Cassazione Civile, Ordinanza n. 33608/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente, titolare di una ditta individuale, aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini Irpef, Irap e Iva per l’anno 2003, costi ritenuti indebitamente dedotti in relazione a fatture emesse da una società terza, considerate afferenti a operazioni oggettivamente inesistenti. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva rigettato l’appello del contribuente. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, per violazione dell’obbligo di motivazione ex art. 132 c.p.c., art. 36 d.lgs. 546/1992 e art. 111 Cost.; 2) violazione delle norme sull’accertamento fondato su presunzioni e sul riparto dell’onere della prova, sostenendo che la CTR avesse apoditticamente reputato gravi, precise e concordanti gli indizi dell’Ufficio senza indicare gli elementi probatori e senza valutare la prova contraria offerta dal contribuente sull’effettività delle prestazioni fatturate.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo. Ha affermato che la motivazione della sentenza di appello era solo apparente, perché limitata a formule assertive sulla correttezza della pretesa fiscale e sull’asserita insufficienza della prova del contribuente, senza indicare quali specifici elementi indiziari fossero stati valorizzati dall’Ufficio né spiegare il percorso logico-giuridico seguito. Per questo ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro processuale dedotto per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale dedotto per censurare la violazione delle norme in tema di presunzioni e onere della prova.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Impone che la sentenza contenga la motivazione; la sua violazione determina nullità quando la motivazione è solo apparente.
art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992
Richiede la motivazione della decisione del giudice tributario; la mancanza sostanziale di motivazione integra vizio denunciabile in cassazione.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve superare il minimo costituzionale e rendere percepibile il fondamento della decisione.
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
L’accertamento può fondarsi su presunzioni semplici, purché valutate secondo i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Richiamato per il riparto dell’onere della prova nelle controversie su operazioni inesistenti.
Richiamato per i requisiti della prova presuntiva e per il controllo sulla loro effettiva sussistenza.
Massime di principio
- La sentenza è nulla per motivazione apparente quando il giudice si limiti ad affermazioni apodittiche o stereotipate, senza indicare gli elementi di fatto valorizzati e senza esplicitare il percorso logico-giuridico che conduce alla decisione.
- Nel processo tributario la motivazione deve consentire il controllo sull’iter decisorio; non è sufficiente un richiamo generico alle difese dell’Ufficio o alla pretesa inattendibilità delle allegazioni del contribuente.
- Quando l’accertamento si fonda su presunzioni semplici, il giudice deve dare conto degli indizi posti a base della pretesa e verificarne concretamente gravità, precisione e concordanza, nonché confrontarsi con la prova contraria offerta dal contribuente.
- La mancata indicazione delle ragioni per cui la prova difensiva è ritenuta non idonea impedisce il controllo di legittimità e integra vizio di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.
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