Cassazione Penale, Ordinanza n. 13210/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza, deducendo due censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per l'asserita mancata o non corretta taratura dell'etilometro. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, ma riproponevano in sostanza le medesime doglianze già dedotte in appello e già disattese, senza indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto idonei a censurare criticamente la decisione di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e non deducibili in sede di legittimità perché meramente reiterativi delle censure già esaminate e respinte dalla Corte territoriale, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, commi 2 lett. b) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice richiamata quale base della condanna per guida in stato di ebbrezza, con applicazione della pena e della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
I motivi di impugnazione devono essere specifici, indicando le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta; la loro genericità comporta inammissibilità.
L'inosservanza dei requisiti di specificità dell'atto di impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica della decisione impugnata; non è sufficiente la mera riproposizione delle censure già formulate in appello e già confutate dal giudice di merito.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a lamentare in modo generico vizi di motivazione o violazioni di legge.
- La funzione dell'impugnazione è quella di contestare in modo specifico il provvedimento gravato, mediante l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il dissenso; in difetto, viene meno la stessa funzione dell'atto impugnatorio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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