Cassazione Penale, Ordinanza n. 13209/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari. Dal testo emerge che la condanna di merito atteneva a una vicenda di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina rinvenuta e ritenuta rilevante ai fini di spaccio; il ricorrente contestava la motivazione sulla qualificazione della cocaina come destinata allo spaccio e, con un secondo motivo, invocava l'attenuante del fatto di speciale tenuità del danno o del pericolo ex art. 62 n. 4 c.p. La Corte rileva che il primo motivo è infondato perché la motivazione di merito è adeguata e coerente e si fonda anche su giurisprudenza di legittimità; le ulteriori argomentazioni sulla strumentalità dell'hashish ceduta rispetto alla cocaina sono giudicate ultronee e comunque non decisive. Il secondo motivo è ritenuto generico, poiché l'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., pur astrattamente applicabile, richiede la deduzione e la verifica congiunta sia del ridotto rilievo economico sia della ridotta offensività rispetto al bene giuridico salute, profili che il ricorso non sviluppa specificamente. La Corte conclude quindi per l'inammissibilità del ricorso e applica le conseguenze economiche di cui all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere applicata solo se risultano congiuntamente il ridotto rilievo economico e la ridotta offensività della condotta rispetto al bene giuridico protetto; nel ricorso tali profili non sono stati dedotti in modo specifico.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata quale parametro per escludere la sanzione pecuniaria solo quando l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa della parte; nel caso concreto tale evenienza è esclusa.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando si limita a contrapporre una lettura alternativa dei fatti a una motivazione di merito congrua e coerente, specie se sorretta da giurisprudenza di legittimità conforme.
- Ai fini della concreta applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., non basta allegare il modesto valore economico del bene o del profitto: occorre anche dedurre e verificare la scarsa offensività del fatto rispetto al bene giuridico tutelato.
- Un motivo di ricorso è generico quando non confronta specificamente tutti i presupposti richiesti dalla norma invocata e non indica in che modo essi ricorrano nel caso concreto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, le spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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