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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2361/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società di Edimburgo aveva chiesto il rimborso dell'equivalente del 50% del credito d'imposta (ai sensi dell'art.10, par.4 della Convenzione Italia-Regno Unito) relativo a dividendi percepiti da partecipazioni italiane. L'Ufficio aveva respinto perché, secondo l'Amministrazione, nel Regno Unito i dividendi percepiti dai pension fund non sono soggetti a corporation tax e quindi non sussisteva doppia imposizione. La contribuente contestò che si trattava di una società commerciale (Pension Management) che aveva un fondo interno di gestione previdenziale privo di autonoma personalità giuridica e che i dividendi erano stati inclusi nell'imponibile e soggetti a tassazione nel Regno Unito; la CTR accolse l'appello della contribuente ritenendola assimilabile a una società di capitali e non destinataria di un regime di favore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale della contribuente. La Corte ha ritenuto insindacabili in sede di legittimità gli accertamenti di fatto della CTR che avevano constatato (i) la soggezione della società scozzese alla corporation tax nel Regno Unito e (ii) la prova fornita dalla contribuente (certificazioni UK) che i dividendi erano stati inclusi nel coacervo imponibile senza trattamento di favore. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il diritto al credito d'imposta convenzionale richiede la dimostrazione della effettiva beneficiaria e della soggezione all'imposta nello Stato di residenza, ma ha ritenuto che nel caso concreto la CTR avesse adeguatamente accertato tali elementi. Sono state inoltre rigettate le doglianze procedurali dell'Amministrazione. L'Agenzia è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 10.000,00.

Norme richiamate

  • Convenzione tra Italia e Regno Unito contro le doppie imposizioni (21 ottobre 1988), art. 10, par. 4, lett. b)

    La Corte richiama che l'art.10 regola il credito d'imposta sui dividendi: la giurisprudenza ammette due letture (basta la soggezione astratta allo Stato di residenza oppure è necessaria la prova dell'effettiva tassazione e della qualità di effettiva beneficiaria). Nel caso concreto la CTR ha accertato l'inclusione dei dividendi nell'imponibile e la soggezione a corporation tax nel Regno Unito, ragione per cui il beneficio è stato riconosciuto.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 75 (menzionato in giurisprudenza comparata)

    Citate pronunce che, interpretando la normativa interna in relazione alle convenzioni, considerano applicabile il meccanismo di credito anche in assenza di un effettivo prelievo fiscale se esiste la potestà impositiva principale nello Stato di residenza.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 62, comma 1

    Norme del processo tributario richiamate dall'Agenzia per censurare la motivazione della sentenza di merito; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR adeguata e logica.

  • Codice di procedura civile, art. 360 (n. 3, 4, 5) (ricorso per Cassazione)

    Gli specifici vizi invocati dall'Agenzia (vizi di motivazione, erronea interpretazione della convenzione, omesso esame di fatti decisivi) sono stati valutati e ritenuti infondati dalla Corte per le ragioni esposte; un motivo incidentale è stato assorbito.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43 e D.P.R. 21 dicembre 1997, n. 602, art. 43

    Disposizioni sui termini di decadenza per l'accertamento e per la richiesta di restituzione; la contribuente aveva eccepito la decadenza in sede incidentale, ma la questione è risultata assorbita dal rigetto del ricorso principale.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1‑quater

    Richiamato marginalmente in relazione all'assoggettamento dell'Amministrazione pubblica al contributo unificato: la norma non è applicabile alla difesa esercitata dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Massime di principio

  • Per ottenere rimborso/credito d'imposta in base a una convenzione bilaterale sui dividendi, il soggetto estero deve dimostrare di essere l'effettiva beneficiaria dei dividendi e che tali dividendi concorrono alla formazione del suo reddito imponibile nello Stato di residenza; certificazioni ufficiali dallo Stato estero sono prova rilevante.
  • La giurisprudenza ammette che, se lo Stato di residenza ha la potestà impositiva principale sui dividendi, il diritto al credito può essere riconosciuto anche senza prova dell'effettivo pagamento dell'imposta; tuttavia l'orientamento consolidato richiede di provare l'inclusione nell'imponibile o la soggezione all'imposta.
  • La qualificazione giuridica di strutture come 'fondi interni' senza autonoma personalità giuridica può portare a considerare i redditi come riconducibili alla società che li gestisce, trattandoli fiscalmente come redditi societari ordinari.
  • L'onere della prova grava sul contribuente estero beneficiario: residenza fiscale nel Paese estero, qualità di effettiva beneficiaria e inclusione dei dividendi nel coacervo imponibile devono essere documentati.
  • Questioni procedurali e di decadenza (art.43 DPR 600/1973 e DPR 602/1997) possono essere rilevanti, ma saranno valutate solo se il diritto sostanziale al rimborso non risulti già accertato in sede di merito.

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