Cassazione Penale, Ordinanza n. 13212/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Viterbo a otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 95 del D.P.R. 115/2002. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, contestando la sussistenza della responsabilità penale e chiedendo, in sostanza, una diversa valutazione del compendio probatorio. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che ricorressero i presupposti per l'esclusione della punibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile in sede di legittimità perché volto a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito; ha ritenuto il secondo motivo parimenti inammissibile perché la sentenza impugnata aveva correttamente escluso la particolare tenuità del fatto sulla base degli indici richiesti dall'art. 131-bis c.p. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata nei gradi di merito
la causa di non punibilità richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
il vizio motivazionale non consente alla Cassazione una rilettura autonoma degli elementi di fatto o una diversa ricostruzione delle risultanze probatorie
art. 133, primo comma, cod. pen.
parametro di valutazione delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo ai fini del giudizio di particolare tenuità
Corte Cost. n. 186/2000
richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità è preclusa una nuova valutazione del materiale probatorio: la Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito quando il ricorso si risolva nella richiesta di una diversa ricostruzione delle risultanze processuali.
- Il vizio di motivazione deve essere dedotto confrontandosi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile la censura che si limiti a riproporre una lettura alternativa del compendio probatorio senza individuare reali illogicità o violazioni di legge.
- La particolare tenuità del fatto presuppone la concorrente presenza della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento; i due requisiti non sono alternativi.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. il giudice deve valorizzare gli indici relativi alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo, valutati secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p., per verificare se il fatto sia davvero di minima offensività.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono per legge la condanna alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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