Cassazione Penale, Ordinanza n. 13211/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su doglianze non deducibili in cassazione, in quanto dirette a sollecitare una rilettura delle prove e una diversa valutazione dei fatti già compiuta dai giudici di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, gli aveva riconosciuto solo il beneficio della non menzione nel casellario, confermando per il resto la condanna a quattro mesi di reclusione per violazione dell'art. 189, commi 1 e 6, del codice della strada. Con tre motivi ha dedotto: 1) vizio di motivazione sul tenore delle dichiarazioni rese da alcuni testimoni; 2) violazione di legge per l'asserita insussistenza delle lesioni personali subite dalla persona offesa; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla rilevanza dell'aggressione che egli avrebbe subito dalla persona offesa e sull'attendibilità di alcuni testimoni. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure miravano in realtà a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio e una rivalutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 189, commi 1 e 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata nei gradi di merito
anche dopo la sua modifica, non consente alla Corte di cassazione una rilettura del compendio probatorio o una autonoma ricostruzione dei fatti
richiamata come intervento legislativo che non ha ampliato il sindacato di legittimità fino a consentire la rivalutazione del merito
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria dovuta in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata, poiché la valutazione del materiale probatorio spetta in via esclusiva al giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere fatto valere mediante la semplice prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti o una diversa ponderazione delle prove già esaminate dal giudice di merito.
- Le censure in cassazione devono confrontarsi specificamente con l'iter logico-giuridico della sentenza impugnata; se si limitano a contestare l'apprezzamento delle prove senza evidenziare un effettivo errore di legittimità, il ricorso è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero non ravvisate nel caso concreto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13166/2025 del 04/04/2025
- ordinanza_penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13209/2025 del 04/04/2025
- ordinanza_penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13210/2025 del 04/04/2025
- ordinanza_penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13212/2025 del 04/04/2025
- ordinanza_penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13213/2025 del 04/04/2025
- ordinanza_penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13214/2025 del 04/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →