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Sentenza

Sentenza del 18/10/2021 n. 28580 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento per gli anni 2005-2006 basati su indagine bancaria: l'Ufficio, previo p.v.c. della G.d.F., aveva contestato maggiori ricavi (IRPEF, IRAP, IVA) derivanti da movimentazioni bancarie ingiustificate su conti intestati al contribuente e a suoi familiari. Il contribuente contestava l'esito della consulenza tecnica e sosteneva che gli accrediti fossero canoni di locazione transitati per sua mediazione; la CTR aveva in parte riformato la CTP escludendo l'applicazione integrale dell'indagine sui conti di familiari e mantenendo un abbattimento forfettario del 40% che l'Ufficio contestava.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale di D.S. e ha invece accolto, in parte, il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate (primo motivo), censurando l'esclusione delle movimentazioni bancarie sui conti intestati alla moglie e alla suocera. Ha cassato la sentenza della CTR limitatamente a tale profilo e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione per nuovo esame sul merito (inclusione delle movimentazioni bancarie dei familiari nel quadro indiziario). Sono state confermate le regole circa l'onere probatorio e l'impossibilità di applicare l'abbattimento forfettario del 40% nel caso di accertamento bancario ex art. 32 DPR 600/1973. Disposta condanna alle spese di legittimità ed eventuale versamento ai sensi DPR 115/2002 art.13, comma 1‑quater, se dovuto.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32

    art. 32, comma 1, nn. 2 e 7

    Presunzione legale che le movimentazioni bancarie ingiustificate costituiscano ricavi imponibili per l'imprenditore; applicabile anche all'imprenditore individuale che percepisce reddito d'impresa, salvo prova contraria del contribuente.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51

    Analoghe conseguenze ai fini IVA: le operazioni bancarie ingiustificate possono costituire presunzione di operazioni imponibili ai fini IVA.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    Distinzione tra accertamento induttivo (art. 39) e accertamento basato su indagini bancarie (art. 32): la percentuale forfettaria di abbattimento dei costi è propria dell'accertamento induttivo e non si applica automaticamente negli accertamenti bancari fondati sulla presunzione legale.

  • T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), art. 55

    "sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali..."

    La presunzione ex art. 32 trova giustificazione quando l'attività produce reddito d'impresa ai sensi dell'art. 55 TUIR; pertanto rileva la qualificazione dell'attività come impresa, anche se individuale o ausiliaria.

  • Codice civile, art. 2195

    La nozione di attività commerciale (anche ausiliaria) ai sensi dell'art. 2195 c.c. giustifica l'applicazione dell'accertamento bancario anche per agenti e mediatori che rientrano tra le attività commerciali.

  • Costituzione italiana, art. 3

    Richiamata in relazione al principio di ragionevolezza; la Corte ha ritenuto compatibile l'operatività della presunzione con il principio di ragionevolezza.

  • Costituzione italiana, art. 53

    Richiamata in connessione con le censure sul tenore dell'accertamento e la possibile rilevanza dei costi; la Corte ha affermato che l'incidenza percentuale dei costi è rilevante solo nell'accertamento induttivo, non in quello bancario ex art. 32.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    Norma richiamata in relazione all'eventuale pagamento dovuto dal ricorrente principale per le spese processuali di legittimità.

Massime di principio

  • La presunzione legale ex art. 32 DPR 600/1973 che attribuisce ai ricavi le movimentazioni bancarie ingiustificate si applica anche all'imprenditore individuale (inclusi agenti/mediatori) quando l'attività integra reddito d'impresa; il contribuente ha l'onere di fornire prova contraria.
  • I conti correnti intestati a familiari che hanno rapporti di contiguità con il contribuente (deleghe, possibilità di operare liberamente) costituiscono indizio forte e possono essere riferiti al contribuente salvo prova contraria: l'esclusione automatica richiede elementi probatori positivi.
  • L'abbattimento forfettario del 40% per costi non è automaticamente applicabile in caso di accertamento fondato su indagine bancaria ex art. 32; tale riduzione riguarda tipicamente gli accertamenti induttivi ex art. 39.
  • In sede di giudizio tributario il contribuente deve documentare specificamente l'origine e la destinazione degli accrediti/prelievi contestati (nominativi dei soggetti eroganti/beneficiari) per superare la presunzione; mere affermazioni non suffragate da prove non bastano.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione è necessario rispettare il principio di autosufficienza: le doglianze di omessa pronuncia o di fatto storico devono essere riportate e documentate puntualmente nei motivi di ricorso per consentirne la verifica.

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