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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13225/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la responsabilità dell'imputata per una violazione dell'art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, riducendo però la pena a un anno e un mese di reclusione. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per asserita erronea configurazione della sua responsabilità penale, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio; 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo sollecitasse una inammissibile rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa al giudice di legittimità; il secondo motivo è stato respinto perché la Corte territoriale aveva correttamente escluso la particolare tenuità del fatto, valorizzando gli indici rilevanti; il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era logicamente congrua e insindacabile in cassazione. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; il testo non specifica la natura materiale del fatto, ma indica che la responsabilità è stata affermata per tale violazione del codice della strada.

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    richiamato per ribadire che il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente la rilettura del compendio probatorio né la sostituzione della valutazione del giudice di merito.

  • art. 131-bis cod. pen.

    la causa di non punibilità richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; il giudice deve verificarne la ricorrenza sulla base degli indici normativi.

  • art. 133, primo comma, cod. pen.

    criterio normativo di valutazione degli indici della particolare tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p.

  • art. 62-bis cod. pen.

    richiamato in relazione al diniego delle attenuanti generiche, ritenuto motivato in modo coerente e non sindacabile in cassazione.

  • legge 20 febbraio 2006, n. 46

    richiamata perché, pur avendo modificato l'art. 606, lett. e), c.p.p., non ha ampliato il potere della Cassazione fino a consentire una rivalutazione del fatto.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa lettura dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito; il ricorso è inammissibile quando pretende una mera rivalutazione delle prove.
  • Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo nei limiti di una effettiva illogicità o mancanza della motivazione, non per sostituire al ragionamento del giudice di merito un diverso apprezzamento del materiale probatorio.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede cumulativamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; il giudice deve verificare entrambi i presupposti alla luce degli indici di cui all'art. 133, comma 1, c.p.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione logicamente congrua e coerente con le emergenze di causa.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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