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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13211/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su doglianze non deducibili in cassazione, in quanto dirette a sollecitare una rilettura delle prove e una diversa valutazione dei fatti già compiuta dai giudici di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, gli aveva riconosciuto solo il beneficio della non menzione nel casellario, confermando per il resto la condanna a quattro mesi di reclusione per violazione dell'art. 189, commi 1 e 6, del codice della strada. Con tre motivi ha dedotto: 1) vizio di motivazione sul tenore delle dichiarazioni rese da alcuni testimoni; 2) violazione di legge per l'asserita insussistenza delle lesioni personali subite dalla persona offesa; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla rilevanza dell'aggressione che egli avrebbe subito dalla persona offesa e sull'attendibilità di alcuni testimoni. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure miravano in realtà a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio e una rivalutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 189, commi 1 e 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata nei gradi di merito

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    anche dopo la sua modifica, non consente alla Corte di cassazione una rilettura del compendio probatorio o una autonoma ricostruzione dei fatti

  • legge 20 febbraio 2006, n. 46

    richiamata come intervento legislativo che non ha ampliato il sindacato di legittimità fino a consentire la rivalutazione del merito

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria dovuta in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata, poiché la valutazione del materiale probatorio spetta in via esclusiva al giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione non può essere fatto valere mediante la semplice prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti o una diversa ponderazione delle prove già esaminate dal giudice di merito.
  • Le censure in cassazione devono confrontarsi specificamente con l'iter logico-giuridico della sentenza impugnata; se si limitano a contestare l'apprezzamento delle prove senza evidenziare un effettivo errore di legittimità, il ricorso è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero non ravvisate nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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