giudicato non fosse fondato.
Riferimento richiamato dall'Agenzia nella contestazione delle regole sul giudicato; la Corte ha richiamato i principi relativi all'ambito di operatività del giudicato (dedotto e deducibile).
Richiamato nella prospettazione della falsa applicazione delle norme sul giudicato; la Corte ha confermato la portata estensiva del giudicato sul deducibile.
art. 360 bis c.p.c. comma 1 n. 1
art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1
La difesa della società aveva eccepito inammissibilità per mancata critica appropriata a giurisprudenza di legittimità; la Corte ha ritenuto la questione di diritto sollevata dall'Agenzia ammissibile e non soggetta a tale causa di inammissibilità.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
Eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza sollevata dalla resistente e rigettata dalla Corte poiché il ricorso poneva questione di diritto chiara.
Norma sul diritto alla detrazione dell'IVA; la Corte ha ritenuto che il giudicato sul rimborso implicasse l'accertamento del diritto alla detrazione previsto da tale art.
Articolo richiamato dalla parte resistente e dall'Agenzia come luogo normativo della indetraibilità; la Corte ha osservato che, anche se l'Amministrazione ha richiamato l'art. 30 nei dinieghi, il giudicato precedente aveva già accertato il diritto alla detrazione per le medesime operazioni.
Richiamato dalla resistente per segnalare la natura della domanda di rimborso; la Corte ha ritenuto che differenze procedurali non annullano l'effetto sostanziale del precedente accertamento del diritto.
Giurisprudenza comunitaria (es. C-446/18 Agrobet; C-224/01 Kobler; Kapferer; Olimpiclub)
sentenze Corte di giustizia richiamate in motivazione
La Corte ha richiamato i principi UE sulla certezza del diritto e sull'autorità della cosa giudicata, confermando che il diritto comunitario non impone la disapplicazione delle regole interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata, salvo limiti specifici (es. non estendere il giudicato a giudizi su diversi anni d'imposta).
Massime di principio
- Il giudicato civico/tributario copre non solo le questioni espressamente dedotte ma anche quelle 'deducibili' strettamente connesse all'oggetto del processo: una sentenza definitiva che riconosce il diritto al rimborso IVA per specifiche operazioni preclude all'Amministrazione di rimettere in discussione la detraibilità relativa a quelle stesse operazioni.
- La diversa qualificazione procedurale delle contestazioni (istanza di rimborso ex D.lgs. 546/1992 vs avviso di accertamento) non elimina l'effetto sostanziale del giudicato quando la questione sostanziale sia la stessa (diritto alla detrazione/ristorno per le medesime operazioni).
- La certezza dei rapporti giuridici e l'intangibilità del giudicato sono principi compatibili con il diritto dell'Unione, perciò il giudicato nazionale ha efficacia anche in materia IVA entro i limiti stabiliti dalla Corte di giustizia (non si estende però a diversi anni d'imposta o a fatti sopravvenuti).
- Se l'Amministrazione intende contestare la detraibilità IVA relativa a specifiche operazioni, deve farlo entro i limiti e termini previsti e non può invalidare retroattivamente un giudicato già formatosi sulle medesime operazioni.
- In pratica, per il contribuente che ha pagato IVA per prudenza e ottiene una sentenza favorevole, la decisione finale impedisce riaperture della stessa questione per le medesime operazioni; tuttavia se emergono fatti nuovi posteriori (es. elementi di frode emersi dopo il giudicato) o si contestano operazioni diverse/anni diversi, l'Amministrazione può avere spazio di intervento.
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