Cassazione Civile, Ordinanza n. 27268/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia origina da avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2011 nei confronti di una società poi incorporata, per maggiori IRAP e IVA, e nei confronti dei soci per maggiori IRPEF, poiché all'epoca la società era una società di persone e si applicava il regime di trasparenza. Nei giudizi di merito la CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi, ritenendo illegittima la ripresa limitatamente ai costi di sponsorizzazione e rigettando il resto; in appello, invece, la CTR aveva accolto l'appello incidentale dell'Ufficio e respinto le impugnazioni dei contribuenti. Con i ricorsi per cassazione, riuniti, i contribuenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 14 del d.lgs. 546/1992, degli artt. 102 e 111 Cost. e del c.p.c., per mancata declaratoria di nullità del giudizio di appello per omessa riunione/integrazione del contraddittorio tra ricorso della società e ricorsi dei soci; 2) violazione dell'art. 109, comma 5, TUIR e dell'art. 19-bis e 19-bis1 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente negato l'inerenza/congruità dei costi limitandosi al rapporto tra costi e fatturato, senza considerare la convenienza economica e il nesso utilitaristico dell'operazione. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché dai provvedimenti di merito emergeva una trattazione sostanzialmente unitaria e contestuale delle controversie, tale da escludere la violazione del litisconsorzio necessario; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non si fondava su un giudizio di mera incongruità economica ma sulla mancanza di prova certa delle prestazioni fatturate e quindi sulla ritenuta inesistenza delle operazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i tre ricorsi e li ha rigettati tutti. Ha escluso la nullità del giudizio di appello per difetto di litisconsorzio necessario, valorizzando la trattazione contestuale e sostanzialmente unitaria dei giudizi di società e soci nei gradi di merito. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura sulla deducibilità/detraibilità dei costi perché non confrontata con la reale ratio della decisione impugnata, fondata sull'assenza di prova delle prestazioni e sulla conseguente qualificazione delle fatture come relative a operazioni inesistenti. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti.
Norme richiamate
Il litisconsorzio necessario nelle controversie tributarie va rispettato, ma la nullità del giudizio non sussiste quando risulti una trattazione sostanzialmente unitaria e contestuale delle posizioni di società e soci nei gradi di merito.
Richiamato insieme all'art. 14 nel motivo di ricorso; non emerge una specifica interpretazione autonoma nella decisione.
Richiamato per sostenere la necessità del contraddittorio integrale; la Corte ne esclude la violazione alla luce della trattazione unitaria.
art. 111 Cost.
Invocato a fondamento del simultaneus processus e delle esigenze di economia processuale e ragionevole durata.
Richiamato dai ricorrenti in tema di inerenza dei costi; la Corte non affronta il merito di tale interpretazione perché la censura non coglie la ratio decidendi.
Richiamato in tema di detrazione IVA; la doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di pertinenza alla motivazione della CTR.
Richiamato in tema di detrazione IVA; non viene svolta una specifica interpretazione autonoma.
È il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti; la Corte valuta il primo come infondato e il secondo come inammissibile.
Richiamato per il principio di trasparenza delle società di persone e l'automatica imputazione del reddito ai soci in proporzione alle quote.
Richiamato a proposito della notifica dell'avviso di udienza agli eredi e del tempo utile per nominare un nuovo difensore.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative alla rettifica del reddito di una società di persone e, per trasparenza, del reddito di partecipazione dei soci, ricorre un litisconsorzio necessario originario; tuttavia la nullità del giudizio non è configurabile quando dai fatti processuali risulti che le cause siano state trattate in modo sostanzialmente unitario e contestuale, con pieno contraddittorio nei gradi di merito.
- Il vizio di nullità per violazione del litisconsorzio necessario deve essere specificamente dedotto e argomentato sulla concreta sequenza processuale; in difetto di una contestazione autosufficiente delle modalità di trattazione del giudizio di merito, la censura non può essere accolta.
- Nel ricorso per cassazione la censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: non basta contestare una motivazione solo apparente o obiter, occorre aggredire il fondamento decisivo della pronuncia.
- Quando il giudice di merito qualifica le fatture come relative a operazioni inesistenti per mancanza di prova certa delle prestazioni, la doglianza sulla mera inerenza o congruità economica del costo non è decisiva, perché il tema centrale diventa la prova dell'effettività dell'operazione.
- Nel sistema di trasparenza delle società di persone, l'accertamento del reddito sociale incide automaticamente sul reddito dei soci, con conseguente inscindibilità della controversia tra società e partecipi ai fini del contraddittorio.
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