Cassazione Penale, Ordinanza n. 13213/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale. I motivi dedotti erano due: primo, vizio di motivazione per asserita erronea configurazione della responsabilità penale, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e del fatto; secondo, violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte ha ritenuto entrambe le doglianze inammissibili perché miravano a ottenere una rivalutazione del merito e della prova, preclusa in sede di legittimità, e perché la motivazione sul diniego delle attenuanti era logicamente coerente e non sindacabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo sollecitava una inammissibile rilettura degli elementi di fatto e una diversa valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dai giudici di merito; il secondo motivo contestava il diniego delle attenuanti generiche, ma la motivazione della Corte territoriale è stata reputata immune da vizi logici e quindi insindacabile in legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 189 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata nei giudizi di merito; dalla sentenza non emerge la specifica qualificazione della condotta, ma solo il richiamo ai commi 1, 5, 6 e 7.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
La modifica del 2006 non ha ampliato il sindacato di legittimità sino a consentire una nuova lettura del fatto o delle prove: resta preclusa alla Cassazione la rivalutazione del compendio probatorio.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, se sorretto da motivazione logica e coerente con le emergenze processuali, non è censurabile in cassazione.
All'inammissibilità del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella operata dai giudici di merito; il vizio motivazionale non può essere trasformato in una richiesta di nuova decisione sul merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono nella mera contrapposizione di una lettura alternativa delle risultanze processuali, senza confrontarsi specificamente con la struttura logico-giuridica della decisione impugnata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se la motivazione del giudice di merito è coerente, non illogica e ancorata alle risultanze di causa.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero non ravvisate dal giudice.
Come è indicizzato
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